IL TIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 3767/1989 r.o., vertente tra l'I.N.P.S. appellante  e  Ultragas
 Italiana S.p.a. appellato;
    Ritenuto che a norma dell'art. 1 del d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15,
 modificato dall'art. 1 della legge di conversione 7 aprile  1977,  n.
 102,  competono benefici contributivi "alle imprese manifatturiere ed
 estrattive";
      che  a  norma  dell'art.  5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, le
 imprese manifatturiere ed estrattive di cui al predetto art. 1  legge
 n.  102/1977  vanno individuate "con riferimento alla classificazione
 delle attivita'  economiche  predisposta  dall'Istituto  centrale  di
 statistica";
      che, per giurisprudenza della Suprema corte di cassazione (cass.
 29 agosto 1988, n. 4994; Cass. 30 agosto 1988,  n.  5008)  -  che  ha
 condiviso l'orientamento gia' piu' volte espresso da questo tribunale
 - l'attivita' esercitata dalla odierna appellata e da  altre  imprese
 similari  va  inquadrata  nella  categoria 140.3 "miscelazione di gas
 petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento" ricompresa  nel
 Ramo  1  intitolato  "energia,  gas  e  acqua", e che a nulla rileva,
 secondo la richiamata interpretazione, la ripartizione di  questo  in
 Ramo 1A e in Ramo 1B;
      che   conseguentemente   l'impresa  in  parola  pur  esercitando
 l'attivita' manufatturiera indicata dalla surrichiamata  legislazione
 verrebbe  esclusa  dai benefici dalla stessa previsti indistintamente
 per tutte le imprese che esercitano detta attivita', dal momento  che
 detti  benefici  in  concreto  possono  essere  riconosciuti  non  in
 relazione  alla  effettiva   attivita'   esercitata   (estrattiva   o
 manufatturiera)   bensi'   in   relazione  al  formale  inquadramento
 predisposto dall'Istat;
      che  tale  disparita'  di trattamento appare in contrasto con il
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che  per quanto premesso la questione e' rilevante ai fini della
 decisione del presente giudizio;