IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p. avanzata dall'imputato Catola e sulla conseguente eccezione di incostituzionalita' sollevata nell'interesse dello stesso Catola sul presupposto che la stessa richiesta non e' accoglibile a norma di quanto previsto dall'art. 248 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (d.-l. n. 271/1989); ascoltati gli altri difensori, anche di p.c., ed il p.m.; Considerato che a norma del citato art. 248 delle norme di attuazione la richiesta di patteggiamento non sarebbe accoglibile, prevedendo detta disposizione che la richiesta sia avanzata "prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado"; Rilevato, tuttavia, che con l'entrata in vigore del nuovo codice l'art. 248 delle norme di attuazione ha preveduto che l'istituto del patteggiamento possa trovare applicazione anche con riguardo ai procedimenti in corso; istituto di natura processuale che comporta degli effetti sostanziali sotto il profilo dell'entita' della pena alla quale taluno puo' essere assoggettato; Considerato che non si ravvisa nessun plausibile e ragionevole motivo perche' dell'istituto del patteggiamento debbano usufruire, con riguardo ai/procedimenti in corso, solamente coloro nei cui confronti non siano state adempiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, e che debba determinarsi una disparita' di trattamento (con effetti di natura sostanziale) nei confronti di coloro il cui processo non sia pervenuto ad una sentenza definitiva; Ritenuto in definitiva che la eccezione e rilevante ai fini della definizione della posizione del Catola e che la stessa questione non puo' essere ritenuta manifestamente infondata; Rilevato, peraltro, che il processo a carico degli altri imputati puo' avere il suo normale corso, dal momento che da parte di costoro non e' stata avanzata richiesta alcuna, di talche' la posizione del Catola deve essere stralciata: