IL PRETORE Rileva e/o ritiene cio' che segue. La S.r.l. Arredamenti Due Enne, agendo in executivis contro Gabriella Oberti, ha fatto eseguire pignoramento mobiliare nella casa di lei, indi ha chiesto la vendita del bene staggito. Convocatesi le parti ex art. 485 del cod. proc. civ., all'udienza la procedente ha insistito perche' l'esecuzione abbia sfogo. Non vi sono opposizioni, ne' contestazioni di sorta. Orbene. Questo giudice conosce, naturalmente, l'avviso della Corte di cassazione (sez. III, 8 luglio 1978, n. 3432) secondo cui la questione della (im)pignorabilita' dei beni sarebbe trattabile solo su eccezione di parte; ma non lo condivide. Quell'avviso, invero, e' motivato con l'argomento che "l'impignorabilita'... e' stabilita non gia' per ragioni di interesse pubblico, e percio' con norme imperative, bensi' nell'esclusivo interesse del debitore". Cosi' dicendo, peraltro, la Cassazione (le cui pronuncie - si ricorda - valgono, fuori del caso deciso, per impero di ragione e non per ragione di impero) si limita a spostare, di poco, i termini del dilemma: infatti, se e' vero che, allorquando una legge e' posta "non gia' per ragioni di interesse pubblico... bensi' nell'interesse esclusivo della parte", essa potra' essere invocata, di regola, solo dalla parte stessa, resta pero' da dimostrare appunto che la legge de qua agitur non e' imperativa ed e' posta, invece, "nell'interesse esclusivo del debitore". Con uguale (anzi Maggiore) forza, o con uguale (anzi minore) soggettivita', si puo' sostenere la tesi opposta, invocandosi i principi generali di civilta' (si pensi all'anello nunziale, di cui al n. 1 dell'art. 514 del cod proc. civ., che e' la norma in contestazione, o agli scritti di famiglia, n. 6), di moderazione, equanimita', proporzione: principi generalissimi che, appunto in quanto tali, devono imporsi indipendentemente dalla volonta' della parte (non sono essi che, gia' da tempi di piu' diffusa spietatezza, proibiscono per esempio l'usura e il patto commissorio?): parte che, per giunta, nei casi come il nostro occupa una posizione economica e sociale cosi' modesta che spesso non sa e/o non puo' far valere giudizialmente il proprio diritto (se potesse finanziare un difensore, forse avrebbe prevenuto l'esecuzione estinguendo il debito). Noi pero', in sostegno dell'opinione contraria a quella della cassazione, presentiamo un argomento ulteriore, che non e' suggerito da esprit de finesse, ma e' invece razionale, puntuale, quasi testuale: questo: che, nell'elenco dei beni proclamati, dalla legge vigente, assolutamente (e trascuriamo pure l'avverbio) impignorabili, ce ne sono alcuni con riferimento ai quali l'interesse pubblico e' addirittura dichiarato, mentre quello privato rimane del tutto secondario e riflesso: alludiamo ai beni indicati sub 1 e sub 5: "le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto" (il culto, nelle religioni occidentali, e' pubblico) e, massimamente significative, "le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio". (A questo punto, non crediamo che il nostro ipotetico contraddittore voglia proporre distinzione tra beni impignorabili nell'interesse pubblico e beni impignorabili nell'interesse privato: con le complicazioni e liti che da tale frammentazione deriverebbero. Comunque, nell'eventualita' di simile proposta, noi ci avvarremmo di quanto scritto nel penultimo dei capoversi che precedono, e di cio' che diremo in seguito). Riteniamo, pertanto, di poter esaminare d'ufficio se il bene pignorato nella fattispecie in esame rientra fra le "cose mobili assolutamente impignorabili", elencate nell'art. 514 citato. Si tratta di un televisore. Quindi non vi rientra. La cassazione ha affermato che le disposizioni dell'art. 514 sono insuscettibili di interpretazione analogica, ed e' certamente cosi', "perche' tali disposizioni, in quanto sottraggono all'azione esecutiva alcune categorie di beni del debitore in considerazione della loro particolare natura o destinazione, derogano al principio sancito dall'art. 2740 del cod. civ., in virtu' del quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni" (sez. III, 18 marzo 1966, n. 776). Pertanto, noi non possiamo dichiarare l'impignorabilita' del televisore, o negare la vendita. Ma impignorabile, a nostro avviso, esso dovrebbe esserlo. Il rilievo che il legislatore non ha disposto in tal senso e' privo, nel nostro caso, di qualsiasi valenza: non ha disposto ma neppure poteva porsi il problema, dato che lo sviluppo e il ruolo della televisione sono novita' di oggi. Perche' dunque crediamo che i televisori - intendiamo, un apparecchio in famiglia - debbano essere impignorabili? Cominciamo col rilevarne, realisticamente, l'indispensabilita'. Il confronto con altri beni gia' sottratti all'espropriazione, per esempio la lavatrice - quasi fossero personaggi animati - riesce un po' buffo: e pur si osserva che la lavatrice e' sostituibile con la vasca da bagno e la tintoria, mentre seguire la televisione al bar e come lavare i panni al fosso. Comunque, lavatrice o televisore, certo e' che di quest'ultimo, di la' da videodipendenza e nonostante eccessi, frivolezze, effetti conturbanti, enfasi, approssimazione, retorica (difetti che del resto sono comuni ad altri mass media), non si puo' piu' fare a meno. La televisione non e' come l'automobile, la cui... necessita', per i non portatori di handicaps, e' solo uno slogan con cui si abusa della credulita' popolare; la televisione serve davvero moltissimo, e' necessaria nel senso stretto della parola. Essa, la televisione - ed ora il ragionamento si stringe - adempie a funzioni di ricreazione, a funzioni di istruzione e a funzioni di informazione. La sua importanza in questi campi (specialmente nel secondo e nel terzo) e' poi, tanto maggiore quanto e' inferiore il livello socioeconomico dell'utente: e', quindi, massima presso chi e' ridotto a lasciarsi pignorare il mobilio di casa e, appunto, lo stesso televisore. Tra funzioni di ricreazione, di istruzione e di informazione, ai nostri fini contano le prime, ma di piu' le seconde e ancor piu' le terze. Un poco di svago spetta a chiunque - e ai familiari di chiunque -; che ognuno, pur se il suo cursus studiorum e' stato breve e mediocre, possegga almeno qualche nozione, un'infarinatura culturale, senta parlare in lingua italiana (benche' con inflessioni talvolta non esemplari...) anziche' nel dialetto del villaggio, e', per la sua dignita', anche piu' importante dello svago, e inoltre giova all'insieme dei suoi consociati; last but not least, anzi primariamente, la televisione e' pressoche' insostituibile (o insostituibile affatto quando le risorse della persona sono minimali) come mezzo di informazione. Questo e' l'argomento decisivo. L'informazione concorre all'istruzione, perche' questa ha per oggetto i fatti, le persone e le idee del passato tanto quanto quelle del presente (presente che riesamina il passato); ma c'e' l'aspetto piu' specificamente politico-giuridico. Nelle societa' democratiche, come la nostra programmaticamente e', l'informazione costituisce un diritto fondamentale; essa e' condizione dell'esercizio effettivo di altri diritti primari; chi non e' informato non e' in grado di scegliere; la sua liberta' resta sulla carta. Si va alle elezioni: si vota per chi si vuole: ma che senso avrebbe la formale possibilita' di scelta fra piu' candidati, se non li si conosce? Se non si conosce, di essi, non solo la regola, il programma, ma anche il tratto, la voce, lo sguardo, il porgere e l'abito? Poiche' e' ben l'abito, oltre alla regola, che fa il monaco e lo fa riconoscere. Ma questo confronto tra persone, tra partiti e fronti, anche tra apparenze, dove si svolge, oggi, se non alla televisione? L'informazione e' un diritto inviolabile; vogliamo aggiungere che talvolta e' anche un dovere. Diritto o dovere: si passino in rassegna alcune delle immagini e notizie che, oltre quelle sopra illustrate relative alla campagna elettorale ed esemplari ai fini del nostro assunto, pur si susseguono sullo schermo televisivo, e si considerano le conseguenze della loro nescienza. Il presidente della Repubblica invia un messaggio alla nazione: e che? I morosi, privati della televisione, saranno dei rejetti cui egli neppur si rivolge? E' proclamato uno sciopero nei pubblici servizi, per esempio nelle ferrovie: i debitori lo apprenderanno alla stazione³ Sta per scadere il versamento dei tributi: l'esecutato che ha memoria labile si trovera'... in mora anche col fisco. Occorre sangue di un gruppo rarissimo: il donatore ci sarebbe, ma ha saltato certe rate, quindi non riceve l'appello. Una provvidenza e' finalmente approvata: servirebbe anche a saldare il debito, ma alcuni interessati, ignari, non ne beneficeranno. Scoppia un'ipedemia: i cattivi pagatori non saranno vaccinati. I meteorologi preannunciano nebbia, o tempesta: il pescatore che non ha sentito il bollettino sentira' l'urlo del vento. Muore una persona importante. Un'altra viene incriminata. Organizzazioni di malviventi smerciano sostanze pericolose; ferve aspro dibattito su quale debba essere la linea dello Stato. Intere provincie sfuggono all'autorita' del governo centrale. Moltitudini di stranieri assiepano le frontiere marittime. All'estero, fame e rivolte, autobombe, massacri; scontri fra etnie, tra opposte fazioni, tra religiosi e militari; qui e' sancito l'habeas corpus, la' vigono il coprifuoco e la legge marziale. Si accendono bagliori di guerra. Ebbene, senza televisione come si possono ricevere tutte queste immagini e notizie, e tempestivamente? E che cittadino o cittadina sara' colui o colei che ne e' all'oscuro? Lo Stato (giustamente) concede, anzi assegna, la televisione anche all'omicida che sconta l'ergastolo: e la toglie a chi ha lasciato scadere una cambiale? L'art. 514 del cod. proc. civ. ci sembra, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non comprende, tra le cose mobili assolutamente impignorabili, il televisore di famiglia: illegittimo per contrasto con gli articoli - li indichiamo in ordine di pertinenza crescente - 3, 9, 2; e/o con quell'altra norma, o quel principio, che la sapienza della Corte vorra' individuare. Senza dubbio, alla luce delle idee di equanimita', proporzione, temperanza, cui ci si dovrebbe attenere nei rapporti sociali, tutta l'esecuzione mobiliare nella casa privata del debitore (esecuzione che, in pratica, ha per oggetto i mobili nel senso di... mobilia), lascia perplessi, per cio' che essa ha di avvilente (anche per il creditore e il suo patrono), di eccessivo e di afflittivo (ora che l'idea della punizione perde terreno nel diritto penale³ il cui rigore, per giunta, e' temperato da indulti e amnistie, mentre istituti analoghi - che pure in teoria sarebbero praticabili - nel diritto civile non esistono). Secondo la nostra maturata opinione, chi puo' pagare i debiti li paga; chi non lo fa, in genere e' perche', per sprovvedutezza o disavventure, non ne e' in grado: e allora, a che pro perseguirlo oltre misura, umiliarlo, minacciarlo (magari con rischio che quegli si procuri il denaro in modo illecito o discutibile)? Prima o poi, e' prevedibile - poiche' i cambiamenti dal regime della manus injectio sono stati graduali ma, nel lungo periodo, unidirezionali - che l'art. 514 (o il suo equivalente) includera' tutti i beni di normale uso domestico, che non siano - s'intende - di particolare pregio di antiquariato o simile. Cosi' come, nell'esercizio immobiliare, sara' salvata l'abitazione del debitore o della debitrice, alla duplice condizione che essa non ecceda le esigenze di lui o di lei e che non sia stata acquisita grazie a quel credito per cui si procede. (All'obiezione "Ma con codesto lassismo si avallano le insolvenze³" si replichera': "Se cosi' fosse, dovremmo - fatta ogni proporzione - nel campo penale ripristinare i supplizi per non avallare i delitti: mentre in primo luogo sappiano che le sanzioni esagerate sono inutili se non controproducenti; in secondo, dichiariamo che se pure, per mera ipotesi, fossero utili, resterebbero comunque inammissibili perche' non il fine giustificha i mezzi ma i mezzi qualificano il fine"). Temiamo, pero', che queste scelte radicali spettino ancora al legislatore ordinario. Per gli apparecchi televisivi (cosi' come per alcuni altri beni, quali i libri e gli animali domestici, che pero' non rientrano in questo processo) il problema e' speciale.