Ricorso   della   regione   Piemonte,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore della giunta  regionale  on.  Vittorio  Beltrami,  giusta
 delibera  della  giunta  medesima  del 24 aprile 1990, n.  137-37396,
 rappresentato e difeso dall'avv. Enrico  Romanelli  ed  elettivamente
 domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosse'ria n. 5, come da
 procura speciale aut. not. Benedetta Lattanzi di Torino  in  data  26
 aprile  1990,  rep.  n. 18206, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, in persona dell'on. Presidente del  Consiglio  pro-tempore,
 domiciliato  per  la  carica  in Roma, Palazzo Chigi, nonche' ex lege
 presso  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in   Roma,   via   dei
 Portoghesi,  n.  12;  il  Ministero  della  sanita',  in  persona del
 Ministro pro-tempore, pure ex lege  domiciliato  presso  la  medesima
 Avvocatura  generale  dello  Stato  per  il conflitto di attribuzione
 determinatosi  tra  lo  Stato  e  la  regione  istante  per   effetto
 dell'emanazione  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  16
 febbraio 1990,  recante  "modificazioni  al  decreto  ministeriale  3
 novembre  1989,  concernente  l'autorizzazione all'espletamento delle
 attivita' di prelievo e  trapianto  di  cuore  da  cadavere  a  scopo
 terapeutico    presso    l'istituto    di    medicina   e   chirurgia
 cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia  dell'Universita'  degli
 studi   di   Torino";   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica italiana del 21 marzo 1990, n. 67.
                                IN FATTO
    Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  del  3  novembre 1989
 (Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1989,  n.  257)  veniva  disposta
 "l'autorizzazione    all'istituto    di    medicina    e    chirurgia
 cardiovascolare, cattedra di cardiochirurgia, dell'Universita'  degli
 studi  di  Torino,  all'espletamento  dell'attivita' di prelievo e di
 trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico". In  particolare,
 per  quanto  rileva  in questa sede, all'art. 5 di tale provvedimento
 veniva  stabilito   che   "l'istituto   di   medicina   e   chirurgia
 cardiovascolare,  cattedra  di  cardiochirurgia  per  la  ricerca dei
 caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvarra' del
 servizio  di  immunologia  dei  trapianti  dell'istituto  di genetica
 medica che svolge le funzioni di centro regionale di riferimento".
    Va  in proposito rammentato che, con deliberazione del c.r. del 27
 settembre  1981,  n.  207-7608,  l'amministrazione  regionale   aveva
 disposto  la  "costituzione  del  centro  regionale di riferimento di
 immunogenetica dell'istocompatibilita', ai sensi dell'art.  13  della
 legge  2  dicembre  1975, n. 644, e dell'art. 11 del d.P.R. 16 giugno
 1977, n. 409", e che il menzionato  decreto  ministeriale  era  stato
 preceduto  da  una  compiuta  ed  intensa  attivita'  preparatoria ed
 istruttoria (cfr. nota dell'Universita'  di  Torino  del  15  gennaio
 1988;  nota  dell'Assessorato  regionale  alla sanita' del 4 febbraio
 1988, n. 1221/2/132 e dalla deliberazione della g.r. n. 163.18056 del
 23  dicembre  1987)  concernente  sia  l'esternazione  dei  necessari
 assensi  e  pareri  in  merito  all'espletamento  dell'attivita'   di
 trapianto  di  cuore,  che  l'individuazione del predetto istituto di
 medicina  e  chirurgia  cardiovascolare  quale  centro  regionale  di
 riferimento  per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori
 e dei riceventi ai sensi della richiamata normativa di cui alla legge
 n. 644/1975 e d.P.R. n. 409/1977.
   Inopinatamente,  con  il  decreto in epigrafe indicato ed in questa
 sede impugnato,  venivano  disposte  "Modificazioni  al  d.m.  del  3
 novembre  1988..."  e,  in particolare si statuiva all'unico articolo
 che: "L'art. 5 del decreto ministeriale 3 novembre  1989,  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  267  del 15 novembre 1989 concernente
 l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di  prelievo  e
 trapianto  di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto
 di medicina e chirurgia cardiovascolare, cattedra di  cardiochirurgia
 dell'Universita'   degli   studi  di  Torino,  viene  sostituito  dal
 seguente: Il centro interregionale di  riferimento  del  Nord  Italia
 Transplant, in collaborazione con le singole strutture, e' incaricato
 di coordinare: a) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel  siero
 dei  candidati  al  trapianto e la loro tipizzazione tissutale; b) il
 contratto con i centri di prelievo e trapianto; l'accertamento  delle
 caratteristiche  immunogenetiche  dei  donatori ed il cross-match tra
 ricevente e donatore; c) il collegamento funzionale tra attivita'  di
 prelievo  e  quella di trapianto di cuore. In attesa dell'istituzione
 del centro nazionale di riferimento,  il  centro  interregionale  del
 Nord  Italia  Transplant  e'  altresi'  incaricato  di  coordinare la
 costituzione e l'aggiornamento dell'elenco dei potenziali riceventi".
    Tale  decreto,  emanato  in  palese contrasto con il riparto delle
 rispettive competenze che devono riconoscersi attribuite allo Stato e
 alla regione, in quanto confligge con la potesta' di questa, definita
 per legge nell'ambito dei precetti costituzionali, di  individuare  -
 come  nella  fattispecie  era  stato  legittimamente  effettuato - il
 centro regionale di riferimento per l'espletamento dell'attivita'  de
 qua,  e'  illegittimo, e si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte di
 volerlo annullare per  conflitto  di  attribuzione,  per  i  seguenti
 motivi in
                             D I R I T T O
    Violazione dei principi costituzionali in materia di riparto delle
 competenze tra organi dello Stato e regione, con riferimento all'art.
 117  della Costituzione e alla normativa di cui alla legge 2 dicembre
 1975, n. 644 e d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
    Come  accennato  nella narrativa che precede, la regione Piemonte,
 nell'ambito  delle  competenze  ad  essa  spettanti  in  materia   di
 assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera  e,  nella  fattispecie, della
 regolamentazione espressamente demandatale dalla specifica richiamata
 normativa  (cfr.  art. 13 della legge n. 644/1975 e artt. 11 e 12 del
 d.P.R. n. 409/1977), con deliberazione consiliare  del  22  settembre
 1981,  n.  207.7608,  ha  provveduto  alla  costituzione  del "centro
 regionale di riferimento di  immunogenetica  dell'istocompatibilita'"
 individuato  nel  servizio  di  immunologia  dei trapianti, istituito
 presso l'istituto di genetica medica dell'Universita' di  Torino,  in
 virtu'  di  apposita convenzione stipulata con l'ospedale maggiore di
 San Giovanni Battista e della citta' di Torino, convenzione approvata
 dalla g.r. con deliberazione n. 174-26792.
    Sulla  base  di  tale presupposto, sia in sede preparatoria che in
 quella abilitativa del provvedimento autorizzativo dell'attivita'  de
 qua,  formalizzato  don  il  d.m.  del  3  novembre 1989, fu pacifica
 l'individuazione del centro regionale di riferimento  nel  suindicato
 istituto   di  medicina  e  chirurgia  cardiovascolare,  cattedra  di
 cardiochirurgia dell'istituto  di  genetica  medica  dell'Universita'
 degli studi di Torino.
    Viceversa,  con  l'impugnato  decreto,  il  Ministro ha totalmente
 stravolto tale  determinazione  sostituendo,  peraltro  senza  alcuna
 motivazione  e nemmeno l'accenno ad una qualsiasi giustificazione, il
 centro di riferimento  regionale,  come  sopra  individuato,  con  il
 centro interregionale Transplant.
    A  prescindere  comunque  dalle  intenzioni perseguite, che paiono
 ictu  oculi  illegittime  -  si  pensi  allo  sviamento   di   potere
 concernente  le  funzioni  attribuite  al centro interregionale... in
 attesa dell'istituzione del centro nazionale, e delle  sue  modalita'
 estrinseco-formali,   altrettanto  palesemente  illegittime  (carenza
 assoluta di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto
 e  di  diritto,  illogicita', contrasto con precedente determinazione
 della stessa p.a., difetto di apposita istruttoria ecc.) - il decreto
 impugnato  per  quanto  qui  interessa  e'  in  palese  conflitto con
 l'esercizio delle competenze specificamente attribuite alla  regione,
 perche'  pone  in essere una attivita' sostitutiva di quella devoluta
 alla regione  e  contemporaneamente  individuatrice  del  "centro  di
 riferimento" per l'esercizio delle finalita' summenzionate, attivita'
 che,  sulla  base  dei  principi  costituzionali  e  della  normativa
 richiamata,  spetta  unicamente  alla  regione, ente che di fatto, in
 esecuzione dell'impugnato decreto, viene spogliato dell'esercizio  di
 una potesta' sua propria.
    E'  quindi  evidente  che  la  sostituzione dell'esercizio di tale
 attivita'  comporti  un'illegittima  invasione  nella   sfera   delle
 competenze  proprie  dell'ente-regione, che deve essere stigmatizzata
 da codesta ecc.ma Corte nello svolgimento dell'invocato  suo  supremo
 giudizio  regolatore del riparto di attribuzioni delle competenze tra
 Stato e regioni.