ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita', modifiche e integrazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il 30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683 a 690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Corte di Cassazione, con le otto ordinanze indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sotto il profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennita' di stima, la possibilita' di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennita', viola l'art. 24 della Costituzione; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;