IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124 ruolo generale dell'anno 1986, promossa, con citazione notificata il 31 gennaio 1986, da Tavazzani Giuliana, con il proc. dom. avv. Antonio Vitali di Pavia, contro comune di Pavia, in persona del sindaco pro-tempore, con il proc. dom. avv. Giuseppe Roccioletti di Pavia, e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5 aprile 1990. Oggetto: indennita' di occupazione temporanea ed urgente di immobile preordinata all'espropriazione per pubblica utilita'; Rilevato che con decreto 28 novembre 1979 il sindaco di Pavia ha disposto l'occupazione d'urgenza, a favore del comune di Pavia, per la formazione di insediamenti residenziali, del fabbricato di proprieta' di Tavazzani Giuliana, censito al n.c.e.u. di Pavia alla partita 4161, sez. B., mappali 33/2 e 33/1, foglio 15; Rilevato che l'amministrazione ha preso possesso dell'immobile in data 23 gennaio 1980, ha irreversibilmente trasformato il bene occupato e non e' stata emessa pronuncia di esproprio, ne' prima, ne' successivamente alla scadenza del termine quienquennale di occupazione temporanea ex art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, prorogato di un anno dall'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385; Rilevato che la Tavazzani ha chiesto che le venisse corrisposta, per il periodo di occupazione temporanea dal 23 gennaio 1980 al 22 gennaio 1986, l'indennita' riconosciuta dall'art. 20, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, della legge 28 gennaio 1977, n. 10; Rilevato che la commissione di cui all'art. 16 legge citata non ha provveduto alla determinazione dell'indennita' di occupazione e che in difetto di essa non e' consentito all'attrice di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita', essendo ammessa l'opposizione davanti alla corte d'appello solo dopo che vi sia stata la valutazione della menzionata commissione; Ritenuto che dalla scadenza del termine di occupazione legittima e' decorso il tempo ragionevolmente occorrente per la stima di detta indennita' e non appare giustificata la paralisi della tutelabilita' in sede giurisdizionale della posizione soggettiva dell'attrice; Ritenuto che quanto sopra induce a sollevare d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge n. 865/1971, nella parte in cui, dopo la scadenza del termine di occupazione legittima, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita' di occupazione, finche' manchi la determinazione dell'indennita' medesima da parte della commissione, e cio' in contrasto con l'art. 24 del primo comma, della Costituzione, che afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; rilevato che la Corte costituzionale, esaminando l'analoga fattispecie disciplinata dell'art. 19 della legge n. 865/1971, con sentenza n. 67 del 20-22 febbraio 1990 ha dichiarato l'incostituzionalita' della citata norma nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la liquidazione dell'indennita' di espropriazione, finche' manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge;