IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig.
 Gian Giuseppe Bentini, rappresentato e difeso dagli  avv.ti  Antonino
 Morello  e  Carlo  Bottari e domiciliato nel loro studio, in Bologna,
 via Saragozza n. 28, contro il Ministero della  pubblica  istruzione,
 in  persona  del  Ministro,  rappresentato  e  difeso dall'avvocatura
 distrettuale dello  Stato,  domiciliataria,  per  l'annullamento  del
 decreto del Ministro della pubblica istruzione del 17 luglio 1981 con
 il quale lo stesso Ministro della  pubblica  istruzione  statuiva  di
 escludere  il  ricorrente dalla partecipazione alla prima tornata dei
 giudizi  di   idoneita'   a   professore   associato,   nonche'   per
 l'annullamento  di  tutti gli atti comunque connessi con quello sopra
 indicato ed impugnato e non conosciuti dal ricorrente;
    Visto il ricorso, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
 resistente e gli atti di causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 22 marzo 1989 la relazione del
 cons. G.  Mozzarelli  e  uditi,  altresi',  gli  avv.ti  Morello  pel
 ricorrente e Mancini per l'Avvocatura di Stato;
    Considerato quanto segue:
                               F A T T O
    Il  sig.  Giuseppe  Bentini  ha  svolto  le funzioni di assistente
 volontario dal 16 gennaio 1967 al 31 ottobre 1976  e  successivamente
 ha  svolto incarico di insegnamento di fisica sperimentale negli anni
 accademici 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 presso la  facolta'  di
 chimica industriale della Universita' degli studi di Bologna.
    Inoltre,  egli  ha  svolto  un  corso di lezioni di "effetti sulle
 radiazioni materiali" nell'anno accademico 1974-75 presso  la  scuola
 di  specializzazione  in  ingegneria  e  tecniche  nucleari presso la
 facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Bologna.
    Egli  impugna,  chiedendone  l'annullamento,  il decreto 17 luglio
 1981 del Ministero della pubblica istruzione che ne  ha  disposto  la
 esclusione  dalla  partecipazione  alla  prima tornata dei giudizi di
 idoneita' a professore associato perche'  "non  e'  in  possesso  dei
 requisiti  prescritti dall'art. 3 del d.m. 4 dicembre 1980 cosi' come
 modificato ed integrato dal d.m. 27 febbraio 1981, in quanto  risulta
 essere assistente volontario presso l'Universita' di Bologna".
    Avverso  l'atto  impugnato  il  ricorrente  adduce  la  censura di
 violazione di  legge  per  erronea  interpretazione  ed  applicazione
 dell'art.  50,  n.  2,  del  d.P.R.  dell'11 luglio 1980, n. 382, con
 riferimento al d.m. 4 dicembre 1980, rettificato con d.m. 27 febbraio
 1981,  nonche'  dell'art.  3  del  d.-l.  del 7 maggio 1948, n. 1172,
 modificato con la legge del 24  giugno  1950,  n.  465,  integrata  e
 modificata  dalla  legge  del  23  novembre  1951,  n.  1340, nonche'
 dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958,  nonche'  dell'art.  23  della
 legge  24  febbraio  1967,  n.  62,  eccesso  di  potere  per erronea
 identificazione dei presupposti, disparita' di trattamento,  mancanza
 di specifica motivazione, ingiustizia manifesta.
    Nel  richiamare  la  normativa  vigente  in  materia,  quale si e'
 delineata dal secondo dopoguerra ad oggi, la parte ricorrente afferma
 che  "gli  assistenti  -  fossero ordinari, incaricati, straordinari,
 volontari - esplicavano  nell'ambito  delle  strutture  universitarie
 alle  quali  erano  preposti  le  stesse  funzioni"  in  quanto  "gli
 assistenti, di tutte  le  categorie,  facevano  parte  del  personale
 insegnante".
    Si  rileva  che  "c'era  si'  una  differenza,  ma che non ineriva
 assolutamente alla esplicazione delle funzioni (...):  la  differenza
 era rappresentanta dal fatto che l'assistente volontario, pur facendo
 le stesse cose degli altri  assistenti,  non  riceveva  remunerazione
 alcuna".  Ne  discenderebbe  -  ai  fini in oggetto - una illegittima
 differenziazione tra la figura  dell'assistente  volontario  rispetto
 alle altre categorie di assistenti universitari.
    Con ordinanza n. 293/1981 questo tribunale ha accolto l'istanza di
 sospensiva  presentata  dalla  parte  ricorrente,  ammettendola   con
 riserva alla procedura dalla quale essa era stata esclusa.
    Con  una  successiva  memoria  in  data  11  marzo  1989, la parte
 ricorrente  ha  ulteriormente  precisato  le  proprie  difese  ed  ha
 comunicato  di  aver  superato  il giudizio di idoneita' a professore
 associato  al  quale  era  stata  cautelarmente  ammessa  da   questo
 tribunale.
    L'Avvocatura  di  Stato  ha  controdedotto nel merito del gravame,
 concludendo pel rigetto del medesimo.
                             D I R I T T O
    Il   sig.   Bentini   agisce  in  giudizio  al  fine  di  ottenere
 l'annullamento dell'atto di cui in epigrafe, che ne  ha  disposto  la
 esclusione  dalla  partecipazione  alla  prima tornata dei giudizi di
 idoneita' a professore associato.
    Con  la  censura unitaria dedotta in giudizio, la parte ricorrente
 sostanzialmente si duole della disparita' di trattamento posta  dalla
 normativa  vigente tra assistenti universitari di ruolo ed assistenti
 volontari ai fini della partecipazione alla prima tornata dei giudizi
 di idoneita' a professore associato.
    Tale censura non puo' - ad avviso del collegio - essere accolta.
    Gli  artt.  5, terzo comma, n. 2, della legge 24 febbraio 1980, n.
 28, e 50, n. 2, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  fanno  esclusivo
 riferimento  -  in  sede di determinazione delle categorie funzionali
 che possono essere inquadrate, a domanda, nel  ruolo  dei  professori
 associati  - agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di
 cui all'art. 3 del d.-l. del 1ยบ ottobre 1973, n. 580,  convertito  in
 legge  30  novembre  1973,  n.  766.  Inoltre, l'art. 9 della legge 9
 dicembre 1985, n. 705 in sede di interpretazione autentica del d.P.R.
 dianzi  citato stabilisce espressamente che l'art. 50 va interpretato
 nel senso che la indicazione di coloro che possono essere  inquadrati
 a  domanda,  previo  giudizio  di idoneita', nel ruolo dei professori
 associati e' tassativa e non consente assimilazione  o  equiparazione
 di altre categorie.
    Cio'  vale  ad escludere nella fattispecie in esame l'applicazione
 in via estensiva od analogica della normativa  predetta.  Si  tratta,
 infatti,  di  precetti  tassativi,  riferibili a specifiche categorie
 appositamente individuate  ed  enumerate,  distinte  per  particolari
 elementi propri di ciascuna di esse.
    Il  collegio  ritiene,  peraltro,  di  dover  sollevare  d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  50,  n.  3,  del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della
 legge 21  febbraio  1980,  n.  28,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione,  in  quanto  non  contemplano,  tra  le  qualifiche  da
 ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneita'  a  professore
 associato,  gli  assistenti  volontari  che  di  fatto abbiano svolto
 attivita' triennale di ricerca e di didattica.
    La  questione  appare, innanzi tutto, rilevante dal momento che il
 suo eventuale  accoglimento  da  parte  della  Corte  costituzionale,
 consentirebbe  il  riconoscimento  della  possibilita'  di accesso ai
 giudizi di idoneita' a professore associato, altrimenti preclusa.
    La  questione appare - ad avviso del collegio - non manifestamente
 infondata in relazione al diverso trattamento riservato  dalle  norme
 sopraindicate,  ai  fini  dell'ammissione  ai  giudizi di idoneita' a
 professore associato, agli assistenti volontari  che  abbiano,  entro
 l'atto accademico 1979/80, svolto per un triennio attivita' didattica
 e scientifica, rispetto a quella assicurato ai  tecnici  laureati,  i
 quali  sono  ammessi ai giudizi di idoneita' predetti, pur essendo in
 possesso di un titolo di valenza  universitaria  pari  o  addirittura
 inferiore sotto il profilo dell'attivita' di ricerca e didattica.
    La ragion d'essere dell'attribuzione del beneficio in questione ai
 tecnici laureati e' stata individuata nello svolgimento di  fatto  di
 funzioni  didattiche  e scientifiche, a causa delle carenze normative
 ed amministrative del settore, avendo  essi  esercitato  le  predette
 attivita' didattiche e scientifiche de facto et contra jus, ossia non
 in conformita' della  qualifica  e  dei  loro  compiti  istituzionali
 (C.d.S. sesta sezione, ordinanza 27 maggio 1988, n. 1242).
    Dall'esame  della  normativa  relativa  all'attivita'  dei tecnici
 laureati - legge 3 novembre 1961, n. 1255 e d.P.R. n. 382/1980  (art.
 35)  -  si ricava infatti che essa riveste una funzione strumentale e
 coadiuvante rispetto all'attivita' didattica e scientifica svolta dal
 personale  docente (Corte costituzionale, decisione 9-14 aprile 1986,
 n. 89, in motivazione).
    Va,  d'altra  parte,  osservato  - per quanto attiene la posizione
 rivestita  a  suo  tempo  dall'assistente  volontario  -  che  questi
 "coadiuva  il  professore  nella  ricerca  scientifica  e puo' essere
 chiamato a coadiuvarlo anche nell'attivita' didattica,  limitatamente
 alle  esercitazioni"  (art.  3 del d.-l. 7 maggio 1948, n. 1172); che
 "agli assistenti, ordinari, incaricati e volontari, fanno  parte  del
 personale insegnante" (art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349); che
 "dopo almeno un triennio di servizio qualificato  come  lodevole  dal
 professore  della  materia,  all'assistente  volontario che ne faccia
 richiesta il rettore rilascia un attestato che e'  da  valutarsi  nei
 pubblici  concorsi  con i medesimi criteri relativi agli altri titoli
 accademici" (art. 15 del d.-l. citato).
    Va  anche  considerato  che la Corte costituzionale ha gia' esteso
 l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia (v. Corte
 costituzionale  decisione  9-14  aprile  1986,  n.  89 e decisione 13
 luglio 1989, n.  397),  con  riferimento  anche  alla  posizione  dei
 titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia.
    Va,   infine,   considerato  che  quest'ultima  si  e'  dichiarata
 espressamente  consapevole   della   circostanza   che   "la   ratio,
 giustificatrice  del  precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici
 laureati al giudizio di idoneita', non  puo'  cessare  di  esplicarsi
 fino  a  quando  non  abbia espresso tutta la sua energia operatrice"
 (Corte costituzionale, decisione n. 89/1986).
    Va,  pertanto,  disposta la sospensione del presente giudizio e la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione
 della questione di legittimita' costituzionale dianzi indicata.