IL TIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3767/1989 r.o., vertente tra l'I.N.P.S. appellante e Ultragas Italiana S.p.a. appellato; Ritenuto che a norma dell'art. 1 del d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15, modificato dall'art. 1 della legge di conversione 7 aprile 1977, n. 102, competono benefici contributivi "alle imprese manifatturiere ed estrattive"; che a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, le imprese manifatturiere ed estrattive di cui al predetto art. 1 legge n. 102/1977 vanno individuate "con riferimento alla classificazione delle attivita' economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica"; che, per giurisprudenza della Suprema corte di cassazione (cass. 29 agosto 1988, n. 4994; Cass. 30 agosto 1988, n. 5008) - che ha condiviso l'orientamento gia' piu' volte espresso da questo tribunale - l'attivita' esercitata dalla odierna appellata e da altre imprese similari va inquadrata nella categoria 140.3 "miscelazione di gas petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento" ricompresa nel Ramo 1 intitolato "energia, gas e acqua", e che a nulla rileva, secondo la richiamata interpretazione, la ripartizione di questo in Ramo 1A e in Ramo 1B; che conseguentemente l'impresa in parola pur esercitando l'attivita' manufatturiera indicata dalla surrichiamata legislazione verrebbe esclusa dai benefici dalla stessa previsti indistintamente per tutte le imprese che esercitano detta attivita', dal momento che detti benefici in concreto possono essere riconosciuti non in relazione alla effettiva attivita' esercitata (estrattiva o manufatturiera) bensi' in relazione al formale inquadramento predisposto dall'Istat; che tale disparita' di trattamento appare in contrasto con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione; che per quanto premesso la questione e' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio;