IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa in materia di
 previdenza e  assistenza  obbligatoria,  iscritta  al  n.  2/89  r.g.
 controversie  di lavoro e promossa da Barbieri Pomezia quale erede di
 Di Salvatore Antonio dec. il 4 ottobre 1987  rappresentata  e  difesa
 nel  presente  giudizio dall'avv. L. Petronio presso il cui studio in
 Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attrice,
 contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro-tempore,
 per legge difeso e  rappresentato  in  giudizio  dall'avvocato  dello
 Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Bologna, convenuto;
    All'esito  dell'udienza  del  29  settembre  1989  fissata  per la
 discussione e la decisione della causa;
    Esaminati gli atti e i documenti e sentite le parti;
    A scioglimento della riserva formulata;
                             O S S E R V A
    Parte  ricorrente  agisce  nella qualita' di erede di Di Salvatore
 Antonio  deceduto  il  4  ottobre  1987  chiedendo  la  condanna  del
 Ministero   dell'interno   alla   corresponsione  dell'indennita'  di
 accompagnamento e/o della pensione di inabilita' civile.
   La prestazione richiesta non venne concessa perche' il de cuius era
 deceduto prima che l'apposita commissione sanitaria di cui agli  art.
 7  e  8 della legge n. 118/1971 avesse accertato il presupposto dello
 stato di invalidita' dalla legge richiesto per il sorgere del diritto
 alla prestazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971.
    Infatti,  l'art.  12,  ultimo  comma,  della  legge  citata,  come
 autenticamente interpretato  dall'art.  1  della  legge  n.  912/1986
 stabilisce    che    "gli   eredi   dell'invalido   civile   deceduto
 successivamente al riconoscimento  dell'inabilita'  hanno  diritto  a
 percepire  le  quote  di pensione gia' maturate dall'interessato alla
 data del decesso".
    Con  la  disposta  consulenza  medico-legale  d'ufficio  e' stato,
 invece,  accertato,  che  il  de  cuius  era  invalido  al  100%  fin
 dall'epoca  della presentazione della domanda in sede amministrativa.
    L'accertamento   del   c.t.u.   e'  ovviamente  condotto  su  base
 documentale, dopo il decesso dell'interessato.
    Ma  la Corte costituzionale con le ordinanze nn. 61, 264 e 475 del
 1989 ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, ultimo comma, della legge
 n. 118/1971  come  autenticamente  interpretato  dall'art.  1,  primo
 comma,  della  legge  n.  912/1986,  sotto  lo  specifico profilo che
 l'accertamento sanitario della  invalidita'  civile,  valevole  anche
 come    presupposto    per    la   concessione   dell'indennita'   di
 accompagnamento,e'  di  natura  costitutiva   e   che   quindi   tale
 accertamento  deve  avvenire  in presenza dell'interessato e non puo'
 essere effettuato dopo la sua morte su base solo  documentale;  come,
 invece,  puo'  essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la
 concessione  dell'indennita'  di  accompagnamento,  il   quale   puo'
 avvenire  anche  nei  confronti  degli eredi con tutti i mezzi di cui
 puo' disporre il giudice.
    La  Corte  ha  anche  affermato che la legge interpretativa non e'
 irrazionale e non produce disparita'  di  trattamento  rispetto  alle
 altre  prestazioni previdenziali; ne' sussiste lesione del diritto di
 difesa potendo gli interessati utilizzare sempre i rimedi  apprestati
 dall'ordinamento  per  ottenere  il  sollecito disbrigo della pratica
 amministrativa.
    Al   riguardo   -  come  rileva  parte  ricorrente  nel  sollevare
 l'eccezione di incostituzionalita' - non  si  puo'  fare  a  meno  di
 osservare  ancora  che  essenziale  rilievo deve essere attribuito al
 fatto che la decorrenza della prestazione e' riferita,  dalla  legge,
 alla  data  di  presentazione  della  domanda  e  non  alla  data del
 riconoscimento della invalidita', come invece disponeva la  legge  n.
 625/1966,  la  quale  attribuiva  l'assegno  di  assistenza  dal mese
 successivo al riconoscimento dell'inabilita'.
    La  fissazione  della  decorrenza  della prestazione assistenziale
 (pensione-indennita' di accompagnamento)  dal  mese  successivo  alla
 data  della  domanda  amministrativa  sta  a  confermare il carattere
 accertativo dall'intera procedura,  ivi  compreso  il  riconoscimento
 dell'invalidita' da parte della commissione.
    D'altra  parte,  l'art.  22  della  legge  n. 118/1971 ammette che
 contro i provvedimenti definitivi di cui agli  artt.  9  e  15  della
 stessa  legge  riguardanti  l'inabilita'  e  lo stato di bisogno, gli
 interessati possono tutelarsi in sede giurisdizionale; e in  entrambi
 i  casi  l'oggetto  dell'azione  giudiziaria e' costituito, non tanto
 dalla   impugnazione   del   provvedimento   amministrativo,   quanto
 dall'accertamento  del diritto negato all'interessato per la mancanza
 di  una  delle  condizioni  previste  dall'art.  12  della  legge  n.
 118/1971.  E, pertanto, se l'interessato puo' agire giudizialmente in
 modo autonomo per l'accertamento del  diritto  e  gli  eredi  possono
 succedergli  nel  processo  ai sensi dell'art. 110 del c.p.c., non si
 puo' non ammettere che ne risulta confermato il carattere accertativo
 della  procedura.  Diversamente  opinando, si deve riconoscere che il
 decesso dell'inabile, avvenuto durante il  giudizio  di  accertamento
 del  diritto  alla  prestazione,  ha il valore di causa estintiva del
 processo e, di conseguenza, anche dei diritti soggettivi  alle  quote
 gia'  maturate  alla  data  del  decesso.  E  cio'  contro  le  norme
 successorie e l'ultimo comma dell'art. 12, della legge  n.  118/1971,
 come interpretato dalla legge n. 912/1986.
    Se.  dunque,  al  procedimento di accertamento dell'invalidita' da
 parte della commissione medica si riconosce carattere dichiarativo  e
 non    costitutivo    e'   agevole   ammettere   che   l'accertamento
 dell'invalidita'  puo'  essere  condotto  anche   dopo   il   decesso
 dell'interessato  (e  non  necessariamente  in  vita),  su  base solo
 documentale a mezzo dell'espletamento,  come  nella  specie,  di  una
 c.t.u. ad opera del giudice.
    D'altra   parte,   la   stessa   Corte   costituzionale  riconosce
 espressamente che tale accertamento, non sulla persona  direttamente,
 ma  su  base  documentale puo' essere compiuto in ordine al riscontro
 delle   condizioni   per   la    concessione    dell'indennita'    di
 accompagnamento:  il  che appare contraddittorio poiche' in ogni caso
 si tratta di  operare  un  accertamento  delle  condizioni  sanitarie
 dell'interessato,  e  cio'  per  uguaglianza  di trattamento dovrebbe
 comportare che l'accertamento medesimo venga condotto in ogni caso in
 modo omogeneo e non disparato.
    In tal guisa sussiste contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Ma,  il  contrasto,  sotto  il profilo sopra evidenziato, sussiste
 anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,  poiche'
 se  l'interessato, contro il provvedimento negativo di cui all'art. 9
 della legge n. 118/1971 (accertamento sanitario), puo' agire ex  art.
 22 della legge medesima in sede giurisdizionale per farsi riconoscere
 il diritto alla prestazione, il suo decesso, durante il  giudizio  di
 accertamento, dovrebbe comportare, secondo la norma interpretativa di
 cui alla legge n. 912/1986, l'estinzione del processo e  del  diritto
 soggettivo  dell'erede  alle quote gia' maturate, senza poter operare
 la successione nel processo ai sensi dell'art. 110  del  c.p.c.  allo
 scopo di conseguire il soddisfacimento di tale diritto.