ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma,
 della legge 22  ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e  coordinamento
 dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
 pubblica utilita', modifiche e  integrazioni  alle  legge  17  agosto
 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n.
 847, ed autorizzazione  di  spesa  per  interventi  straordinari  nel
 settore  dell'edilizia  residenziale, agevolata e convenzionata) come
 modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
 la  edificabilita'  dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il
 30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683  a
 690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  la  Corte  di  Cassazione,  con  le  otto ordinanze
 indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha  sollevato  questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge
 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge  28
 gennaio   1977,   n.   10   sotto   il   profilo   che,   precludendo
 agl'interessati,  pur  dopo  l'espropriazione,  in   mancanza   della
 determinazione,  comunicazione  e  pubblicazione  dell'indennita'  di
 stima, la possibilita' di adire la Corte d'appello  per  ottenere  la
 giusta indennita', viola l'art. 24 della Costituzione;
    Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   della   disposizione
 impugnata,  nella  parte  in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,
 non consente  agli  aventi  diritto  di  agire  in  giudizio  per  la
 determinazione dell'indennita', finche' manchi la relazione di stima;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;