IL PRETORE Verbale di udienza di discussione tenuta in Grosseto il giorno 16 febbraio 1990 davanti al pretore dott. Attilio Celentano assistito dal cancelliere sottoscritto nella controversia del lavoro promossa dal dott. Amerighi Amelio contro l'u.s.l. n. 28 Area Grossetana. Oggetto: riconoscimento illegittimita' e illiceita' trattenute e restituzione somme. Sono presenti i procuratori delle parti; Rilevato che oggetto della controversia e' la spettanza o meno delle quote di carovita, a decorrere dal gennaio 1986, al ricorrente, medico convenzionato con l'u.s.l. n. 28 Area Grossetana; che si discute tra le parti della interpretazione dell'art. 41, lett. f), secondo e terzo comma, dell'"accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289; che l'art. 41, lett. f), dopo aver disposto al primo comma l'attribuzione di quote mensili di carovita ai medici iscritti negli elenchi della medicina generale, statuisce al secondo e al terzo comma: "le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di carovita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale"; che il ricorrente, medico convenzionato con l'u.s.l. convenuta e pensionato I.N.P.S. di vecchiaia, non beneficia su detta pensione della indennita' integrativa speciale ma degli aumenti in percentuale previsti dall'art. 21 della legge n. 730/1983; che, secondo la sua difesa, egli ha pertanto diritto alle quote di caro-vita, sul duplice presupposto che i "compensi" di cui al secondo comma non comprendono le pensioni, essendo compenso e pensione due emolumenti concettualmente ben distinti, e che la esclusione delle quote di caro-vita nei confronti dei pensionati e' prevista solo per coloro che fruiscano dell'indennita' integrativa speciale; che la difesa dell'u.s.l. deduce che scopo delle citate disposizioni e' quello di evitare duplicita' di adeguamenti automatici di compensi (ivi comprese le pensioni) al costo della vita, e che i commi citati vanno razionalmente interpretati nel senso che a tutti coloro, compresi i pensionati, che usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento al costo della vita, non spettano le quote di caro-vita, che peraltro sono compatibili con la percezione di pensioni non automaticamente adeguate al costo della vita stessa; che, peraltro, i commi citati, cosi' come formulati, non consentono di aderire alla interpretazione dell'u.s.l., in quanto, pur potendosi intendere per "compensi" sia la controprestazione del lavoro svolto sia la pensione - che, in qualche modo rappresenta una retribuzione differita - il terzo comma esclude le quote di caro-vita solo per i pensionati che fruiscono dell'indennita' integrativa speciale e non pare che, interpretativamente, la dizione "indennita' integrativa speciale" possa essere intesa come comprensiva di tutti i meccanismi di adeguamento delle pensioni al costo della vita, ivi compreso quello previsto dall'art. 21 della legge n. 730/1983; che cosi' come formulati i commi due e tre della lett. f) dell'art. 41 sembrano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, effettuando un irrazionale trattamento differenziato tra medici generici convenzionati con le u.s.l. che siano anche pensionati, escludendo le quote di caro-vita per quei pensionati che precepiscono l'indennita' integrativa speciale (quali i pensionati del pubblico impiego) ma consentendo la percezione di tali quote per i pensionati che fruiscono di diversi meccanismi di adeguamento al costo della vita (quali i pensionati I.N.P.S.), aventi la stessa funzione della indennita' integrativa speciale; ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata ed e' chiaramente rilevante, derivando la soluzione della controversia dalla applicazione dei citati commi;