IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig. Gian Giuseppe Bentini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Morello e Carlo Bottari e domiciliato nel loro studio, in Bologna, via Saragozza n. 28, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 17 luglio 1981 con il quale lo stesso Ministro della pubblica istruzione statuiva di escludere il ricorrente dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato, nonche' per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi con quello sopra indicato ed impugnato e non conosciuti dal ricorrente; Visto il ricorso, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente e gli atti di causa; Udita alla pubblica udienza del 22 marzo 1989 la relazione del cons. G. Mozzarelli e uditi, altresi', gli avv.ti Morello pel ricorrente e Mancini per l'Avvocatura di Stato; Considerato quanto segue: F A T T O Il sig. Giuseppe Bentini ha svolto le funzioni di assistente volontario dal 16 gennaio 1967 al 31 ottobre 1976 e successivamente ha svolto incarico di insegnamento di fisica sperimentale negli anni accademici 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 presso la facolta' di chimica industriale della Universita' degli studi di Bologna. Inoltre, egli ha svolto un corso di lezioni di "effetti sulle radiazioni materiali" nell'anno accademico 1974-75 presso la scuola di specializzazione in ingegneria e tecniche nucleari presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Bologna. Egli impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto 17 luglio 1981 del Ministero della pubblica istruzione che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato perche' "non e' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del d.m. 4 dicembre 1980 cosi' come modificato ed integrato dal d.m. 27 febbraio 1981, in quanto risulta essere assistente volontario presso l'Universita' di Bologna". Avverso l'atto impugnato il ricorrente adduce la censura di violazione di legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 50, n. 2, del d.P.R. dell'11 luglio 1980, n. 382, con riferimento al d.m. 4 dicembre 1980, rettificato con d.m. 27 febbraio 1981, nonche' dell'art. 3 del d.-l. del 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge del 24 giugno 1950, n. 465, integrata e modificata dalla legge del 23 novembre 1951, n. 1340, nonche' dell'art. 1 della legge 18 marzo 1958, nonche' dell'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, eccesso di potere per erronea identificazione dei presupposti, disparita' di trattamento, mancanza di specifica motivazione, ingiustizia manifesta. Nel richiamare la normativa vigente in materia, quale si e' delineata dal secondo dopoguerra ad oggi, la parte ricorrente afferma che "gli assistenti - fossero ordinari, incaricati, straordinari, volontari - esplicavano nell'ambito delle strutture universitarie alle quali erano preposti le stesse funzioni" in quanto "gli assistenti, di tutte le categorie, facevano parte del personale insegnante". Si rileva che "c'era si' una differenza, ma che non ineriva assolutamente alla esplicazione delle funzioni (...): la differenza era rappresentanta dal fatto che l'assistente volontario, pur facendo le stesse cose degli altri assistenti, non riceveva remunerazione alcuna". Ne discenderebbe - ai fini in oggetto - una illegittima differenziazione tra la figura dell'assistente volontario rispetto alle altre categorie di assistenti universitari. Con ordinanza n. 293/1981 questo tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla parte ricorrente, ammettendola con riserva alla procedura dalla quale essa era stata esclusa. Con una successiva memoria in data 11 marzo 1989, la parte ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie difese ed ha comunicato di aver superato il giudizio di idoneita' a professore associato al quale era stata cautelarmente ammessa da questo tribunale. L'Avvocatura di Stato ha controdedotto nel merito del gravame, concludendo pel rigetto del medesimo. D I R I T T O Il sig. Bentini agisce in giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'atto di cui in epigrafe, che ne ha disposto la esclusione dalla partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato. Con la censura unitaria dedotta in giudizio, la parte ricorrente sostanzialmente si duole della disparita' di trattamento posta dalla normativa vigente tra assistenti universitari di ruolo ed assistenti volontari ai fini della partecipazione alla prima tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato. Tale censura non puo' - ad avviso del collegio - essere accolta. Gli artt. 5, terzo comma, n. 2, della legge 24 febbraio 1980, n. 28, e 50, n. 2, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, fanno esclusivo riferimento - in sede di determinazione delle categorie funzionali che possono essere inquadrate, a domanda, nel ruolo dei professori associati - agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del d.-l. del 1ยบ ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766. Inoltre, l'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 in sede di interpretazione autentica del d.P.R. dianzi citato stabilisce espressamente che l'art. 50 va interpretato nel senso che la indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie. Cio' vale ad escludere nella fattispecie in esame l'applicazione in via estensiva od analogica della normativa predetta. Si tratta, infatti, di precetti tassativi, riferibili a specifiche categorie appositamente individuate ed enumerate, distinte per particolari elementi propri di ciascuna di esse. Il collegio ritiene, peraltro, di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneita' a professore associato, gli assistenti volontari che di fatto abbiano svolto attivita' triennale di ricerca e di didattica. La questione appare, innanzi tutto, rilevante dal momento che il suo eventuale accoglimento da parte della Corte costituzionale, consentirebbe il riconoscimento della possibilita' di accesso ai giudizi di idoneita' a professore associato, altrimenti preclusa. La questione appare - ad avviso del collegio - non manifestamente infondata in relazione al diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate, ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato, agli assistenti volontari che abbiano, entro l'atto accademico 1979/80, svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, rispetto a quella assicurato ai tecnici laureati, i quali sono ammessi ai giudizi di idoneita' predetti, pur essendo in possesso di un titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore sotto il profilo dell'attivita' di ricerca e didattica. La ragion d'essere dell'attribuzione del beneficio in questione ai tecnici laureati e' stata individuata nello svolgimento di fatto di funzioni didattiche e scientifiche, a causa delle carenze normative ed amministrative del settore, avendo essi esercitato le predette attivita' didattiche e scientifiche de facto et contra jus, ossia non in conformita' della qualifica e dei loro compiti istituzionali (C.d.S. sesta sezione, ordinanza 27 maggio 1988, n. 1242). Dall'esame della normativa relativa all'attivita' dei tecnici laureati - legge 3 novembre 1961, n. 1255 e d.P.R. n. 382/1980 (art. 35) - si ricava infatti che essa riveste una funzione strumentale e coadiuvante rispetto all'attivita' didattica e scientifica svolta dal personale docente (Corte costituzionale, decisione 9-14 aprile 1986, n. 89, in motivazione). Va, d'altra parte, osservato - per quanto attiene la posizione rivestita a suo tempo dall'assistente volontario - che questi "coadiuva il professore nella ricerca scientifica e puo' essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attivita' didattica, limitatamente alle esercitazioni" (art. 3 del d.-l. 7 maggio 1948, n. 1172); che "agli assistenti, ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale insegnante" (art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349); che "dopo almeno un triennio di servizio qualificato come lodevole dal professore della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il rettore rilascia un attestato che e' da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici" (art. 15 del d.-l. citato). Va anche considerato che la Corte costituzionale ha gia' esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia (v. Corte costituzionale decisione 9-14 aprile 1986, n. 89 e decisione 13 luglio 1989, n. 397), con riferimento anche alla posizione dei titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia. Va, infine, considerato che quest'ultima si e' dichiarata espressamente consapevole della circostanza che "la ratio, giustificatrice del precetto che consenti' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneita', non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice" (Corte costituzionale, decisione n. 89/1986). Va, pertanto, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dianzi indicata.