IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Ritenuto  che  la  ricorrente, madre superstite di Biraghi Chiara,
 iscritta all'I.N.A.D.E.L. e deceduta in attivita' di servizio  il  14
 settembre    1985,   ha   chiesto   all'I.N.A.D.E.L.   il   pagamento
 dell'indennita' premio di servizio  nella  forma  indiretta  a  sensi
 dell'art. 3 della legge n. 152/1968;
    Ritenuto   che   l'I.N.A.D.E.L.   ha  negato  alla  ricorrente  la
 corresponsione dell'indennita' richiesta, in quanto la stessa non era
 nullatenente;
    Ritenuto  che  questa  circostanza  di  fatto, anche nel corso del
 giudizio, e' risultata pacifica tra le parti;
    Ritenuto  che l'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo
 1968, n. 152, attribuisce il diritto a percepire l'indennita'  premio
 di  servizio  nella forma indiretta in caso di morte dell'iscritto in
 attivita'  di  servizio,  esclusivamente  al  coniuge  e   ai   figli
 superstiti;
    Ritenuto  che  con sentenza n. 115/1979 la Corte costituzionale ha
 esteso   il   suddetto   diritto   anche   ai   collaterali   inabili
 permanentemente   a   qualsiasi   proficuo   lavoro,  nullatenenti  e
 conviventi a carico dell'iscritto;
    Ritenuto  che  con sentenza n. 110/1981 la Corte costituzionale ha
 esteso il suddetto  diritto  anche  ai  genitori  ultrasessantenni  o
 inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto;
    Ritenuto  che  con sentenza n. 821/1988 la Corte costituzionale ha
 dichiarato illeggittimo l'art. 3 della legge 8 marzo  1968,  n.  152,
 nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto
 all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'indennita'  premio  di  servizio
 nella  forma  indiretta  alle  condizioni  della  loro  inabilita'  a
 proficuo lavoro, della  nullatenenza  e  della  convivenza  a  carico
 dell'iscritto stesso;
    Ritenuto   pertanto   che   attualmente,   mentre   i  collaterali
 dell'iscritto hanno in ogni caso diritto alla  indennita'  premio  di
 servizio nella forma indiretta, i genitori superstiti hanno invece il
 medesimo diritto solo se siano ultrasessantenni o inabili a  proficuo
 lavoro   ed   inoltre   siano   nullatenenti   e   viventi  a  carico
 dell'iscritto;
    Ritenuto  che  la ricorrente ha sostenuto che questa disparita' di
 trattamento  tra  due  categorie  di  superstiti  (i  genitori  e   i
 collaterali) non appare fondata sul alcun criterio razionale e quindi
 si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto  che il giudizio non puo' essere deciso indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
    Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata;