IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado iscritta al n. 124 ruolo generale dell'anno 1986, promossa, con
 citazione  notificata  il 31 gennaio 1986, da Tavazzani Giuliana, con
 il proc. dom. avv. Antonio Vitali di Pavia, contro comune  di  Pavia,
 in  persona  del sindaco pro-tempore, con il proc. dom. avv. Giuseppe
 Roccioletti di Pavia, e posta in deliberazione all'udienza collegiale
 del  5  aprile 1990. Oggetto: indennita' di occupazione temporanea ed
 urgente  di  immobile  preordinata  all'espropriazione  per  pubblica
 utilita';
    Rilevato  che  con decreto 28 novembre 1979 il sindaco di Pavia ha
 disposto l'occupazione d'urgenza, a favore del comune di  Pavia,  per
 la   formazione  di  insediamenti  residenziali,  del  fabbricato  di
 proprieta' di Tavazzani Giuliana, censito al n.c.e.u. di  Pavia  alla
 partita 4161, sez. B., mappali 33/2 e 33/1, foglio 15;
    Rilevato  che l'amministrazione ha preso possesso dell'immobile in
 data 23  gennaio  1980,  ha  irreversibilmente  trasformato  il  bene
 occupato e non e' stata emessa pronuncia di esproprio, ne' prima, ne'
 successivamente  alla   scadenza   del   termine   quienquennale   di
 occupazione  temporanea  ex  art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n.
 865, prorogato di un anno dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980,  n.
 385;
    Rilevato  che  la Tavazzani ha chiesto che le venisse corrisposta,
 per il periodo di occupazione temporanea dal 23 gennaio  1980  al  22
 gennaio  1986, l'indennita' riconosciuta dall'art. 20, della legge 22
 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14,  della  legge  28
 gennaio 1977, n. 10;
    Rilevato che la commissione di cui all'art. 16 legge citata non ha
 provveduto alla determinazione dell'indennita' di occupazione  e  che
 in difetto di essa non e' consentito all'attrice di agire in giudizio
 per la liquidazione dell'indennita',  essendo  ammessa  l'opposizione
 davanti   alla  corte  d'appello  solo  dopo  che  vi  sia  stata  la
 valutazione della menzionata commissione;
    Ritenuto  che  dalla scadenza del termine di occupazione legittima
 e' decorso il tempo ragionevolmente occorrente per la stima di  detta
 indennita'  e non appare giustificata la paralisi della tutelabilita'
 in sede giurisdizionale della posizione soggettiva dell'attrice;
    Ritenuto  che  quanto sopra induce a sollevare d'ufficio questione
 di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20  della   legge   n.
 865/1971,  nella  parte  in  cui,  dopo  la  scadenza  del termine di
 occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di  agire  in
 giudizio  per la liquidazione dell'indennita' di occupazione, finche'
 manchi la determinazione  dell'indennita'  medesima  da  parte  della
 commissione, e cio' in contrasto con l'art. 24 del primo comma, della
 Costituzione, che afferma che tutti possono agire in giudizio per  la
 tutela  dei  propri  diritti  ed interessi legittimi; rilevato che la
 Corte costituzionale, esaminando l'analoga  fattispecie  disciplinata
 dell'art.  19  della  legge n. 865/1971, con sentenza n. 67 del 20-22
 febbraio 1990 ha dichiarato l'incostituzionalita' della citata  norma
 nella  parte  in  cui  non  consente  agli aventi diritto di agire in
 giudizio  per  la  liquidazione  dell'indennita'  di  espropriazione,
 finche'  manchi  la  relazione  di stima prevista dagli artt. 15 e 16
 della legge;