IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  promossa da
 Beccato Germana, Bassotto Palto Gino, Broglia Fratin Celestino, Bozza
 Fabrizio, Baggio Luciano, Bergno Pier Carlo, Bedin Lidia, Boggio Sola
 Nello, Crestani Ivonne, Cosimo Isacco, Cozzo Carmelo,  Colongo  Maria
 Grazia,  Carrara  Daniele,  Conti  Carlo,  Del  Mastro  P.  Mario, De
 Margherita Franca, Deana Ezio,  Fioravanti  Carla,  Franzoi  Massimo,
 Farasin  Giuseppe, Fabbri Benito, Foschini Ermanno, Ferrari Giovanni,
 Giusso Franco, Giolo Giuliano, Gioachin Graziella, Gucchio Vittorino,
 Grillo  Elisa,  Gherardo  Gina, Grosso Franco, Gaggino Mario, Jannone
 Franca, Zoccoletto Anna quale erede di Leone Andro, Lovison Remiglio,
 Masiero  Lauretta  quale  erede di Lunardon Franco, Logoteta Massimo,
 Muraro Cesarino, Masi Sergio, Maoret Carla, Maron Pot Malvina, Maggia
 Antonio,  Mina  Maria  Rita,  Marchioro  Nelli,  Mazzocco  Anna, Mori
 Patrizia, Masiero Renzo, Mizzon Stella, Marangoni Roberto,  Moschetto
 Graziella,  Ongaro  Nadir,  Peruzzi  Lino,  Pella  Viviana,  Pelacchi
 Ercole, Padovani Massimo, Scigliano Flora  erede  Pannella  Guerrino,
 Rivardo   Ermanno,   Rossin  Giuseppe,  Selva  Zalmiera  erede  Ronco
 Pasquale, Rastelli Lorenzo,  Ronchetta  P.  Giorgio,  Rivardo  Paola,
 Rivardo  Pietro,  Rosoni  Andrea, Sperotto Antonio, Scucchiari Lidia,
 Sasso Ezio, Sessa Salvatore, Signorini Adriana, Sassone  Anna  Maria,
 Solda'  Claudio,  Sinatra  Carmelo,  Aglietti  Onorato  quale  tutore
 dell'erede  di  Sola  Gian  Franca,  Trivero  Boli  Giuseppe,  Tiengo
 Edoardo,  Vetri  Ivano,  Viero  Luigi, Vassallo Anna Maria, Zago Anna
 Maria, Zatta Virgilio, Zammuner Luciano, Spano Domenica, con il proc.
 dom.  avv. Nicola Angelo delega in atti, attori, contro il fallimento
 M.T.A. S.r.l., in persona del curatore rag. Andrea Pagnini, convenuto
 contumace,  e  contro  l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza
 sociale,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del  presidente   legale
 rappresentante  pro-tempore, con il proc. dom. avv. Nicola Mattiozzi,
 delega in atti, convenuto.
    Oggetto: ricorso ex artt. 100 della l.f.; impugnazione dei crediti
 ammessi al passivo.
    Causa discussa alla pubblica udienza del 15 marzo 1990.
    Ordinanza   collegiale   di   rimessione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale, a norma dell'art. 23 della legge 11  marzo  1953,  n.
 87.
                            FATTO E DIRITTO
    Con   ricorso  al  tribunale  di  Bergamo,  sezione  fallimentare,
 depositato il 10 febbraio 1989, Beccato Germana, Bassotto Palto Gino,
 Broglia Fratin Celestino, Bozza Fabrizio, Baggio Luciano, Bergno Pier
 Carlo, Bedin  Lidia,  Boggio  Sola  Nello,  Crestani  Ivonne,  Cosimo
 Isacco,  Cozzo  Carmelo, Colongo Maria Grazia, Carrara Daniele, Conti
 Carlo, Del  Mastro  P.  Mario,  De  Margherita  Franca,  Deana  Ezio,
 Fioravanti  Carla,  Franzoi Massimo, Farasin Giuseppe, Fabbri Benito,
 Foschini Ermanno, Ferrari Giovanni, Giusso  Franco,  Giolo  Giuliano,
 Gioachin  Graziella,  Gucchio Vittorino, Grillo Elisa, Gherardo Gina,
 Grosso Franco, Gaggino Mario, Jannone Franca, Zoccoletto  Anna  quale
 erede  di Leone Andro, Lovison Remiglio, Masiero Lauretta quale erede
 di Lunardon Franco, Logoteta Massimo, Muraro Cesarino,  Masi  Sergio,
 Maoret  Carla,  Maron  Pot  Malvina, Maggia Antonio, Mina Maria Rita,
 Marchioro Nelli, Mazzocco Anna, Mori Patrizia, Masiero Renzo,  Mizzon
 Stella, Marangoni Roberto, Moschetto Graziella, Ongaro Nadir, Peruzzi
 Lino, Pella Viviana, Pelacchi  Ercole,  Padovani  Massimo,  Scigliano
 Flora  erede  Pannella  Guerrino,  Rivardo  Ermanno, Rossin Giuseppe,
 Selva Zalmiera erede Ronco Pasquale, Rastelli Lorenzo,  Ronchetta  P.
 Giorgio,  Rivardo  Paola,  Rivardo  Pietro,  Rosoni  Andrea, Sperotto
 Antonio, Scucchiari Lidia, Sasso  Ezio,  Sessa  Salvatore,  Signorini
 Adriana,   Sassone  Anna  Maria,  Solda'  Claudio,  Sinatra  Carmelo,
 Aglietti Onorato quale tutore dell'erede di Sola Gian Franca, Trivero
 Boli  Giuseppe,  Tiengo  Edoardo,  Vetri Ivano, Viero Luigi, Vassallo
 Anna Maria, Zago Anna Maria, Zatta Virgilio, Zammuner Luciano,  Spano
 Domenica,  proponevano  impugnazione ex art. 100 del c.p.c. contro un
 credito ammesso tardivamente nel passivo del fallimento della  M.T.A.
 S.r.l.,  dichiarato  con  sentenza  del  tribunale  di Bergamo del 22
 ottobre 1987. Gli opponenti avevano chiesto la ammissione al  passivo
 fallimentare dei crediti ad essi spettanti in dipendenza del rapporto
 di lavoro intercorso con la M.T.A., che, prima di  essere  dichiarata
 fallita,  era  stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
 il credito, per complessive L. 402.782.000, era stato ammesso,  e  lo
 stato  passivo, depositato il primo agosto 1988, era stato dichiarato
 esecutivo; contro lo stesso non erano state proposte opposizioni. Con
 due  ricorsi del 24 settembre 1988, l'I.N.P.S. aveva chiesto, a norma
 dell'art. 101 della l.f., l'ammissione tardiva  in  prededuzione  dei
 crediti  maturati  dall'ente  per  contributi e sanzioni, relativi al
 periodo in  cui  era  continuata  l'attivita'  aziendale  durante  la
 procedura  di  concordato  preventivo,  poi  sfociata nel fallimento;
 all'udienza fissata, non opponendosi il curatore del fallimento, rag.
 Andrea  Pagnini,  il  giudice delegato, con decreto ex art. 101 della
 l.f., ammetteva in prededuzione il credito dell'I.N.P.S.,  ammontante
 a L. 904.697.000.
    Contro  tale  provvedimento proponevano impugnazione i ricorrenti,
 significando di aver avuto notizia dal curatore  del  fallimento  del
 credito ammesso tardivamente soltanto il 27 gennaio 1989; nel merito,
 gli opponenti  sostenevano  che  il  credito  dell'I.N.P.S.  non  era
 prededucibile,  in  quanto,  secondo la costante giurisprudenza della
 suprema Corte, i crediti  sorti  durante  il  concordato  preventivo,
 anche  se  a  seguito  di  prosecuzione dell'attivita' aziendale, non
 hanno  il  carattere  di  debiti  verso  la  massa  nella  successiva
 procedura  fallimentare.  I  ricorrenti  chiedevano  che il tribunale
 dichiarasse  l'illegittimita'  del  decreto  che  aveva  ammesso   in
 prededuzione  i  crediti I.N.P.S., accertando che gli stessi dovevano
 essere ascritti al rango di privilegiati.
    Fissata  l'udienza  di comparizione delle parti, il fallimento non
 si  costituiva  in  giudizio,  cosi'  che  deve   essere   dichiarato
 contumace; si costituiva l'I.N.P.S. che eccepiva:
       a)  la tardivita' del ricorso, proposto oltre i quindici giorni
 dal deposito in cancelleria di variazione dello stato passivo;
       b)  la  inabbilissibilita' della impugnazione ex art. 100 della
 l.f. per il caso di crediti ammessi  tardivamente,  essendo  prevista
 nel    procedimento   di   insinuazione   tardiva   la   possibilita'
 dell'intervento dei creditori che vi hanno interesse;
       c)  la  carenza  di  interesse  degli  opponenti  a  negare una
 prededucibilita' da cui sarebbe assistito il loro stesso credito,  di
 cui   era   stata  tuttavia  richiesta  la  sola  ammissione  in  via
 privilegiata;
       d)  la  infondatezza  in merito della opposizione, in quanto il
 credito I.N.P.S. era maturato quasi per intero nel periodo  di  tempo
 dalla  ammissione della societa' alla procedura alla omologazione del
 concordato, quando la procedura  stessa  aveva  svolto  una  funzione
 conservativa.
    Dopo  alcune  udienze,  le  parti precisavano le conclusioni, e la
 causa veniva rimessa al collegio per la decisione all'odierna udienza
 di discussione.
    Osserva   anzitutto  il  collegio  che  la  domanda  proposta  dai
 ricorrenti si qualifica  come  impugnazione  di  credito  ammesso  al
 passivo  fallimentare  (art.  100  della  l.f.),  per  la particolare
 ipotesi di un credito ammesso  a  seguito  di  dichiarazione  tardiva
 (art. 101 della l.f.).
    Va  premesso,  in  generale,  che vi e' un interesse degli attuali
 ricorrenti alla impugnazione del  credito,  impugnazione  ammissibile
 anche  sotto  il  limitato profilo della contestazione del privilegio
 pozione ammesso (Cass. 6 marzo 1979, n. 1392); va anche rilevato  che
 gli  opponenti  non  hanno  chiesto la ammissione in prededuzione del
 loro credito, ma si sono limitati a  contestare  la  prededucibilita'
 del credito dell'I.N.P.S.
    Ora,  la norma che regola la impugnazione di credito ammesso (art.
 100 della l.f.), fa riferimento  alla  ipotesi  normale  del  credito
 ammesso  tempestivamente,  tanto  che  il termine di impugnazione (di
 quindici giorni) decorre dal  deposito  in  cancelleria  dello  stato
 passivo,   in   realta',   a   seguito  dell'intervento  della  Corte
 costituzionale (sentenza n. 102 del 22 aprile 1986),  dalla  data  di
 ricezione  delle  raccomandate  con  avviso  di  ricevimento  che  il
 curatore deve inviare ai  creditori  per  dare  avviso  dell'avvenuto
 deposito in cancelleria dello stato passivo.
    Ma  la  giurisprudenza  della suprema Corte ha ritenuto esperibile
 l'impugnazione di cui all'art. 100 della l.f. anche per l'ipotesi  di
 decreto  di  ammissione tardiva del credito (Cass. 21 maggio 1983, n.
 3523; Cass. 15 luglio 1988, n. 4672).
    Si  pone, pertanto, per tale ipotesi la questione della decorrenza
 del termine ad impugnare, che non puo' non essere quello di  quindici
 giorni regolato dall'art. 98 della l.f. richiamato dall'art. 100.
    La  suprema  Corte,  con  la decisione richiamata n. 4672/1988, ha
 ritenuto che il termine decorra dal  deposito  in  cancelleria  della
 variazione dello stato passivo, eseguito dal decreto di ammissione di
 cui all'art. 101, terzo  comma,  del  c.p.c.  (del  resto,  l'ipotesi
 esaminata  riguardava  un  caso di impugnazione proposta nei quindici
 giorni dal deposito in cancelleria del decreto di aggiornamento dello
 stato passivo).
    Ma  tale  interpretazione, nella sua formulazione generale, appare
 in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale  con
 la sentenza n. 102 del 22 aprile 1986, e con altre decisioni (come la
 n. 120/1986), tendenti ad affermare il criterio generale secondo cui,
 in  materia  fallimentare,  la decorrenza dei termini di impugnazione
 decorre dalla possibilita' di effettiva conoscenza del provvedimento.
    Il   tribunale,   richiamando   il   contrasto   con   il  diritto
 costituzionale di difesa sancito  dall'art.  24  della  Costituzione,
 gia'  riconosciuto  e  posto  dalla Corte costituzionale a base della
 decisione  n.  102/1986,  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 100, primo comma,
 della l.f., con riferimento all'art. 101, terzo  comma,  della  l.f.,
 nella parte in cui prevede che il termine di impugnazione dei crediti
 ammessi, tardivamente  decorra  dal  deposito  in  cancelleria  della
 variazione  dello  stato  passivo,  anziche'  dalla  ricezione  della
 raccomandata con la quale il curatore deve dare avviso  ai  creditori
 della variazione stessa.
    La  questione,  rilevabile  d'ufficio  a norma dell'art. 23, terzo
 comma, della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  e'  nel  caso  rilevante,
 attesa  la  proposizione  del  ricorso  di  impugnazione  (in data 10
 febbraio 1989) oltre la scadenza del termine di quindici  giorni  dal
 deposito  in  cancelleria  dell'aggiornamento dello stato passivo (in
 data 3  novembre  1988),  e  la  eccezione  di  inammissibilita'  per
 decadenza della impugnazione, che rende irrilevante, al contrario, la
 questione della  data  della  eventuale  conoscenza  di  fatto  della
 variazione dello stato passivo.
    Infatti,  il  sistema normativo non consentirebbe una impugnazione
 con decorrenza del termine perentorio dalla conoscenza di fatto dello
 stato  passivo  e  delle  sue variazioni, e l'interprete non potrebbe
 attribuire  a  tale  conoscenza  di  fatto  una  efficacia  giuridica
 rilevante ai fini della impugnazione.
    Poiche'   l'interpretazione   delle  norme  applicabili  nel  caso
 porterebbe ad un contrasto  con  i  principi  costituzionali,  ed  in
 particolare,  con  la  norma  di  cui all'art. 24 della Costituzione,
 situazione  gia'  posta  in  luce   dalla   decisione   della   Corte
 costituzionale  n.  102/1986,  il tribunale non puo' non sollevare la
 relativa questione di legittimita' costituzionale, con le conseguenze
 di legge.