IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sulla richiesta di esame di
 Giampiero Argento avanzata dalla difesa di Dal Torrione ed alla quale
 si  sono  opposti  il pubblico ministero e il difensore dell'Argento,
 nonche'  sull'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  avanzata
 dalla difesa di Del Torrione e di Commisso;
    Premesso  che  nel sistema risultante dal combinato disposto degli
 artt. 348- bis e 450- bis del c.p.p. 1930 gli imputati di uno  stesso
 reato  o  di  un  reato  connesso,  se  prosciolti in istruttoria non
 possono essere escussi come testi,  ne'  possono  essere  interrogati
 liberamente;
    Ritenuto  che  tale  disciplina - non piu' seguita dal legislatore
 nel nuovo codice di procedurta penale (artt. 197 e 210) -  ad  avviso
 del  collegio appare in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della
 Costituzione in quanto, col non consentire l'esame in qualsiasi veste
 di  una  persona  a  conoscenza  dei  fatti  dei quali un imputato e'
 chiamato  a  rispondere,  si  viene  a  privare  quest'ultimo   della
 possibilita'  di esplicare una piena ed efficace attivita' difensiva,
 soprattutto allorquando circostanze rilevanti che  occorre  accertare
 ai  fini della decisione siano a conoscenza di un ristretto numero di
 persone che potrebbero trovarsi tutte  nella  posizione  di  imputati
 prosciolti  in  istruttoria,  oppure  addiruttira di un solo imputato
 prosciolto;
    Rilevato che nel caso di specie e' stata richiesta insistentemente
 dal difensore  dell'imputato  Dal  Torrione  l'audizione  di  Argento
 Giampiero, imputato di reato connesso e prosciolto con sentenza della
 sezione procedimenti speciali della corte d'appello di Milano in data
 16-24  febbraio  1990,  per  riferire  sui rapporti intercorsi tra il
 predetto imputato e la societa' Autostar di Roma, di  cui  l'Argento,
 all'epoca dei fatti, era direttore delle vendite, societa' fornitrice
 di  autovetture  in  relazione  alle  quali  vennero  rilasciate   le
 dichiarazioni  d'intento  oggetto  della imputazione attribuita a Dal
 Torrione;
    Ritenuto  che  le  eventuali dichiarazioni rilasciate dall'Argento
 potrebbero assumere valenza probatoria, si' che l'impossibilita'  per
 effetto  della su richiamata disciplina - della loro introduzione nel
 processo neppure sotto la forma  dell'interrogatorio  libero,  appare
 ledere il diritto di difesa costituzionalmente protetto;
    Considerato che in virtu' di quanto sopra la proposta eccesione di
 incostituzionalita' appare rilevante ai fini della  decisione  e  non
 manifestamente infondata;
    Ritenuto  per  contro  che  l'eccezione  proposta dal difensore di
 Commisso Giuseppe di incostituzionalita'  delle  norme  di  cui  agli
 artt.  348-  bis  e  450- bis del c.p.p. 1930 in relazione all'art. 3
 della Costituzione appare manifestamente infondata, non potendo  tali
 norme  considerarsi  in  contrasto  con  il principio di eguaglianza,
 nella  parte  in  cui  non  prevedono  l'interrogatorio  libero   del
 prosciolto,  atteso  che  -  come  gia'  affermato  ad Cass. sez. V 6
 febbraio 1987, n. 1341 - il principio  suddetto  puo'  dirsi  violato
 soltanto  quando  una disparita' di trattamento non sia fondata sulla
 sostanziale diversita' delle situazioni considerate;