IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Ritenuto che la ricorrente, madre superstite di Biraghi Chiara, iscritta all'I.N.A.D.E.L. e deceduta in attivita' di servizio il 14 settembre 1985, ha chiesto all'I.N.A.D.E.L. il pagamento dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta a sensi dell'art. 3 della legge n. 152/1968; Ritenuto che l'I.N.A.D.E.L. ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'indennita' richiesta, in quanto la stessa non era nullatenente; Ritenuto che questa circostanza di fatto, anche nel corso del giudizio, e' risultata pacifica tra le parti; Ritenuto che l'art. 3, primo e secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, attribuisce il diritto a percepire l'indennita' premio di servizio nella forma indiretta in caso di morte dell'iscritto in attivita' di servizio, esclusivamente al coniuge e ai figli superstiti; Ritenuto che con sentenza n. 115/1979 la Corte costituzionale ha esteso il suddetto diritto anche ai collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto; Ritenuto che con sentenza n. 110/1981 la Corte costituzionale ha esteso il suddetto diritto anche ai genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto; Ritenuto che con sentenza n. 821/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato illeggittimo l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso; Ritenuto pertanto che attualmente, mentre i collaterali dell'iscritto hanno in ogni caso diritto alla indennita' premio di servizio nella forma indiretta, i genitori superstiti hanno invece il medesimo diritto solo se siano ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro ed inoltre siano nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto; Ritenuto che la ricorrente ha sostenuto che questa disparita' di trattamento tra due categorie di superstiti (i genitori e i collaterali) non appare fondata sul alcun criterio razionale e quindi si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ritenuto che il giudizio non puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Ritenuto che la questione non appare manifestamente infondata;