IL PRETORE
    Rileva e/o ritiene cio' che segue.
    La  S.r.l.  Arredamenti  Due  Enne,  agendo  in  executivis contro
 Gabriella Oberti, ha fatto eseguire pignoramento mobiliare nella casa
 di lei, indi ha chiesto la vendita del bene staggito.
    Convocatesi  le parti ex art. 485 del cod. proc. civ., all'udienza
 la procedente ha insistito perche' l'esecuzione abbia sfogo.
    Non vi sono opposizioni, ne' contestazioni di sorta.
    Orbene. Questo giudice conosce, naturalmente, l'avviso della Corte
 di cassazione (sez. III, 8 luglio  1978,  n.  3432)  secondo  cui  la
 questione  della  (im)pignorabilita' dei beni sarebbe trattabile solo
 su eccezione di parte; ma non lo condivide.
    Quell'avviso,    invero,   e'   motivato   con   l'argomento   che
 "l'impignorabilita'... e' stabilita non gia' per ragioni di interesse
 pubblico,  e  percio'  con  norme  imperative,  bensi' nell'esclusivo
 interesse del debitore".
    Cosi'  dicendo,  peraltro,  la  Cassazione  (le cui pronuncie - si
 ricorda - valgono, fuori del caso deciso, per impero di ragione e non
 per  ragione  di impero) si limita a spostare, di poco, i termini del
 dilemma: infatti, se e' vero che, allorquando una legge e' posta "non
 gia'  per  ragioni  di  interesse  pubblico...  bensi' nell'interesse
 esclusivo della parte", essa potra' essere invocata, di regola,  solo
 dalla parte stessa, resta pero' da dimostrare appunto che la legge de
 qua agitur non e' imperativa ed  e'  posta,  invece,  "nell'interesse
 esclusivo del debitore".
    Con  uguale  (anzi  Maggiore)  forza,  o  con uguale (anzi minore)
 soggettivita', si puo'  sostenere  la  tesi  opposta,  invocandosi  i
 principi  generali  di civilta' (si pensi all'anello nunziale, di cui
 al n. 1 dell'art. 514  del  cod  proc.  civ.,  che  e'  la  norma  in
 contestazione,  o  agli  scritti  di famiglia, n. 6), di moderazione,
 equanimita', proporzione:  principi  generalissimi  che,  appunto  in
 quanto  tali,  devono  imporsi indipendentemente dalla volonta' della
 parte (non sono essi che, gia' da tempi di piu' diffusa  spietatezza,
 proibiscono  per esempio l'usura e il patto commissorio?): parte che,
 per giunta, nei casi come il nostro occupa una posizione economica  e
 sociale  cosi'  modesta  che  spesso  non  sa e/o non puo' far valere
 giudizialmente  il  proprio  diritto  (se   potesse   finanziare   un
 difensore,   forse  avrebbe  prevenuto  l'esecuzione  estinguendo  il
 debito).
    Noi  pero',  in  sostegno  dell'opinione  contraria a quella della
 cassazione, presentiamo un argomento ulteriore, che non e'  suggerito
 da  esprit  de  finesse,  ma  e'  invece  razionale,  puntuale, quasi
 testuale: questo: che, nell'elenco dei beni proclamati,  dalla  legge
 vigente, assolutamente (e trascuriamo pure l'avverbio) impignorabili,
 ce ne sono alcuni con riferimento ai quali  l'interesse  pubblico  e'
 addirittura  dichiarato,  mentre  quello  privato  rimane  del  tutto
 secondario e riflesso: alludiamo ai beni indicati sub 1 e sub 5:  "le
 cose  sacre  e quelle che servono all'esercizio del culto" (il culto,
 nelle   religioni   occidentali,   e'   pubblico)   e,   massimamente
 significative, "le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di
 conservare per l'adempimento di un pubblico servizio".
    (A   questo   punto,   non   crediamo   che  il  nostro  ipotetico
 contraddittore voglia proporre  distinzione  tra  beni  impignorabili
 nell'interesse  pubblico e beni impignorabili nell'interesse privato:
 con le complicazioni e liti che da tale frammentazione deriverebbero.
 Comunque,  nell'eventualita' di simile proposta, noi ci avvarremmo di
 quanto scritto nel penultimo dei capoversi che precedono, e  di  cio'
 che diremo in seguito).
    Riteniamo,  pertanto,  di  poter  esaminare  d'ufficio  se il bene
 pignorato nella fattispecie in esame  rientra  fra  le  "cose  mobili
 assolutamente impignorabili", elencate nell'art. 514 citato.
    Si  tratta  di un televisore. Quindi non vi rientra. La cassazione
 ha affermato che le disposizioni dell'art. 514 sono insuscettibili di
 interpretazione  analogica,  ed  e'  certamente  cosi', "perche' tali
 disposizioni,  in  quanto  sottraggono  all'azione  esecutiva  alcune
 categorie   di   beni  del  debitore  in  considerazione  della  loro
 particolare natura o  destinazione,  derogano  al  principio  sancito
 dall'art.  2740  del  cod.  civ.,  in  virtu'  del  quale il debitore
 risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni  con  tutti  i  suoi
 beni" (sez. III, 18 marzo 1966, n. 776).
    Pertanto,  noi  non  possiamo  dichiarare  l'impignorabilita'  del
 televisore, o negare la vendita. Ma impignorabile, a  nostro  avviso,
 esso  dovrebbe esserlo. Il rilievo che il legislatore non ha disposto
 in tal senso e' privo, nel nostro caso, di qualsiasi valenza: non  ha
 disposto  ma neppure poteva porsi il problema, dato che lo sviluppo e
 il ruolo della televisione sono novita' di oggi.
    Perche'   dunque  crediamo  che  i  televisori  -  intendiamo,  un
 apparecchio in famiglia - debbano essere impignorabili?
    Cominciamo col rilevarne, realisticamente, l'indispensabilita'. Il
 confronto con  altri  beni  gia'  sottratti  all'espropriazione,  per
 esempio  la  lavatrice - quasi fossero personaggi animati - riesce un
 po' buffo: e pur si osserva che la lavatrice e' sostituibile  con  la
 vasca  da bagno e la tintoria, mentre seguire la televisione al bar e
 come lavare i panni al fosso. Comunque, lavatrice o televisore, certo
 e'  che  di  quest'ultimo,  di  la'  da  videodipendenza e nonostante
 eccessi, frivolezze, effetti  conturbanti,  enfasi,  approssimazione,
 retorica (difetti che del resto sono comuni ad altri mass media), non
 si puo' piu' fare a meno. La televisione non e' come l'automobile, la
 cui...  necessita',  per  i  non  portatori di handicaps, e' solo uno
 slogan con cui si abusa della  credulita'  popolare;  la  televisione
 serve  davvero  moltissimo,  e'  necessaria  nel  senso stretto della
 parola.
    Essa, la televisione - ed ora il ragionamento si stringe - adempie
 a funzioni di ricreazione, a funzioni di istruzione e a  funzioni  di
 informazione.  La  sua  importanza  in questi campi (specialmente nel
 secondo e nel terzo) e' poi, tanto maggiore quanto  e'  inferiore  il
 livello socioeconomico dell'utente: e', quindi, massima presso chi e'
 ridotto a lasciarsi pignorare il  mobilio  di  casa  e,  appunto,  lo
 stesso  televisore.  Tra  funzioni di ricreazione, di istruzione e di
 informazione, ai nostri fini contano le prime, ma di piu' le  seconde
 e  ancor  piu'  le  terze.  Un poco di svago spetta a chiunque - e ai
 familiari di chiunque -; che ognuno, pur se il suo  cursus  studiorum
 e'   stato   breve  e  mediocre,  possegga  almeno  qualche  nozione,
 un'infarinatura culturale, senta parlare in lingua italiana  (benche'
 con  inflessioni talvolta non esemplari...) anziche' nel dialetto del
 villaggio, e', per la  sua  dignita',  anche  piu'  importante  dello
 svago,  e inoltre giova all'insieme dei suoi consociati; last but not
 least,   anzi   primariamente,   la   televisione    e'    pressoche'
 insostituibile  (o  insostituibile  affatto  quando  le risorse della
 persona  sono  minimali)  come  mezzo  di  informazione.  Questo   e'
 l'argomento decisivo.
    L'informazione  concorre  all'istruzione,  perche'  questa  ha per
 oggetto i fatti, le persone e le idee del passato tanto quanto quelle
 del  presente  (presente che riesamina il passato); ma c'e' l'aspetto
 piu' specificamente politico-giuridico. Nelle societa'  democratiche,
 come  la  nostra programmaticamente e', l'informazione costituisce un
 diritto fondamentale; essa e' condizione dell'esercizio effettivo  di
 altri  diritti  primari;  chi  non  e'  informato  non e' in grado di
 scegliere; la sua liberta' resta sulla carta. Si va alle elezioni: si
 vota  per  chi si vuole: ma che senso avrebbe la formale possibilita'
 di scelta fra piu' candidati,  se  non  li  si  conosce?  Se  non  si
 conosce,  di  essi,  non  solo  la  regola, il programma, ma anche il
 tratto, la voce, lo sguardo, il porgere e  l'abito?  Poiche'  e'  ben
 l'abito,  oltre alla regola, che fa il monaco e lo fa riconoscere. Ma
 questo confronto  tra  persone,  tra  partiti  e  fronti,  anche  tra
 apparenze, dove si svolge, oggi, se non alla televisione?
    L'informazione  e' un diritto inviolabile; vogliamo aggiungere che
 talvolta e' anche un dovere. Diritto o dovere: si passino in rassegna
 alcune  delle  immagini  e notizie che, oltre quelle sopra illustrate
 relative alla campagna elettorale ed esemplari  ai  fini  del  nostro
 assunto, pur si susseguono sullo schermo televisivo, e si considerano
 le conseguenze della loro nescienza. Il presidente  della  Repubblica
 invia  un  messaggio  alla  nazione:  e  che? I morosi, privati della
 televisione, saranno dei rejetti  cui  egli  neppur  si  rivolge?  E'
 proclamato  uno  sciopero  nei  pubblici  servizi,  per esempio nelle
 ferrovie: i debitori lo apprenderanno alla stazione³ Sta per  scadere
 il  versamento  dei  tributi:  l'esecutato  che  ha memoria labile si
 trovera'... in mora anche col fisco.  Occorre  sangue  di  un  gruppo
 rarissimo:  il  donatore ci sarebbe, ma ha saltato certe rate, quindi
 non  riceve  l'appello.  Una  provvidenza  e'  finalmente  approvata:
 servirebbe  anche a saldare il debito, ma alcuni interessati, ignari,
 non ne beneficeranno. Scoppia un'ipedemia:  i  cattivi  pagatori  non
 saranno vaccinati. I meteorologi preannunciano nebbia, o tempesta: il
 pescatore che non ha sentito il bollettino sentira' l'urlo del vento.
 Muore   una   persona   importante.   Un'altra   viene   incriminata.
 Organizzazioni di malviventi  smerciano  sostanze  pericolose;  ferve
 aspro  dibattito  su  quale debba essere la linea dello Stato. Intere
 provincie sfuggono all'autorita' del governo centrale. Moltitudini di
 stranieri  assiepano  le  frontiere  marittime.  All'estero,  fame  e
 rivolte, autobombe, massacri; scontri fra etnie, tra opposte fazioni,
 tra  religiosi e militari; qui e' sancito l'habeas corpus, la' vigono
 il coprifuoco e la legge marziale. Si accendono bagliori  di  guerra.
 Ebbene,  senza  televisione  come  si  possono  ricevere tutte queste
 immagini e notizie, e tempestivamente? E che  cittadino  o  cittadina
 sara'  colui  o  colei  che  ne e' all'oscuro? Lo Stato (giustamente)
 concede, anzi assegna, la televisione anche  all'omicida  che  sconta
 l'ergastolo: e la toglie a chi ha lasciato scadere una cambiale?
    L'art.    514   del   cod.   proc.   civ.   ci   sembra,   dunque,
 costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non comprende, tra
 le   cose   mobili  assolutamente  impignorabili,  il  televisore  di
 famiglia: illegittimo per contrasto con gli articoli - li  indichiamo
 in  ordine  di  pertinenza  crescente  - 3, 9, 2; e/o con quell'altra
 norma,  o  quel  principio,  che  la  sapienza  della  Corte   vorra'
 individuare.
    Senza  dubbio,  alla  luce delle idee di equanimita', proporzione,
 temperanza, cui ci si dovrebbe attenere nei rapporti  sociali,  tutta
 l'esecuzione  mobiliare  nella  casa privata del debitore (esecuzione
 che, in pratica, ha per oggetto i mobili nel  senso  di...  mobilia),
 lascia  perplessi,  per  cio'  che essa ha di avvilente (anche per il
 creditore e il suo patrono), di eccessivo e di  afflittivo  (ora  che
 l'idea  della  punizione  perde  terreno  nel  diritto penale³ il cui
 rigore, per giunta,  e'  temperato  da  indulti  e  amnistie,  mentre
 istituti  analoghi  -  che pure in teoria sarebbero praticabili - nel
 diritto civile non esistono). Secondo la  nostra  maturata  opinione,
 chi  puo'  pagare  i  debiti  li  paga;  chi  non lo fa, in genere e'
 perche', per sprovvedutezza o disavventure, non ne  e'  in  grado:  e
 allora,  a  che  pro perseguirlo oltre misura, umiliarlo, minacciarlo
 (magari con rischio che quegli si procuri il denaro in modo  illecito
 o discutibile)?
    Prima  o  poi,  e'  prevedibile - poiche' i cambiamenti dal regime
 della manus injectio sono  stati  graduali  ma,  nel  lungo  periodo,
 unidirezionali  -  che  l'art.  514 (o il suo equivalente) includera'
 tutti i beni di normale uso domestico, che non siano - s'intende - di
 particolare   pregio   di   antiquariato   o   simile.   Cosi'  come,
 nell'esercizio immobiliare, sara' salvata l'abitazione del debitore o
 della  debitrice,  alla  duplice  condizione  che  essa non ecceda le
 esigenze di lui o di lei e che non sia stata acquisita grazie a  quel
 credito  per  cui si procede. (All'obiezione "Ma con codesto lassismo
 si avallano le insolvenze³" si replichera': "Se cosi' fosse, dovremmo
 -  fatta  ogni proporzione - nel campo penale ripristinare i supplizi
 per non avallare i delitti: mentre in primo  luogo  sappiano  che  le
 sanzioni  esagerate sono inutili se non controproducenti; in secondo,
 dichiariamo  che  se  pure,  per   mera   ipotesi,   fossero   utili,
 resterebbero comunque inammissibili perche' non il fine giustificha i
 mezzi ma i mezzi qualificano il fine").
    Temiamo,  pero',  che  queste  scelte  radicali spettino ancora al
 legislatore ordinario. Per gli apparecchi televisivi (cosi' come  per
 alcuni  altri  beni, quali i libri e gli animali domestici, che pero'
 non rientrano in questo processo) il problema e' speciale.