IL TRIBUNALE Ritenuto che il p.m. si e' opposto al rito abbreviato chiesto dall'imputato; Ritenuto che i difensori dell'imputato hanno eccepito la incostituzionalita' degli artt. 438, 439 e 440 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102 e 111 della Costituzione nella parte in cui non e' prevista la motivazione del provvedimento con la quale il tribunale decide sulla opposizione del p.m., e non e' tenuto a motivare il provvedimento di rigetto del rito, avendo tale provvedimento contenuto giurisdizionale in quanto influente nelle misure delle pene e perche' in tal modo viene riconosciuto al p.m. il potere di influire concretamente sulle determinazioni delle pene nonostante sia solo parte del processo e nelle parti in cui prevedono il parere del p.m. limitandosi cosi' il diritto alla difesa e la soggezione del giudice alle sole leggi; Rilevato che la questione cosi' come proposta appare non manifestamente infondata in quanto, sul dissenso non motivato del p.m., il giudice non puo' valutare se il dissenso stesso e' privo di giustificazione al fine della diminuzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, del c.p.p. per l'ipotesi invece di consenso del p.m., con conseguente violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non rilevandosi nelle due ipotesi alcuna differenza di posizione dell'imputato che giustifichi tale diversita' di trattamento; Ritenuta la questione rilevante nel presente giudizio in quanto il p.m. ha espresso dissenso senza motivazione.