Ricorso della regione Piemonte, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale on. Vittorio Beltrami, giusta delibera della giunta medesima del 24 aprile 1990, n. 137-37396, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosse'ria n. 5, come da procura speciale aut. not. Benedetta Lattanzi di Torino in data 26 aprile 1990, rep. n. 18206, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; il Ministero della sanita', in persona del Ministro pro-tempore, pure ex lege domiciliato presso la medesima Avvocatura generale dello Stato per il conflitto di attribuzione determinatosi tra lo Stato e la regione istante per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 1990, recante "modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989, concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia dell'Universita' degli studi di Torino"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 1990, n. 67. IN FATTO Con decreto del Ministro della sanita' del 3 novembre 1989 (Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1989, n. 257) veniva disposta "l'autorizzazione all'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia, dell'Universita' degli studi di Torino, all'espletamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico". In particolare, per quanto rileva in questa sede, all'art. 5 di tale provvedimento veniva stabilito che "l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvarra' del servizio di immunologia dei trapianti dell'istituto di genetica medica che svolge le funzioni di centro regionale di riferimento". Va in proposito rammentato che, con deliberazione del c.r. del 27 settembre 1981, n. 207-7608, l'amministrazione regionale aveva disposto la "costituzione del centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita', ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e dell'art. 11 del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409", e che il menzionato decreto ministeriale era stato preceduto da una compiuta ed intensa attivita' preparatoria ed istruttoria (cfr. nota dell'Universita' di Torino del 15 gennaio 1988; nota dell'Assessorato regionale alla sanita' del 4 febbraio 1988, n. 1221/2/132 e dalla deliberazione della g.r. n. 163.18056 del 23 dicembre 1987) concernente sia l'esternazione dei necessari assensi e pareri in merito all'espletamento dell'attivita' di trapianto di cuore, che l'individuazione del predetto istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare quale centro regionale di riferimento per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi ai sensi della richiamata normativa di cui alla legge n. 644/1975 e d.P.R. n. 409/1977. Inopinatamente, con il decreto in epigrafe indicato ed in questa sede impugnato, venivano disposte "Modificazioni al d.m. del 3 novembre 1988..." e, in particolare si statuiva all'unico articolo che: "L'art. 5 del decreto ministeriale 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1989 concernente l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia dell'Universita' degli studi di Torino, viene sostituito dal seguente: Il centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, in collaborazione con le singole strutture, e' incaricato di coordinare: a) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale; b) il contratto con i centri di prelievo e trapianto; l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore; c) il collegamento funzionale tra attivita' di prelievo e quella di trapianto di cuore. In attesa dell'istituzione del centro nazionale di riferimento, il centro interregionale del Nord Italia Transplant e' altresi' incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei potenziali riceventi". Tale decreto, emanato in palese contrasto con il riparto delle rispettive competenze che devono riconoscersi attribuite allo Stato e alla regione, in quanto confligge con la potesta' di questa, definita per legge nell'ambito dei precetti costituzionali, di individuare - come nella fattispecie era stato legittimamente effettuato - il centro regionale di riferimento per l'espletamento dell'attivita' de qua, e' illegittimo, e si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte di volerlo annullare per conflitto di attribuzione, per i seguenti motivi in D I R I T T O Violazione dei principi costituzionali in materia di riparto delle competenze tra organi dello Stato e regione, con riferimento all'art. 117 della Costituzione e alla normativa di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409. Come accennato nella narrativa che precede, la regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa spettanti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e, nella fattispecie, della regolamentazione espressamente demandatale dalla specifica richiamata normativa (cfr. art. 13 della legge n. 644/1975 e artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 409/1977), con deliberazione consiliare del 22 settembre 1981, n. 207.7608, ha provveduto alla costituzione del "centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita'" individuato nel servizio di immunologia dei trapianti, istituito presso l'istituto di genetica medica dell'Universita' di Torino, in virtu' di apposita convenzione stipulata con l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista e della citta' di Torino, convenzione approvata dalla g.r. con deliberazione n. 174-26792. Sulla base di tale presupposto, sia in sede preparatoria che in quella abilitativa del provvedimento autorizzativo dell'attivita' de qua, formalizzato don il d.m. del 3 novembre 1989, fu pacifica l'individuazione del centro regionale di riferimento nel suindicato istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia dell'istituto di genetica medica dell'Universita' degli studi di Torino. Viceversa, con l'impugnato decreto, il Ministro ha totalmente stravolto tale determinazione sostituendo, peraltro senza alcuna motivazione e nemmeno l'accenno ad una qualsiasi giustificazione, il centro di riferimento regionale, come sopra individuato, con il centro interregionale Transplant. A prescindere comunque dalle intenzioni perseguite, che paiono ictu oculi illegittime - si pensi allo sviamento di potere concernente le funzioni attribuite al centro interregionale... in attesa dell'istituzione del centro nazionale, e delle sue modalita' estrinseco-formali, altrettanto palesemente illegittime (carenza assoluta di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicita', contrasto con precedente determinazione della stessa p.a., difetto di apposita istruttoria ecc.) - il decreto impugnato per quanto qui interessa e' in palese conflitto con l'esercizio delle competenze specificamente attribuite alla regione, perche' pone in essere una attivita' sostitutiva di quella devoluta alla regione e contemporaneamente individuatrice del "centro di riferimento" per l'esercizio delle finalita' summenzionate, attivita' che, sulla base dei principi costituzionali e della normativa richiamata, spetta unicamente alla regione, ente che di fatto, in esecuzione dell'impugnato decreto, viene spogliato dell'esercizio di una potesta' sua propria. E' quindi evidente che la sostituzione dell'esercizio di tale attivita' comporti un'illegittima invasione nella sfera delle competenze proprie dell'ente-regione, che deve essere stigmatizzata da codesta ecc.ma Corte nello svolgimento dell'invocato suo supremo giudizio regolatore del riparto di attribuzioni delle competenze tra Stato e regioni.