IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguante ordinanza; Il giudice, dott. Carlo Citterio, letti gli atti del procedimento a carico di ignoti, per il reato ex art. 582 c.p. in danno di Bertele Roberto; Vista la richiesta di archiviazione, proposta dal p.m. in data 6 marzo 1990, sul presupposto che non possano essere svolte ulteriori utili indagini; Rilevato che risulta dalla segnalazione del posto di polizia presso l'ospedale di Borgo Roma come il Bertele si sia presentato per ricevere le cure necessarie, essendo stato percosso da terzi ed avendo riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, e si sia rifiutato di fornire indicazioni sull'autore della violenza a suo danno; Rilevato che si procede d'ufficio, in relazione alla prognosi formulata, sicche' la volonta' della parte lesa e' irrilevante; Ritenuto quindi che ben potrebbe il Bertele essere convocato dal p.m. per fornire le indicazioni non date alla polizia giudiziaria e che tale convocazione appare idonea a fornire effettivamente elementi utili per la prosecuzione delle indagini, specialmente se la parte lesa fosse informata sulla rilevanza penale del protrarsi della sua condotta reticente; Ritenuto che nessun potere il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale ha, differentemente dal g.i.p. presso il tribunale, per imporre al p.m. l'espletamento di atti di indagini pur necessari per adempiere il principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale; Invero, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata dal p.m., perche' ignoti gli autori del fatto, ha il solo potere di ordinare l'iscrizione del nome della persona autrice del reato, che ritenga gia' individuata, ai sensi dell'art. 415.2 del c.p.p.: se ritiene che tale persona potrebbe essere individuata sulla base di indagini concretamente effettuabili, deve comunque archiviare, eventualmente segnalando al procuratore generale l'opportunita' delle ulteriori indagini, ai sensi dell'art. 157 delle disp. att. (norma applicabile anche nel caso di archiviazione perche' ignoti gli autori del fatto, in assenza di espresse esclusioni normative e per il tenore generale dell'art. 157 citato); ben diverso il potere del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, che potra' prima ottenere l'espletamento delle ulteriori indagini, per poi ordinare al p.m. di procedere, nel caso di ulteriore inerzia ( ex artt. 409.4 e 415.2 del c.p.p.); in buona sostanza, mentre nel procedimento per reati di competenza del tribunale o della corte d'assise e' previsto un effettivo ed efficace controllo giurisdizionale sull'attivita' di indagine posta in essere dal p.m., sotto il profilo dell'ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 112 della Costituzione, nel procedimento per i reati di competenza del pretore tale controllo giurisdizionale in realta' non sussiste, essendo l'intervento del giudice per le indagini preliminari del tutto sprovvisto di efficacia coattiva: in fatto, l'intervento della procura generale (vuoi per prassi acquisite, vuoi per obiettive difficolta' strutturali) manchera' (il che peraltro puo' essere irrilevante sul piano teorico), ma, e soprattutto, in diritto va osservato che il procuratore generale e' pur sempre una diversa articolazione del p.m. parte, sicche', in definitiva, la decisione sull'esercizio o meno dell'azione penale rimane sempre e solo all'interno degli uffici del p.m.; deriva da tale sistema che, nel caso di inerzia ingiustificata o addirittura dolosa degli uffici del p.m., l'azione penale per i reati di competenza del pretore non potrebbe essere esercitata, in violazione del gia' richiamato art. 112 della Costituzione, anche quando ne sussistessero tutte le condizioni; Ritenuto che la diversita' di disciplina sul punto tra il procedimento avanti al tribunale ed alla corte d'assise e quello avanti il pretore appare irragionevole ( ex art. 3 della Costituzione), perche' tale diversita' di struttura, incidendo sull'attuazione del fondamentale principio costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale, non puo' trovare adeguata giustificazione nella direttiva della maggiore semplificazione del rito pretorile, sicche' appare doveroso promuovere incidente di costituzionalita'; in particolare appare rilevante nel caso di specie (ove fosse accolta, infatti, l'eccezione questo g.i.p. potrebbe ordinare al p.m. di convocare la parte lesa per averne le necessarie informazioni) e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 549, 554.1 e 415.2 del c.p.p., 157 delle disp. att., in relazione agli artt. 3 e 12 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il giudice per le indagini preliminari di indicare con ordinanza al p.m. le indagini ulteriori ritenute necessarie, fissando il termine indispensabile per il loro compimento; Ritenuto che va infine evidenziato come, a giudizio di questo ufficio, analoga questione, qui non rilevante ma strettamente connessa e verosimilmente apprezzabile secondo il disposto dell'art. 27, seconda parte, della legge n. 87/1953, si ponga per il combinato disposto degli artt. 549 e 554.2 del c.p.p. e 157 delle disp. att., sempre in relazione ai medesimi artt. 3 e 112 della Costituzione, nella parte in cui impediscono al g.i.p. presso la pretura circondariale di ottenere l'integrazione delle indagini carenti e quindi non gli consentono di imporre la citazione a giudizio della persona sottoposta alle indagini in presenza di elementi, idonei ex art. 125 delle disp. att., acquisiti a seguito di ordinanza (anche qui con non giustificata differenza rispetto al procedimento davanti al tribunale, dove il g.i.p. puo' invece prima far entrare nel procedimento elementi e fonti di prova, ex art. 409.4 del c.p.p., e poi imporre, sulla base di quegli elementi nuovi, il rinvio a giudizio, ex art. 409.5 del c.p.p.); Ritenuto quindi che occorre sospendere il presente procedimento, mandando alla cancelleria per le incombenze di rito, determinate come da dispositivo;