ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5, numero 1,
 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di
 assistenza  economica  agli  invalidi  civili, ai ciechi civili ed ai
 sordomuti), promosso con ordinanza emessa il  25  novembre  1989  dal
 Pretore  di  Foggia nel procedimento civile vertente tra Pacillo Vito
 ed altra e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 53 del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3 maggio 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
     Ritenuto  che  -  nel  corso di un giudizio in cui alcuni minori,
 ciechi  assoluti   bilaterali,   avevano   richiesto   al   Ministero
 dell'interno  l'erogazione  della  pensione di inabilita' in aggiunta
 all'indennita'  di  accompagnamento  -  il  Pretore  di  Foggia,  con
 ordinanza emessa il 25 novembre 1989, ha sollevato, in relazione agli
 artt. 2, 3 e  38,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  numero 1, della legge 21
 novembre 1988, n. 508, nella parte in cui non prevede la possibilita'
 di  corresponsione  dell'indennita'  in  argomento  in  aggiunta alla
 pensione in favore dei ciechi assoluti  d'eta'  inferiore  agli  anni
 diciotto;
      che,   a  parere  del  giudice  a  quo,  si  determinerebbe  una
 disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  altri  invalidi   civili
 minorenni  totalmente  inabili  per  altre  cause  ai  quali  sarebbe
 assicurato il contemporaneo godimento di entrambi i trattamenti;
      che  il  Pretore  rimettente osserva infine come l'assicurare le
 condizioni assistenziali compatibili con la  dignita'  della  persona
 umana  rientri tra gli inderogabili doveri di solidarieta' sociale ex
 art. 2 della Costituzione e tra i compiti di  assistenza  posti  allo
 Stato  dall'art.  38,  primo  comma,  onde  la  denunziata  normativa
 vulnererebbe anche tali precetti;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale  ha  concluso  per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  erroneamente  il  giudice  a  quo  prospetta una
 disparita' di trattamento tra le diverse categorie d'invalidi civili,
 in  quanto  la  vigente normativa esclude l'erogazione della pensione
 d'inabilita' in favore dei minori, a prescindere dalla  natura  della
 menomazione   o  della  malattia  invalidante,  come  reso  esplicito
 dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23  novembre  1988,
 n. 509;
      che,  anzi,  a  particolare  beneficio  dei  ciechi  e' prevista
 l'indennita' non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del
 1988 (ed e' altresi' esclusa la perdita della pensione allorche' essi
 svolgano attivita' lavorativa);
      che,   infine,   la   diversa  funzione  delle  provvidenze,  se
 giustifica il cumulo  allorche'  ne  ricorrano  i  presupposti  (cfr.
 sentenza  n.  346  del  1989) non consente di eliminare dal novero di
 questi ultimi il compimento della maggiore eta' per  quanto  riguarda
 la  pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento
 in cui vengono meno gli obblighi  di  mantenimento  gravanti  su  chi
 esercita la potesta' parentale;
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;