IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, iscritta al n. 466/89 r.g. controversie di lavoro e promossa da Lauria Lucia, residente in Parma, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Luciano Petronio, presso il cui studio in Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attrice contro l'Istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma, in persona del commissario on. ing. N. Querci, rappresentato e difeso per procura generale alle liti, dall'avv. M. Ghezzi di Bologna, elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, in Parma, presso lo studio dell'avv. P. Savani, convenuto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 luglio 1989 Lauria Lucia chiamava in giudizio l'I.N.A.D.E.L. perche' sentisse accertare esistente il diritto a riscattare, ai fini dell'indennita' premio di servizio, la durata legale dei corsi da essa frequentati per il conseguimento dei diplomi di ostetrica e infermiera professionale. Si costituiva in giudicio l'I.N.A.D.E.L. chiedendo il rigetto della domanda; osservava che i corsi non erano ricompensati fra quelli previsti dagli artt. 12 della legge n. 152/68 e 69 del r.d. n. 680/1938, ne', con riferimento al corso per infermiera professionale, poteva servire il richiamo all'art. 24 della legge n. 1646/1962, che attiene al trattamento di quiescenza e non ai fini dell'indennita' premio di servizio. Comparse le parti, all'odierna udienza, il pretore, dopo la discussione orale della causa, ha ritenuto di rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale. M O T I V I L'art. 12 della legge 8 marzo 1969, n. 152, prevede che "Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto... dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purche' valutabili ai fini del trattamento di quiescenza...". Per la riscattabilita' e' quindi necessaria l'esistenza del doppio presupposto; che il corso sia universitario o speciale di perfezionamento e che il relativo periodo di durata legale sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza. Questo secondo requisito c'e' sicuramente per il periodo di studi necessario per il conseguimento sia del diploma di infermiere che di quello per ostetrica. Per il primo l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, prevede espressamente la posssibilita' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purche' il diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Per il secondo soccorre la decisione della Corte costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989 che ha dichiarato incostituzionale il citato art. 24 nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti durante la carriera. Poiche' nessuno dei due corsi e' di tipo universitario, per l'esistenza del primo requisito si deve accertare se essi possono essere ritenuti "corsi speciali di perfezionamento". Secondo la ricorrente, questa espressione comprende non solo quelli postuniversitari, ma anche tutti quelli frequentati da altre categorie professionali (non necessariamente laureati) quando consistono, da un lato, in un approfondimento di una disciplina specifica nell'ambito di un piu' ampio e generico ventaglio di conoscenze richiesto per ricoprire un determinato incarico di lavoro e, dall'altro, in un periodo di apprendimento ulteriore rispetto a studi in precedenza fatti e conclusi. Di questo tipo sarebbe certamente il corso diretto ad ottenere il diploma di ostetrica giacche', per esservi ammessi, e' necessario avere conseguito il diploma per l'esercizio della professione di infermiera (art. 13 del r.d.l. 15 ottobre 1936 n. 2128, convertito in legge 23 marzo 1957, n. 921 e modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1952). Il corso per conseguire il diploma di infermiera non e' ne' universitario, ne' speciale di perfezionamento, ma, secondo la ricorrente, l'art. 12 non e' di ostacolo all'accoglimento della domanda, giacche' l'indennita' di premio di servizio ha, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, natura squisitamente previdenziale ed assistenziale: se il periodo di studio e' riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, lo deve essere anche ai fini dell'indennita' premio di servizio. L'I.N.A.D.E.L. chiede il rigetto della domanda e sostiene che con l'espressione "corsi speciali di perfezionamento" si fa riferimento solo a quelli postuniversitari; l'eventuale riscattabilita' ai fini del trattamento di quiescenza sarebbe irrilevante trattandosi di requisito ulteriore rispetto a quello dell'essere il corso di tipo postuniversitario; l'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938 non avrebbe poi portata ampliativa dell'art. 12 in quanto si limita ad ammettere il riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario, soltanto se prescritto per la copertura del posto occupato durante la carriera. Osserva il pretore che nessuna delle due domande sembra possa essere accolta in base alla legislazione vigente. All'espressione "corsi speciali di perfezionamento" non puo' darsi l'interpretazione voluta dalla ricorrente (e confermata dalla sentenza n. 637 del 6-27 giugno 1989 del tribunale di Reggio Emilia) e che pur risponde al comune significato attribuibile alle parole usate. L'espressione sembra avere invece un preciso significato tecnico che e', fatto rilevante dall'I.N.A.D.E.L., quello attribuito dal d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento". Per questi ultimi, disciplinati nel capo quarto, il secondo comma dell'art. 16 prevede che ad essi possono iscriversi "coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario". L'art. 12 citato pero' non appare costituzionalmente legittimo in relazione all'art. 3 della Costituzione; non e' manifestamente infondato il dubbio che esso crei ingiustificata disparita' di trattamento fra laureati ed altro personale impiegato in posti per i quali e' necessaria una particolare preparazione specifica, conseguibile solo attraverso la frequenza di corsi di studio, e cio' quanto meno per quanto riguarda il diploma per ostetrica. Per questo soccorre la stessa identica ratio per la quale e' stato consentito il riscatto del periodo di studio universitario e cioe' il ritardo con cui i laureati entrano in carriera rispetto ai diplomati; al pari dei medici, anche le ostetriche entrano in carriera in ritardo rispetto alle semplici infermiere professionali e per gli uni e le altre c'e' la stessa necessita' di riequilibrare le posizioni. La Corte costituzionale (sentenze nn. 765 e 1016 del 22 giugno 1988 e del 26 ottobre 1988) ha poi "reiteratamente posto in rilievo che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio ogni migliore considerazione. Tutto cio' al precipuo fine del migliore utilizzo di personale particolarmente idoneo e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini d'ingresso nella pubblica amministrazione". Le affinita' del corso con quelli universitari risultano anche dal fatto che secondo quanto dispone il r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 2128, le scuole sono annesse alle cliniche ostetriche-ginecologiche delle universita' (art. 1); il direttore della scuola e' il direttore della clinica ed il restante personale fa parte del personale universitario (art. 10). La norma impugnata poi, non risponde al principio di ragionevolezza e cio' per quanto riguarda entrambi i corsi. Se e' vero, come e' interpretazione pacifica (Corte costituzionale n. 73 del 20 marzo 1985 e altre sentenze citate nella motivazione), che l'indennita' premio di servizio ha natura previdenziale ed assistenziale ed e' un vero e proprio trattamento integrativo della pensione, ponendosi accanto a questa ed alle altre indennita' e prestazioni nell'ambito del trattamento di quiescenza, non si vede perche' questi corsi, la cui frequenza e' pure indispensabile per la copertura del posto occupato, debbano essere riscattabili solo ai fini del trattamento di quiescenza e non anche ai fini dell'indennita' premio di servizio.