IL TRIBUNALE
    Ritenuto  che  il  p.m.  si  e' opposto al rito abbreviato chiesto
 dall'imputato;
    Ritenuto   che   i   difensori  dell'imputato  hanno  eccepito  la
 incostituzionalita'  degli  artt.  438,  439  e  440  del  c.p.p.  in
 relazione  agli  artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione nella
 parte in cui non e' prevista la motivazione del provvedimento con  la
 quale il tribunale decide sulla opposizione del p.m., e non e' tenuto
 a  motivare  il  provvedimento  di  rigetto  del  rito,  avendo  tale
 provvedimento  contenuto  giurisdizionale  in  quanto influente nelle
 misure delle pene e perche' in tal modo viene riconosciuto al p.m. il
 potere  di  influire  concretamente  sulle  determinazioni delle pene
 nonostante sia solo parte del processo e nelle parti in cui prevedono
 il  parere  del  p.m.  limitandosi  cosi' il diritto alla difesa e la
 soggezione del giudice alle sole leggi;
    Rilevato   che   la  questione  cosi'  come  proposta  appare  non
 manifestamente infondata in quanto, sul  dissenso  non  motivato  del
 p.m.,  il giudice non puo' valutare se il dissenso stesso e' privo di
 giustificazione al fine della diminuzione di pena prevista  dall'art.
 442,  secondo  comma, del c.p.p. per l'ipotesi invece di consenso del
 p.m., con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3
 della   Costituzione),  non  rilevandosi  nelle  due  ipotesi  alcuna
 differenza di posizione dell'imputato che giustifichi tale diversita'
 di trattamento;
    Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio in quanto il
 p.m. ha espresso dissenso senza motivazione.