LA CORTE DI ASSISE
    Sulla  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del
 d.lgs.  n.  271/1989  prospettata  dai  difensori  dell'imputato   Di
 Girolamo Carmine;
    Esaminato il parere del p.m.;
                              R I L E V A
    L'art.  247 delle norme transitorie del codice di procedura penale
 - le quali disciplinano i procedimenti in corso alla data di  entrata
 in   vigore   del   codice,  destinati  a  proseguire  con  le  norme
 anteriormente vigenti - stabilisce che l'imputato,  prima  che  siano
 compiute  le  formalita' di apertura del dibattimento, puo' chiedere,
 nella forma prevista dall'art. 438 del codice, che  il  processo  sia
 definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del codice.
    Tali   disposizioni,   che   prevedono   l'istituto  del  giudizio
 abbreviato, individuano i presupposti di tale procedimento  speciale,
 richiesta  da  parte  dell'imputato;  consenso  espresso da parte del
 p.m.; provvedimento  del  giudice  che  accoglie  la  richiesta,  nel
 presupposto  che  la  decisione  di merito possa essere adottata allo
 stato degli atti - ed il  tempo  in  cui  detti  presupposti  possono
 verificarsi.
    Uno  degli  effetti  piu'  rilevanti  del  giudizio  abbreviato e'
 previsto dall'art. 442 del c.p.p., secondo cui, in caso di  condanna,
 la  pena  che  il  giudice  determina,  tenendo  conto  di  tutte  le
 circostanze, e' diminuita di un terzo e  la  pena  dell'ergastolo  e'
 sostituita con quella della reclusione di anni trenta.
    Appare  evidente  che  nel  giudizio  abbreviato  si e' creata una
 commissione tra decisioni  processuali  e  trattamento  sanzionatorio
 dell'imputato  responsabile  e  che  le  norme  suindicate presentano
 duplice natura, sostanziale e processuale.
    Secondo  il  principio  fondamentale  stabilito dall'art. 2, terzo
 comma, del codice penale, se la legge del tempo in cui fu commesso il
 reato  e  le  posteriori  sono  diverse  si  applica  quella  le  cui
 disposizioni sono  piu'  favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  stata
 pronunziata sentenza irrevocabile.
    L'applicazione  della disposizione di natura sostanziale contenuta
 nell'art. 442 del c.p.p. e'  preclusa,  nel  giudizio  in  corso,  in
 virtu'  del  disposto  del  citato art.247 delle disp. trans., atteso
 che, alla data di entrata in vigore  del  codice,  erano  state  gia'
 esaurite  le  formalita'  di  apertura del dibattimento e si era dato
 inizio all'interrogatorio degli  imputati,  i  quali  sono  venuti  a
 trovarsi nell'impossibilita' di formulare la richiesta di definizione
 del giudizio allo stato degli atti. La limitazione  introdotta  dalla
 norma  transitoria - che trova il suo fondamento nell'esigenza che il
 consenso delle parti al giudizio abbreviato si formi sulla  base  del
 materiale  probatorio esistente in un determinato momento processuale
 ed in quella di impedire l'acquisizione di ulteriori  elementi  nella
 fase dibattimentale - priva l'imputato della possibilita' di chiedere
 il giudizio allo stato degli atti, ai sensi degli artt. 438 e  segg.,
 e  di usufruire, in presenza degli altri presupposti, della riduzione
 della pena nella misura di un terzo.
    Tale   meccanismo   non   appare   compatibile   con   i  principi
 costituzionali in tema di uguaglianza e  di  tutela  del  diritto  di
 difesa,  giacche'  crea  una ingiustificata disparita' di trattamento
 tra gli imputati di procedimenti pendenti nella fase del giudizio  di
 primo  grado,  a  seconda  che  siano  state  completate  o  meno  le
 formalita' di apertura del dibattimento.
    Alla  stregua  delle  argomentazioni  che  precedono,  l'esaminata
 questione  di  legittimita'   costituzionale   deve   ritenersi   non
 manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio.