IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE A scioglimento della riserva; O S S E R V A Con ricorso del 6 febbraio 1990 Caterina Emmanuele esponeva di essere stata il 29 novembre 1989 ricoverata presso la casa di cura "Russo" della "Mater Dei" di G. Nesi e C. - S.a.s., in Catania, viale M. Rapisardi n. 1, ove il 20 dicembre 1989 era sottoposta a intervento chirurgico di artroprotesi eseguito dal prof. Antonino Mollica. Successivamente all'intervento era iniziata terapia di riabilitazione fisica, ma, il 4 gennaio 1990, "si verificava la lussazione della protesi". Subiva un nuovo intervento, l'applicazione di un busto di gesso e, dopo quindici giorni, di un busto ortopetico. Segnalava, pero', di non essere in grado di muoversi e di "versare in grave stato fisico e psichico causato dal doppio intervento operatorio, dalla forzata immobilita' e dal prolungarsi della degenza", di cui non si scorgeva il termine. Esponeva, ancora, che la lussazione della protesi al quindicesimo giorno dall'intervento era stata causata da "un macroscopico errore del personale paramedico e/o infermieristico che l'avrebbe spostato con negligenza e imprecisione, cosi' provocando la lussazione". Chiedeva che fosse disposto accertamento tecnico preventivo, con la nomina di un medico specialista, per descrivere il suo attuale stato, avendo intenzione, una volta acquisiti gli accertamenti peritali, di provvedere ad altre cure. Prospettava una domanda di risarcimento del danno nei confronti del prof. Mollica e della casa di cura "Russo" - "Mater Dei" di G. Nesi e C. - S.a.s. Il prof. Mollica, comparendo, eccepiva l'inammissibilita' del chiesto accertamento "per fatti che la ricorrente intende fare verificare direttamente sulla sua persona", richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 18/1986. Il nodo e' qui. Dal complesso delle disposizioni sub sezione terza del capo quarto (dei procedimenti cautelari) del codice di rito civile si ricava che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno per oggetto l'assunzione dei testimoni - art. 692 del c.p.c. - o la verificazione, prima del giudizio, dello stato di luoghi, della qualita' o condizione di cose (accertamento tecnico o ispezione giudiziale art. 699, primo comma, del c.p.c.) non anche dello stato o condizione o qualita' della persona umana. Come richiamato dal resistente prof. Mollica, la questione, sollevata dal pretore di Bari con le ordinanze del 1ยบ ottobre 1977 (in Gazzetta Ufficiale nn. 74 e 81 del 1978), fu dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 18/1986. Gli argomenti portanti possono, cosi', individuarsi: la persona umana non puo' formare oggetto di procedimenti cautelari ne' il corpo umano... puo' essere considerato avulso dalla persona laddove tale inseparabilita' non sussiste per i beni economici; non sarebbe stato dal giudice a quo individuato il bene della vita che l'accertamento preventivo mirerebbe a preservare dalle ingiurie del tempo. Forse in quell'occasione gioco' un suo, non indifferente, ruolo la specie da cui scaturi' l'incidente di costituzionalita', come si e' rilevato in dottrina (e' detto testualmente:... "se e' vero che i dipendenti della cui eccessiva morbilita' si discuteva nei giudizi a quibus non avevano tratto vantaggio dagli accertamenti effettuati dall'I.N.A.M. ai sensi dell'art. 5 dello statuto dei lavoratori, non e' in effetti comprensibile quale rilievo pratico avrebbe avuto la possibilita' di ottenere un accertamento giudiziale preventivo dello stato di salute dei dipendenti medesimi da fare valere successivamente in sede di contestazione delle risultanze sanitorie". Ma, non paiono definitive, per verita', le argomentazioni "a intreccio" sopra richiamate. Non e', invero, contestabile che una norma di legge non possa provvedere l'assoggettamento della persona umana a ispezione giudiziale preventiva: v'e' l'art. 13, secondo comma, della Costituzione (col rispetto della riserva di legge e giurisdizione). La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 67/1967) ha ritenuto che le misure previste all'art. 13 della Costituzione si applichino anche a finalita' diverse dalla giustizia penale, e - quindi - puo' ritenersi ammissibile il ricorso ad un'ispezione corporale se si tratta di tutelare diritti patrimoniali. Nel caso: l'urgenza di verificare lo stato e condizione della Emmanuele in relazione al duplice intervento subito e alla lussazione della protesi tra i due interventi si coglie dall'esposizione dei fatti. La ricorrente ha ben il diritto di far "fissare" le sue condizioni attuali e sottoporsi ad altre cure; ma, la "fissazione" della condizione attuale incide sulla sorte e sulla prova dell'azione per il risarcimento del danno che la stessa intende proporre. Tale azione diverrebbe difficile provare nel giudizio di merito se gli accertamenti chiesti sulla persona non vengono eseguiti con l'urgenza che il procedimento di istruzione preventiva consente. V'e' violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione e si impone un ulteriore tentativo, per la peculiarita' della specie, di fare saggiare dal giudice costituzionale la costituzionalita' dell'art. 696, primo comma, del c.p.c. in relazione - appunto - all'art. 24 della Costituzione, la' ove non consente accertamenti tecnici o ispezioni sulla persona umana.