ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1989 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Pacillo Vito ed altra e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui alcuni minori, ciechi assoluti bilaterali, avevano richiesto al Ministero dell'interno l'erogazione della pensione di inabilita' in aggiunta all'indennita' di accompagnamento - il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 25 novembre 1989, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, nella parte in cui non prevede la possibilita' di corresponsione dell'indennita' in argomento in aggiunta alla pensione in favore dei ciechi assoluti d'eta' inferiore agli anni diciotto; che, a parere del giudice a quo, si determinerebbe una disparita' di trattamento rispetto agli altri invalidi civili minorenni totalmente inabili per altre cause ai quali sarebbe assicurato il contemporaneo godimento di entrambi i trattamenti; che il Pretore rimettente osserva infine come l'assicurare le condizioni assistenziali compatibili con la dignita' della persona umana rientri tra gli inderogabili doveri di solidarieta' sociale ex art. 2 della Costituzione e tra i compiti di assistenza posti allo Stato dall'art. 38, primo comma, onde la denunziata normativa vulnererebbe anche tali precetti; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta una disparita' di trattamento tra le diverse categorie d'invalidi civili, in quanto la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione d'inabilita' in favore dei minori, a prescindere dalla natura della menomazione o della malattia invalidante, come reso esplicito dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509; che, anzi, a particolare beneficio dei ciechi e' prevista l'indennita' non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del 1988 (ed e' altresi' esclusa la perdita della pensione allorche' essi svolgano attivita' lavorativa); che, infine, la diversa funzione delle provvidenze, se giustifica il cumulo allorche' ne ricorrano i presupposti (cfr. sentenza n. 346 del 1989) non consente di eliminare dal novero di questi ultimi il compimento della maggiore eta' per quanto riguarda la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi esercita la potesta' parentale; che la questione e' pertanto manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;