IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di esame di Giampiero Argento avanzata dalla difesa di Dal Torrione ed alla quale si sono opposti il pubblico ministero e il difensore dell'Argento, nonche' sull'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dalla difesa di Del Torrione e di Commisso; Premesso che nel sistema risultante dal combinato disposto degli artt. 348- bis e 450- bis del c.p.p. 1930 gli imputati di uno stesso reato o di un reato connesso, se prosciolti in istruttoria non possono essere escussi come testi, ne' possono essere interrogati liberamente; Ritenuto che tale disciplina - non piu' seguita dal legislatore nel nuovo codice di procedurta penale (artt. 197 e 210) - ad avviso del collegio appare in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto, col non consentire l'esame in qualsiasi veste di una persona a conoscenza dei fatti dei quali un imputato e' chiamato a rispondere, si viene a privare quest'ultimo della possibilita' di esplicare una piena ed efficace attivita' difensiva, soprattutto allorquando circostanze rilevanti che occorre accertare ai fini della decisione siano a conoscenza di un ristretto numero di persone che potrebbero trovarsi tutte nella posizione di imputati prosciolti in istruttoria, oppure addiruttira di un solo imputato prosciolto; Rilevato che nel caso di specie e' stata richiesta insistentemente dal difensore dell'imputato Dal Torrione l'audizione di Argento Giampiero, imputato di reato connesso e prosciolto con sentenza della sezione procedimenti speciali della corte d'appello di Milano in data 16-24 febbraio 1990, per riferire sui rapporti intercorsi tra il predetto imputato e la societa' Autostar di Roma, di cui l'Argento, all'epoca dei fatti, era direttore delle vendite, societa' fornitrice di autovetture in relazione alle quali vennero rilasciate le dichiarazioni d'intento oggetto della imputazione attribuita a Dal Torrione; Ritenuto che le eventuali dichiarazioni rilasciate dall'Argento potrebbero assumere valenza probatoria, si' che l'impossibilita' per effetto della su richiamata disciplina - della loro introduzione nel processo neppure sotto la forma dell'interrogatorio libero, appare ledere il diritto di difesa costituzionalmente protetto; Considerato che in virtu' di quanto sopra la proposta eccesione di incostituzionalita' appare rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata; Ritenuto per contro che l'eccezione proposta dal difensore di Commisso Giuseppe di incostituzionalita' delle norme di cui agli artt. 348- bis e 450- bis del c.p.p. 1930 in relazione all'art. 3 della Costituzione appare manifestamente infondata, non potendo tali norme considerarsi in contrasto con il principio di eguaglianza, nella parte in cui non prevedono l'interrogatorio libero del prosciolto, atteso che - come gia' affermato ad Cass. sez. V 6 febbraio 1987, n. 1341 - il principio suddetto puo' dirsi violato soltanto quando una disparita' di trattamento non sia fondata sulla sostanziale diversita' delle situazioni considerate;