ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma,
 della legge 27 luglio 1978, n. 392  (Disciplina  delle  locazioni  di
 immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dalla Corte di cassazione
 nel procedimento civile vertente tra Walde Elmar e  Thomaser  Michael
 ed altri, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
     2)  ordinanza  emessa  il 31 marzo 1989 dalla Corte di cassazione
 nel procedimento civile vertente tra Azienda  Siciliana  Trasporti  e
 Russotti  Gaetana  ed altra, iscritta al n. 32 del registro ordinanze
 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza  emessa il 31 marzo 1989 dalla Corte di cassazione
 nel procedimento civile vertente tra Bocus Ferruccio e  Valle  Renato
 ed  altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visti gli atti di costituzione di Walde Elmar, di Thomaser Michael
 ed altri, di Abbate Grazia e di Bocus Ferruccio, nonche' gli atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il giudice relatore
 Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  gli avvocati Giulio Correale per Abbate Grazia, Mario Nuzzo
 per Bocus Ferruccio e l'Avvocato dello  Stato  Mario  Cevaro  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Con   tre   distinte   ordinanze   d'identico  contenuto,
 rispettivamente emesse in data 29 maggio 1989 (R.O. n. 692/1989) e 31
 marzo  1989  (R.O.  nn.  32  e  33/1990)  la Corte di Cassazione (III
 Sezione)  ha  sollevato,  in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39,
 primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte  in  cui
 fa  decorrere  il  termine di sei mesi per l'esercizio del diritto di
 riscatto dalla data di trascrizione del contratto.
    Nel primo dei giudizi a quibus alla Suprema Corte aveva ricorso il
 conduttore di un immobile, il quale aveva agito per far dichiarare la
 simulazione   del  contratto  di  compravendita  intervenuto  tra  il
 locatore ed un terzo relativamente al bene locatogli (gia' offertogli
 in  vendita e successivamente trasferito al prezzo che egli non aveva
 accettato e che assumeva fittiziamente indicato nell'atto).
     Negli  altri  due  giudizi  le parti conduttrici avevano proposto
 azione di riscatto degli immobili loro locati, sostenendo di non aver
 ricevuto  dai rispettivi locatori la comunicazione dell'intenzione di
 vendere, onde rendere ad essi possibile l'esercizio  del  diritto  di
 prelazione ( ex art. 38, primo comma, della legge n. 392 del 1978).
     Tutte  le sentenze di primo grado, confermate in appello, avevano
 respinto le domande per intervenuta decadenza, essendo state proposte
 oltre  i  sei  mesi  dalla  trascrizione  dei rispettivi contratti di
 compravendita.
    Secondo  la  Corte  di  cassazione il termine in argomento sarebbe
 irragionevolmente dimensionato avuto  riguardo  al  fatto  assunto  a
 momento  iniziale  della  sua  decorrenza:  la  ragionevolezza  di un
 termine -  allorche'  esso  decorre  da  una  circostanza  che  venga
 svolgendosi  fuori  dalla  sfera  del  soggetto che deve osservarlo -
 andrebbe  riguardata  alla   stregua   della   conoscibilita'   della
 circostanza  stessa, conoscibilita' da valutarsi, sempre a parere del
 giudice a quo, "in  ragione  del  normale  svolgimento  del  rapporto
 giuridico  in  cui  si  inserisce  il  diritto  che  si tratta di far
 valere".
    Le  controversie  di cui ai giudizi di legittimita' escluderebbero
 che la conoscibilita'  del  trasferimento  da  parte  del  conduttore
 rientri    tra    le    consuete    conseguenze   della   successione
 locatore-acquirente, anzi, osserva la Cassazione, spesso alla mancata
 comunicazione dell'intenzione di vendere segue un comportamento volto
 ad occultare il trasferimento, si' che il conduttore  e'  onerato  di
 una  periodica  (almeno  tre  volte  l'anno)  ispezione  dei registri
 immobiliari.  Il  conduttore  sarebbe  poi  tenuto   a   documentarsi
 ulteriormente  circa  il  prezzo ove tale elemento (non essenziale ai
 fini della validita' della trascrizione) non risultasse dai  registri
 citati.
    Non  vi  sarebbe nessuna ragione di far decorrere il termine dalla
 trascrizione, in quanto  le  "esigenze  di  sicurezza  del  commercio
 immobiliare" sarebbero da tale istituto sufficientemente appagate con
 riguardo all'inopponibilita' della domanda di riscatto ove trascritta
 "dopo   un   certo  termine  dalla  trascrizione  della  vendita"  (a
 conclusioni del tutto identiche - afferma inoltre il giudice a quo  -
 deve   pervenirsi   nel  sistema  pubblicitario  dei  libri  fondiari
 applicabile nel giudizio di cui all'ordinanza n. 33 del 1990).
    Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in tema di termine
 per risolvere il contratto in caso di mutamento di  destinazione,  la
 Corte  rimettente  rileva  che,  ove  manchi  la comunicazione di cui
 all'art. 38,  il  conduttore  non  avrebbe  motivo  di  consultare  i
 registri,  onde  non  potrebbe  utilmente  richiamarsi  il  principio
 dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto.
    Viene    infine   prospettata   la   possibilita'   di   accollare
 all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore  al  cui
 assolvimento ricollegare il decorso del termine in parola.
    2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo,
 nel   primo  dei  tre  giudizi,  l'inammissibilita'  della  questione
 (poiche' l'azione di simulazione potrebbe anche essere finalizzata al
 risarcimento  del  danno) e concludendo nel merito per l'infondatezza
 in riferimento a tutte e tre le  ordinanze.  Infatti  il  diritto  di
 riscatto  non sarebbe affatto estraneo al rapporto locatizio, onde le
 modalita'  d'esercizio  del  primo  inerirebbero   logicamente   allo
 svolgimento del secondo.
    L'Avvocatura   osserva   inoltre   come  il  prezzo  pagato  possa
 agevolmente  essere   rilevato   dalla   copia   del   contratto   di
 compravendita  ed esclude ogni analogia con l'ipotesi di mutamento di
 destinazione (oggetto della sentenza n. 185 del 1988).
    3.  - Nel primo giudizio si sono costituite dinanzi a questa Corte
 le parti  private:  il  conduttore  insistendo  per  la  declaratoria
 d'illegittimita'   costituzionale,   gli   acquirenti   dell'immobile
 chiedendo la declaratoria d'infondatezza. Questi ultimi rilevano  che
 ben  difficilmente  la  trascrizione  potrebbe  essere eseguita senza
 l'indicazione del prezzo (dovendo essere prodotta  copia  del  titolo
 d'acquisto).
    4. - Anche l'acquirente del bene locato, costituitosi nel giudizio
 di cui all'ordinanza n. 32 del 1990 ha insistito per la  declaratoria
 d'irrilevanza ovvero di manifesta infondatezza.
    5.  -  Il  conduttore dell'immobile di cui al giudizio sospeso con
 l'ordinanza n. 33 del 1990 ha argomentato,  con  ampia  memoria,  nel
 senso  dell'illegittimita' della norma impugnata. La parte prospetta,
 in modo specifico, la diversita'  di  trattamento  tra  conduttori  a
 seconda  che  essi  abbiano  o  meno ricevuto la comunicazione di cui
 all'art. 38. Inoltre si osserva che il regime  tavolare  (applicabile
 nel   caso  di  specie,  trattandosi  di  immobile  sito  in  Cortina
 d'Ampezzo) renderebbe ancora meno agevole la rilevazione del  prezzo.
    6.   -   Nell'imminenza   dell'udienza   tutte  le  parti  private
 costituite, ad eccezione di Walde Elmar  (R.O.  n.  692/1989),  hanno
 depositato    memorie    difensive   nelle   quali   ribadiscono   le
 argomentazioni svolte negli atti di  costituzione  ed  insistono  per
 l'accoglimento delle conclusioni gia' formulate.
     In  particolare, la memoria di Thomaser Michael ed altri (R.O. n.
 692/1989)  sottolinea  come  la  stessa  Corte  di  cassazione,  (III
 Sezione),  con  sentenza  19  agosto  1989,  n.  3734, abbia ritenuto
 manifestamente  infondata  un'identica  questione   di   legittimita'
 costituzionale.
    La  difesa  delle  parti costituite nel giudizio iscritto al n. 32
 del registro ordinanze del 1990,  da  un  lato,  ha  insistito  nella
 declaratoria  di inammissibilita' della questione perche' irrilevante
 e comunque  perche'  coinvolgente  scelte  rimesse  al  discrezionale
 apprezzamento  del legislatore, e, dall'altro, ha rilevato come nella
 decisione di questa Corte n. 311 del 1988 siano desumibili  argomenti
 nel  senso  della non fondatezza della questione, dal momento che, in
 ogni caso, non appare irrazionale la scelta operata dal  legislatore.
    Infine,  la  difesa  di  Ferruccio  Bocus  (R.O.  n.  33/1990), ha
 ulteriormente  precisato  le  argomentazioni  svolte   nell'atto   di
 costituzione   nel  senso  della  illegittimita'  della  disposizione
 impugnata, da  un  lato,  ribadendo  la  irrazionalita'  del  sistema
 previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 392 del 1978, e la
 disparita' di trattamento che da tale sistema deriva tra i conduttori
 per  il  fatto  che abbiano o meno ricevuto la comunicazione prevista
 dall'art. 38 della stessa  legge,  e,  dall'altro,  sottolineando  le
 particolarita'  del  sistema,  applicabile  nel caso della iscrizione
 tavolare, la quale  non  richiede  la  specificazione  di  tutti  gli
 elementi necessari all'eventuale esercizio del diritto di riscatto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  di  cassazione,  con  tre  ordinanze di identico
 contenuto,  una  del   29   maggio   1989   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  28  dicembre 1989, R.O. n. 692/1989) e due del 31
 marzo 1989 (pervenute alla Corte costituzionale il 22  gennaio  1990,
 R.O.  n.  32 e n. 33/1990), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  39,  primo  comma,  della  legge  27  luglio  1978, n. 392
 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte  in  cui
 fa  decorrere il termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del
 diritto di riscatto dalla  data  di  trascrizione  del  contratto  di
 compravendita   per   l'asserita  riduzione  delle  possibilita'  del
 conduttore di tutelare il proprio diritto e per irrazionalita'  della
 scelta dell'indicato dies a quo.
    2.  -  Va  preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilita'
 sollevata dall'Avvocatura dello Stato in riferimento al  giudizio  di
 cui   all'ordinanza  n.  692  del  1989.  Appare  infatti  del  tutto
 verosimile la valutazione compiuta dal  giudice  rimettente  -  e  ne
 devono percio' essere condivise le conclusioni - la' dove ritiene che
 la proposta azione di simulazione sia strumentale, nell'intento delle
 parti,  al  successivo  esercizio  del diritto di riscatto e non gia'
 alla richiesta di una tutela, certamente  possibile,  ma  di  diversa
 portata  qual  e'  quella  risarcitoria, ex artt. 1218 e seguenti del
 codice civile. La questione e' quindi rilevante.
    3. - La questione non e' fondata.
    L'art.  38  della legge n. 392 del 1978 stabilisce che il locatore
 il quale "intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve
 darne  comunicazione  al  conduttore  con  atto notificato a mezzo di
 ufficiale giudiziario"; la comunicazione deve indicare il  prezzo  in
 danaro,  le  altre condizioni del negozio di compravendita e l'invito
 al conduttore ad esercitare o meno il diritto  di  prelazione;  entro
 sessanta  giorni  dalla  ricezione  della comunicazione il conduttore
 deve esercitare il diritto  di  prelazione  con  atto  notificato  al
 proprietario-locatore  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario, offrendo
 condizioni uguali a quelle comunicategli.
    L'art. 39, primo comma, impugnato recita: "Qualora il proprietario
 Non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o  il
 corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di
 trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente  diritto  alla
 prelazione  puo',  entro  sei  mesi dalla trascrizione del contratto,
 riscattare l'immobile dall'acquirente  e  da  ogni  altro  successivo
 avente causa".
    Le  due  norme,  sussunte  sotto il capo II della legge n. 392 del
 1978, intitolato "Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso
 da  quello  di  abitazione", sono ispirate al favor conductoris nella
 sua qualita' di imprenditore,  cui  e'  agevolata  la  consolidazione
 della  proprieta'  dell'immobile  con l'esercizio d'impresa, mediante
 l'attribuzione del diritto di prelazione e del diritto  di  riscatto.
 Perche'  sia  esercitabile la prelazione, il proprietario-locatore e'
 assoggettato all'obbligo ex  lege  di  comunicare  al  conduttore  il
 programma di vendita dell'immobile locato.
    Qualora  tale  obbligo  sia  eluso,  o  infedelmente adempiuto con
 indicazione di un prezzo maggiorato per scoraggiare il conduttore dal
 valersi  della  prelazione,  interviene  il  diritto  potestativo  di
 riscatto erga omnes. Il legislatore ha inteso bilanciare il descritto
 favor  conductoris  con  l'interesse piu' generale della circolazione
 dei beni immobili stabilendo termini di decadenza per l'esercizio del
 diritto  di  prelazione e del diritto di riscatto, rispettivamente di
 sessanta giorni e di sei mesi. Le  dimensioni  temporali  scelte  non
 appaiono  incongrue,  nel  primo caso per la decorrenza da un dato di
 conoscenza soggettivamente certo quale  la  comunicazione  notificata
 per  ufficiale  giudiziario,  nel  secondo  da un dato oggettivamente
 certo  di  pubblicita'  legale  ma  non  di   conoscenza   quale   la
 trascrizione dell'atto di compravendita nei registri immobiliari, cui
 corrisponde, nel sistema tavolare, la registrazione della domanda  di
 intavolazione  nel  giornale tavolare e non la materiale trascrizione
 nel libro fondiario del decreto del giudice tavolare.
    4.  -  La  Corte  di cassazione ritiene che la vanificazione della
 durata del  termine  semestrale  per  la  decadenza  dal  diritto  di
 riscatto  puo' essere impedita solo da una assidua vigilanza da parte
 del conduttore  mediante  ispezioni  dei  registri  immobiliari,  nel
 sistema  comune,  e  dei  libri  fondiari,  nel loro insieme di libro
 maestro e di collezione dei documenti, per il sistema tavolare.
    Tale  onere  di visura aggraverebbe la posizione del conduttore ai
 fini  dell'esercizio  del  diritto  di  riscatto  e  vulnererebbe  la
 garanzia  costituzionale  del  diritto  di azione, di cui all'art. 24
 della Costituzione.
    Questa  Corte  ha al contrario ritenuto che periodiche ravvicinate
 ispezioni dei registri immobiliari costituiscono un "onere  che,  pur
 fastidioso,  non  puo'  dirsi  eccessivamente  gravoso  al  punto  di
 offendere l'art. 24 Cost." (sentenza n. 311 del 1988); e persino  che
 "la  periodica verifica dell'"esistenza in vita" dell'imputato, (...)
 in quanto normalmente esperibile presso gli uffici di  stato  civile,
 non  puo'  dirsi  talmente  gravosa  da confliggere con l'articolo 24
 della Costituzione" (sentenza n. 732 del 1988). Ne' puo'  richiamarsi
 il  diverso  principio,  affermato da questa Corte in sentenza n. 185
 del 1988, circa l'indispensabilita' della  conoscenza  effettiva  del
 termine  iniziale  di decorrenza, senza del quale l'azione si intende
 inutiliter data, perche' ivi si trattava di mutamento di destinazione
 dell'immobile  ad  opera del conduttore, cioe' di uno stato di fatto,
 per accertare il quale,  non  essendo  predisposti  ne'  ipotizzabili
 strumenti di conoscenza legale, non poteva non esigersi la conoscenza
 soggettiva del locatore.
    5.  -  Nel  caso di specie, far decorrere il termine semestrale di
 decadenza del diritto di  riscatto  dalla  effettiva  conoscenza  del
 conduttore  dell'avvenuta  compravendita  a  lui non denunziata o, se
 denunziata, con indicazione di prezzo maggiorato che lo  ha  distolto
 dall'esercitare il diritto di prelazione, significherebbe spingere il
 favor conductoris fino a creare incertezza e  intralcio  al  traffico
 commerciale    degli   immobili,   restando   il   terzo   acquirente
 permanentemente esposto per un tempo indeterminato all'esercizio  del
 diritto  di  riscatto  del conduttore. Imporre d'altra parte al terzo
 acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore a  supplenza
 della  mancata  denuntiatio  del  locatore-venditore  postulerebbe un
 vizio del trasferimento qualora esso non fosse adempiuto. Si  tratta,
 come  ognun  vede,  di  operazioni  di  ricostruzione della norma che
 richiedono   ponderazione   di   interessi   sociali   riservata   al
 legislatore.
    Se  quest'ultimo,  tenendo conto degli inconvenienti addotti nelle
 controversie presso i giudici di merito, vorra' confermare  il  favor
 conductoris  fino  a  sostituire  la  conoscibilita' legale tramite i
 registri immobiliari  con  la  conoscenza  effettiva,  sara'  egli  a
 dettare una nuova formulazione della norma.
    Al  giudice  delle  leggi  non resta che rilevare allo stato della
 disciplina la non irragionevolezza del criterio adottato di  assumere
 come  dies  a quo del decorso del termine semestrale di decadenza per
 l'esercizio del diritto di riscatto la trascrizione del trasferimento
 a  titolo  oneroso  nei  registri  immobiliari,  per il bilanciamento
 ch'esso realizza tra l'interesse del conduttore titolare del  diritto
 potestativo di riscatto, pertanto onerabile della opportuna vigilanza
 sui registri anzidetti, e l'interesse  del  terzo  acquirente  ad  un
 sollecito  consolidamento  dell'acquisto  a  partire  dalla  data  di
 trascrizione o dalla domanda d'intavolazione. Ne consegue che,  anche
 in  riferimento  all'art.  3 della Costituzione, non e' riscontrabile
 lesione del principio di ragionevolezza.