IL PRETORE Ha pronunciato la seguente causa di opposizione a ingiunzione proposta da Pala Maria Ausilia, nata il 21 luglio 1939 a Terralba ivi residente, rapp. e difeso dall'avv. T. Frau e S. Carta, opponente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., sede provinciale di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Bonesu, opposto; (Omissis); Ritenuto che si e' proposta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, nella parte in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa, senza possibilita' di prova contraria, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; Rilevato che la questione e' rilevante per il giudizio di opposizione in corso, poiche' parte del credito azionato dall'I.N.P.S. e' fondato sulla somma suindicata; Ritenuto che la questione proposta non e' manifestamente infondata, non foss'altro perche' basata su argomenti identici a quelli utilizzati dalla sentenza n. 431 del 3 dicembre 1987 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui non e' consentita prova contraria del minor reddito effettivo determinato in misura fissa;