IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    L'art.  2.8  della  legge delega n. 81/1987 recepisce il principio
 che la verbalizzazione degli atti del processo  dovra'  avvenire,  in
 ogni  fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e
 con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una  integrale  e  fedele
 trasposizione delle parole adoperate dalle parti.
    Rimarra'  affidato  alla discrezionalita' del giudice adottare una
 diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla  loro
 semplicita'   o   limitata   rilevanza,  nonche'  in  relazione  alla
 contingente indisponibilita' di mezzi o ausiliari o tecnici.
    Non  sembra  che  il  legislatore  delegato  si  sia attenuto alla
 direttiva del  legislatore  delegante,  in  quanto  non  ha  previsto
 verbalizzazione  mediante  mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase
 del procedimento, ma l'ha limitata  alla  sola  fase  dibattimentale,
 precludendo  al  giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi
 tecnici  idonei  ad  una  integrale  verbalizzazione  delle   proprie
 operazioni,  anche  quando la complessita' del caso consiglierebbe il
 ricorso a tale strumento.  Si  noti  che  l'uso  della  registrazione
 fonografica  o audiovisiva potrebbe rivestire particolare utilita' in
 sede di convalida dell'arresto o del fermo, incombente che  segue  le
 forme  dell'udienza  preliminare,  in  quanto in tale sede si procede
 normalmente al primo  interrogatorio  dell'imputato  e  ad  eventuali
 confronti. Il richiamo al solo secondo comma dell'art. 140 del c.p.p.
 elimina ogni dubbio al riguardo (vedi  art.  420,  quinto  comma  del
 c.p.p.).
    Parere   doversi   da  cio'  desumere  che  per  fasi  processuali
 differenti da quella dibattimentale (e dell'incidente probatorio  che
 la  anticipa)  e'  vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non
 sia meramente riassuntiva.
    Puo' peraltro darsi il caso, come nella fattispecie, che l'udienza
 di convalida ovvero l'udienza preliminare, a  seguito  dell'esercizio
 del  diritto alla prova legittimamente esercitato dalle parti, assuma
 caratteri di complessita' e che una verbalizzazione  non  riassuntiva
 delle  dichiarazioni  delle  parti  risulti  opportuna  ai  fini  sia
 dell'esercizio  del  diritto  di   difesa,   sia   della   speditezza
 processuale e dell'attendibilita' stessa dell'atto.
    Non  a  caso  il  modello  ministeriale  predisposto per l'udienza
 preliminare  prevede  il  caso,  in   evidente   contrasto   con   la
 disposizione  di  legge,  che  il  giudice  disponga  l'assistenza di
 personale   idoneo   per   l'azionamento   dei   mezzi   tecnici   di
 verbalizzazione integrale e letterale.
    Rilevante  e  non  manifestatamente  infondata  appare, quindi, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, quinto  comma
 del  c.p.p.  nella  parte  in cui prevede che il verbale dell'udienza
 preliminare sia sempre ed in ogni caso redatto in forma riassuntiva a
 sensi  dell'art. 140, secondo comma del c.p.p., anziche' demandare la
 valutazione del giudice se far luogo a tale forma di  verbalizzazione
 ovvero  alla registrazione su nastro ovvero ancora alla registrazione
 in fonotipia dell'udienza medesima.
    E'  noto  che,  per  opinione  pacifica, le violazioni della legge
 delega integrano gli estremi dell'illegittimita'  costituzionale  per
 contrasto  con l'art. 76 della Costituzione e che la questione appare
 rilevante e non manifestatamente infondata, non  essendo  dubitabile,
 sulla  scorta  della  lettura dei due testi normativi (legge delega e
 legge delegata) che la direttiva del legislatore delegante sia  stata
 disattesa e l'ambito di applicazione della documentazione strumentale
 degli atti del processo sia stata ristretta ad una sola fase,  quella
 dibattimentale, anziche' essere prevista per ogni fase.
    Ricorrono   quindi   i   presupposti   per   investire   la  Corte
 Costituzionale dell'esame della questione.