IL PRETORE
    Considerato  che  l'applicazione  della  pena  su  richiesta delle
 parti, contemplata dagli artt. 444 e  segg.  del  c.p.p.,  nonostante
 l'obbligo  della  immediata  declaratoria di determinate cause di non
 punibilita' di cui all'art. 129 del c.p.p., e cioe' di innocenza allo
 stato degli atti, costituisce pronuncia di comminatoria di pena senza
 giudizio di colpevolezza, solo equiparata alla sentenza di condanna e
 fondata  esclusivamente  sulla  richiesta delle parti, e segnatamente
 sulla richiesta o sul consenso dell'imputato, che non  equivalgono  a
 confessione, come si evince dall'assenza di ogni riflesso o efficacia
 sulla posizione e domande  della  parte  civile  ovvero  sui  giudizi
 civili o amministrativi;
      che  tale  ultimo  rilievo  si  puo' tradurre in una sostanziale
 menomazione  della  posizione  della  parte  offesa   e   limitazione
 dell'azione  civile  nel  processo  penale,  da  taluni apprezzate in
 violazione  del  dettato  costituzionale,  oltre   che   ragione   di
 disparita' di trattamento;
      che,  alla segnalata assenza di un giudizio da parte dell'organo
 giurisdizionale, con l'effetto della  comminatoria  di  pena  appunto
 senza giudizio, si aggiunge, per il completo trasferimento del potere
 giurisdizionale alle  parti,  in  apparente  dispregio  dei  principi
 costituzionali,  la  privazione,  sempre  per  il  giudice, anche del
 potere di determinazione della pena adeguata alla gravita' del reato,
 a   causa  del  potere  attribuito  alle  parti,  secondo  moduli  di
 discrezionalita' non controllabili ne'  prefissati  (peraltro  in  un
 sistema  penale  caratterizzato  da previsione di pene edittali assai
 divaricate tra minimo e massimo), di scelta della pena, che si impone
 al  giudice,  cui  invece  la Costituzione affida, in via esclusiva e
 incondizionata, al di la' anche della stessa volonta'  o  confessione
 dell'imputato, il giudizio e la determinazione della pena;
      che, pertanto, non appare manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 13,  24,  25,  101,  102  e  111  della  Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 444 del c.p.p.
 nella parte in cui priva il giudice del potere giurisdizionale  tanto
 in  ordine  al  giudizio,  quanto in ordine alla determinazione della
 pena;
      che  e'  superfluo sottolineare la rilevanza della questione nel
 processo, nel quale le parti hanno "patteggiato";