IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale n. 469/88 r.g. contro Ciattini Giovanni, nato a Empoli l'11 gennaio 1959, residente in Firenze, via del Lasca, 25; libero, presente, piu' altri, imputati: a)...(Omissis)...; b)...(Omissis)...; Ciattini Giovanni: c) del delitto di concorso in diffamazione aggravata e continuata commessa a mezzo stampa (artt. 110, 81 cpv 595, primo, secondo e terzo comma, 61, n. 9, del c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) perche' in concorso con altra persona (nella qualita' di giornalista autore di articoli di stampa, il Ciattini), con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in Firenze, comunicando con piu' persone e cioe' con il mezzo della stampa, offendeva la reputazione di Kolawole Meschi, detto Lele, nel frattempo deceduto, con l'attribuzione di un fatto determinato. Piu' in particolare: in articoli di stampa apparsi sul giornale quotidiano "Il Corriere di Firenze - La Citta'" in data 18 e 19 dicembre 1986, a firma di Ciattini Giovanni, dal titolo "Un'ispiegabile infezione" e "Lele: manca il test decisivo", dopo aver dato validi elementi per identifcare Kolawole Meschi, riportando l'intervista di cui sub a) n. 2, che il Cocchi sapeva essere destinata alla pubblicazione a mezzo stampa, si avanzava l'ipotesi che il bambino fosse affetto da AIDS, circostanza poi risultata non vera, divulgando cosi' una notizia offensiva della reputazione del minore e destinata a rimanere segreta. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto, ...(Omissis)...; d)...(Omissis)...; F A T T O ...(Omissis). Indi concludevano i difensori degli altri imputati: Quello del Ciattini, poiche' anche costui avanzava richiesta di "patteggiamento", nel concludere eccepiva la stessa eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa del Catola. D I R I T T O Va preliminarmente affrontata la questione sollevata dalla difesa del Ciattini con riferimento alla richiesta da quest'ultimo avanzata di applicazione della pena su richiesta. Ed in proposito il collegio non puo' che ribadire quanto statuito con la odierna ordinanza con cui, su eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato Catola, ha dichirato non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 248 del d.-l. n. 271/1989 con riferimento all'art. 3 della Costituzione. In realta', a norma del detto art. 248, per i procedimenti penali instauratisi con vecchio rito la richiesta di patteggiamento puo' essere accolta ove avanzata "prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado, con cio' automaticamente escludendo dalla possibilita' di fruire del piu' favorevole trattamento per l'imputato previsto dall'art. 444 ultimo comma del c.p.p., tutti quegli imputati i processi a cui carico abbiano superato quella fase processuale, pur non essendo stata definita la loro posizione, cosi' come gli altri imputati che di quel trattamento possono fruire per non aver oltrepassato i loro processi quella fatidica fase, con sentenza passata in cosa giudicata. Or pare al collegio che una tale discriminazione tra imputati che sostanzialmente travansi nella medesima posizione processuale, cioe' di imputati in attesa di giudizio, sia stata irrazionalmente operata dal legislatore, in maniera tale che non puo' escludersi la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ne' va dimenticato che nel caso di specie si tratta di una norma processuale relativa ad un istituto processuale che ha dei notevoli effetti di carattere sostanziale relativamente alla pena da applicarsi all'imputato. Non sfugge al collegio che nel succedersi di norme nel tempo il legislatore e' tenuto, appunto con norme transitorie, di attuazione e di coordinamento, a disciplinare l'ambito di operativita' delle nuove norme processuali con riferimento ai processi instauratisi con vecchio rito, e non e' certo questo che si censura, quanto il fatto che nel compiere tale opera non pare che sia consentito al legislatore di operare, come si diceva, discriminazioni tra soggetti nella medesima posizione, differenziati solo dallo spirare di un termine che quella posizione sostanzialmente non muta. Quanto agli effetti sostanziali di cui dianzi si parlava, e' appena il caso di rilevare come la applicazione del detto istituto non solo comporti sensibili riduzioni della irroganda pena, ma anche escluda la applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza. Ne' puo' dirsi che il criterio adottato dal legislatore risponda all'esigenza di politica criminale su cui il detto istituto si fonda, cioe' quella di evitare le lungaggini del dibattimento, essendo noto come le norme che disciplinano l'istituto in questione prevedano la applicazione della pena su richiesta anche dopo la chiusura del dibattimento. E' inutile, infine, sottolineare la rilevanza della eccezione ai fini della definizione della posizione degli imputati Catola e Ciattini che hanno fatto esplicita richiesta di "patteggiamento". Di conseguenza va dichiarata non manifestamente infondata anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'interesse di Ciattini Giovanni; la posizione di tale imputato va stralciata dal presente procedimento e gli atti a lui relativi, unitamente alla presente sentenza, vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio a carico dell'imputato sino alla decisione di quel giudice di costituzionalita'. ...(Omissis)...