IL PRETORE Vista l'istanza avanzata nella fase degli atti preliminari al giudizio direttissimo dalla difesa dell'imputato Salvatore Fornito, con la quale e' stato richiesto che il processo sia definito allo stato degli atti, con il rito abbreviato; Preso atto del mancato consenso da parte del p.m.; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 452 secondo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui subordinano la celebrazione del rito abbreviato all'assenso del p.m., con esclusione dell'obbligo della motivazione in caso di dissenso e senza possibilita', per il giudice, di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il predetto dissenso; O S S E R V A In primo luogo va detto che e' indubitabile la rilevanza della questione sollevata al fine del decidere, posto che il p.m. ha (peraltro motivatamente) espresso il suo dissenso alla richiesta della difesa, con cio' automaticamente precludendo lo svolgersi del giudizio con il rito abbreviato e la conseguente diminuzione della pena in caso di condanna. Per inciso va riferito che, nel caso di specie, il parere negativo del p.m. e' fondato sulla necessita' di attivita' di istruzione dibattimentale, non incompatibile con la scelta del rito abbreviato nel giudizio direttissimo, ex art. 452, secondo comma, del c.p.p. Cio' premesso, va rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione, peraltro gia' sollevata ed accolta in numerosi giudizi. Proprio per questo motivo, condividendosi in massima parte le motivazioni delle ordinanze con le quali gia' sono state sottoposte al giudizio della Corte le norme citate del nuovo codice di procedura penale, ci si limitera' qui ad alcune sintetiche osservazioni. In primo luogo rileva questo giudice che ritenere l'insindacabilita' del dissenso del p.m. connaturata ai meccanismi del rito abbreviato ovviamente non esclude il sospetto di incostituzionalita', con la conseguenza che l'eventuale incompatibilita' con le norme costituzionali determinerebbe l'eliminazione del rito dall'ordinamento. Il meccanismo del giudizio abbreviato configurato dal codice, ed in particolare l'inapplicabilita' del trattamento sanzionatorio di favore in caso di dissenso del p.m. ed instaurazione del dibattimento, non impedisce la disparita' di trattamento fra imputati che patteggiano sulla pena e imputati che patteggiano sul rito, e fra imputati che chiedono il giudizio abbreviato al quale il p.m. presta il suo consenso ed imputati che si trovano di fronte al dissenso del p.m., oltre a violare il principio di parita' fra accusa e difesa. Le ragioni del p.m. e la richiesta dell'imputato non possono peraltro esser valutate nella fase del dibattimento, ed il giudice e' vincolato dal parere del p.m. nella commisurazione della pena. In sintesi sono questi i fondati motivi per i quali la difesa ha sollevato l'eccezione in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione. Quanto alla riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e' indubbio che essa richiede l'ancoramento della sanzione ad un comportamento materiale dell'imputato, non ad una scelta insindacabile del p.m.