IL PRETORE Ha pronunciato la seguente questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-quater del d.-l. n. 146/1985, convertito nella legge 298/1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione sollevata nel corso del procedimento penale n. 8313/1988 r.g. a carico di Sossi Stelio, nell'udienza del 20 marzo 1990. Con istanza proposta verbalmente nel corso della odierna udienza l'avv. Renzo Vecoli, difensore di Sossi Stelio, sollevava la questione di costituzionalita' sopra indicata sostenendo che l'art. 8 citato sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ossia per irragionevole disparita' di trattamento, e cio' in quanto tale norma dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito le opere abusive entro il 6 luglio 1985 (data di entrata in vigore della legge di conversione) mentre niente dice su coloro che tali opere abbiano demolito, come nel caso di specie, posteriormente a tale data, i quali quindi sono soggetti a sanzione penale nonostante l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita. Sulla rilevanza L'imputato e' accusato di aver costruito nel corso del 1988 un immobile senza aver richiesto la prevista concessione (art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985). Come risulta dagli atti, lo stesso ha poi provveduto a demolire l'immobile per il quale, peraltro, non avrebbe potuto otenere la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n. 47/1985 (vedasi deposizione del teste Giovannetti). Poiche' l'art. 8-quater citato attribuisce efficacia ai fini della non punibilita' alle sole ipotesi di demolizioni avvenute prima del 6 luglio 1985, l'imputato dovrebbe essere ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, dal momento che l'opera in questione, sia per dimensioni che per la sua suscettibilita' di autonoma utilizzazione, difficilmente potrebbe essere qualificata quale pertinenza. A diversa conclusione si potrebbe pervenire se tale articolo fosse ritenuto incostituzionale nella parte in cui limita arbitrariamente nel tempo l'efficacia del fatto demolizione. Di qui la rilevanza. Non manifesta infondatezza L'unica logica giustificazione che questo pretore e' in grado di trovare a sostegno della norma di cui all'art. 8-quater citato e' che la demolizione dell'opera abusiva sembra eliminare alla radice il contrasto fra l'opera e l'ordinamento giuridico e pertanto puo' apparire ragionevole che il legislatore abbia previsto la non perseguibilita' di coloro che hanno demolito l'opera abusiva o l'hanno comunque eliminata; non si comprende pero', in tal caso, quale sia la giustificazione della introduzione del limite temporale di efficacia della demolizione, elemento questo per il quale questo pretore non e' capace di ravvisare alcuna ragionevole giustificazione e che sembra creare una ingiustificata disparita' di trattamento fra coloro che per puro caso si sono trovati a costruire e successivamente a demolire un'opera abusiva prima del 6 luglio 1990 e quanti hanno realizzato e demolito un'opera abusiva posteriormente a tale data. Di qui la fondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale sollevato (in senso analogo anche il pretore di Castelfiorentino ord. del 25 febbraio 1987, nonche' quello di Sortino, ord. 12 ottobre 1987). La norma indicata, per quanto risulta a questo pretore, e' gia' stata oggetto di giudizio di legittimita' costituzionale deciso con la sentenza n. 369/1988, promosso con ordinanza in data 28 ottobre 1986 del pretore di Bergamo, sotto un profilo tuttavia diverso da quello prospettato nella presente ordinanza;