IL PRETORE
    Vista  l'istanza  avanzata  nella  fase  degli atti preliminari al
 giudizio direttissimo dalla difesa dell'imputato  Salvatore  Fornito,
 con  la  quale  e'  stato richiesto che il processo sia definito allo
 stato degli atti, con il rito abbreviato;
    Preso atto del mancato consenso da parte del p.m.;
    Vista  l'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 438,
 439 e 452 secondo comma, del c.p.p. in relazione agli  artt.  3,  24,
 25,  101,  102,  107,  ultimo  comma, 108, secondo comma, e 112 della
 Costituzione, nella parte in cui subordinano la celebrazione del rito
 abbreviato  all'assenso  del  p.m., con esclusione dell'obbligo della
 motivazione in caso di dissenso e senza possibilita', per il giudice,
 di valutare ed eventualmente non tenere in considerazione il predetto
 dissenso;
                             O S S E R V A
    In  primo  luogo  va  detto che e' indubitabile la rilevanza della
 questione sollevata al fine  del  decidere,  posto  che  il  p.m.  ha
 (peraltro  motivatamente)  espresso  il  suo  dissenso alla richiesta
 della difesa, con cio' automaticamente precludendo lo  svolgersi  del
 giudizio  con  il  rito abbreviato e la conseguente diminuzione della
 pena in caso di condanna.
    Per inciso va riferito che, nel caso di specie, il parere negativo
 del p.m. e' fondato  sulla  necessita'  di  attivita'  di  istruzione
 dibattimentale,  non  incompatibile con la scelta del rito abbreviato
 nel giudizio direttissimo, ex art. 452, secondo comma, del c.p.p.
    Cio'   premesso,   va   rilevata  la  non  manifesta  infondatezza
 dell'eccezione,  peraltro  gia'  sollevata  ed  accolta  in  numerosi
 giudizi.
    Proprio  per  questo  motivo,  condividendosi  in massima parte le
 motivazioni delle ordinanze con le quali gia' sono  state  sottoposte
 al giudizio della Corte le norme citate del nuovo codice di procedura
 penale, ci si limitera' qui ad alcune sintetiche osservazioni.
    In    primo    luogo    rileva   questo   giudice   che   ritenere
 l'insindacabilita' del dissenso del p.m.  connaturata  ai  meccanismi
 del   rito   abbreviato   ovviamente   non  esclude  il  sospetto  di
 incostituzionalita',   con    la    conseguenza    che    l'eventuale
 incompatibilita'   con   le   norme   costituzionali   determinerebbe
 l'eliminazione del rito dall'ordinamento.
    Il  meccanismo  del giudizio abbreviato configurato dal codice, ed
 in particolare l'inapplicabilita' del  trattamento  sanzionatorio  di
 favore   in   caso   di   dissenso  del  p.m.  ed  instaurazione  del
 dibattimento, non impedisce la disparita' di trattamento fra imputati
 che patteggiano sulla pena e imputati che patteggiano sul rito, e fra
 imputati che chiedono il giudizio abbreviato al quale il p.m.  presta
 il  suo consenso ed imputati che si trovano di fronte al dissenso del
 p.m., oltre a violare il principio di parita' fra accusa e difesa.
    Le  ragioni  del  p.m.  e  la  richiesta dell'imputato non possono
 peraltro esser valutate nella fase del dibattimento, ed il giudice e'
 vincolato dal parere del p.m. nella commisurazione della pena.
    In  sintesi  sono questi i fondati motivi per i quali la difesa ha
 sollevato l'eccezione in relazione agli artt. 3, 24, 101,  102,  107,
 108, 111 e 112 della Costituzione.
    Quanto  alla  riserva  di legge di cui all'art. 25, secondo comma,
 della Costituzione, e' indubbio che essa richiede l'ancoramento della
 sanzione  ad  un  comportamento  materiale  dell'imputato, non ad una
 scelta insindacabile del p.m.