Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale, dott. Luis Durnwalder, giusta delibera della giunta n. 3058 del 21 maggio 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario della giunta e ufficiale rogante, del 23 maggio 1990 (rep. n. 15852) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi urgenti per la zootecnia". F A T T O 1. - Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), attribuisce alla provincia autonoma ricorrente competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di agricoltura e patrimonio zootecnico (artt. 8, n. 21, e 16, primo comma), nonche' competenze concorrenti in materia di commercio e di incremento della produzione industriale (art. 9, rispettivamente, nn. 3 e 8). L'ambito di tali competenze risulta poi specificato dalle relative norme d'attuazione dello Statuto (v. spec. d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017). La provincia ricorrente ha ampiamente esercitato tali attribuzioni, dettando anche un'ampia ed organica disciplina relativa alle attivita' produttive e commerciali nel settore zootecnico, ed in particolare prevedendo ed attuando una serie di interventi a sostegno della zootecnia e delle attivita' economiche connesse. In proposito va particolarmente ricordata la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2 (recante "Provvedimenti urgenti per la zootecnia"), che - in attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 - aveva gia' da tempo previsto e disciplinato, in particolare, un organico sistema di incentivi ed interventi di sostegno finanziario al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica e le attivita' economiche connesse. Come pure va in particolare modo ricordata la legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12 (recante "Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola"), la quale prevede anch'essa la concessione da parte della Provincia di prestiti a favore degli operatori nel settore della zootecnia.