IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione d'incostituzionalita' degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, e 111 della Costituzione, sollevata dall'avv. Granata a seguito della opposizione del p.m. d'udienza allo svolgimento del rito abbreviato; Sentito il p.m.; Ritenuto che l'eccezione e' rilevante perche' pone in discussione l'applicabilita' al caso in oggetto della diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, del c.p.p., talche' il presente giudizio non puo' proseguire, ne' pervenire a sentenza senza l'applicazione delle norme della cui legittimita' costituzionale si discute; Ritenuto che l'eccezione non e' manifestamente infondata in quanto le norme censurate non dettano i criteri in base ai quali il p.m. debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione al rito abbreviato e precludono al giudice ogni valutazione sulla fondatezza di tale rifiuto, cosi' risolvendosi in una violazione del principio costituzionale di legalita' della pena stante l'incidenza nella determinazione della stessa della condotta di una parte processuale non sindacabile del giudice; Conseguentemente tali norme appaiono in contrasto: 1) con l'art. 3 della Costituzione, perche' consentono disparita' di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m. presta il consenso e quello per il quale lo nega; senza che tale disparita' sia giustificata da una soggettiva diversita' dei due casi; 2) con l'art. 24 e 102 della Costituzione, perche' la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta alla valutazione del giudice non essendo prevista la possibilita' di ritenere fondata la richiesta del'imputato ed ingiustificato il dissenso del p.m. dopo la chiusura del dibattimento; 3) con l'art. 111 della Costituzione perche' fanno discendere dal diniego del p.m. la impossibilita' ad adottare il rito abbreviato e di applicare la relativa diminuzione di pena ai sensi dell'art. 442 del c.p.p., senza che il giudice debba pronunziarsi su tale mancata applicazione e con la conseguenza che tale decisione resta anche sottratta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione.