IL PRETORE
                            OSSERVA IN FATTO
     Prokuplja Izedin tratto in arresto da agenti della squadra mobile
 di Verona per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s.  in  Verona
 il 6 dicembre 1989;
    All'odierna  udienza  di convalida il p.m., cui si e' associata la
 difesa, ha eccepito l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  224,
 primo  comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, perche' in contrasto
 con l'art. 32 della legge delega per l'emanazione del nuovo c.p.p.  e
 di conseguenza con l'art. 76 della Costituzione;
                               IN DIRITTO
    Il  pretore condivide le argomentazioni portate dal p.m. ritenendo
 la questione rilevante per la definizione del giudizio  di  convalida
 dell'arresto  poiche',  al  di  la'  del corretto comportamento delle
 forze dell'ordine, presupposto della  decisione  sulla  convalida  e'
 proprio   la   norma  di  cui  all'art.  224  delle  disposizioni  di
 attuazione, in mancanza della quale sulla base dei principi  generali
 di  cui  agli artt. 380 e segg. del c.p.p., non si potrebbe procedere
 all'arresto e l'imputato sarebbe stato denunciato a piede libero.
    La  questione e' altresi' non manifestamente infondata. L'articolo
 o meglio il punto 32 dell'art. 2 della legge delega per  l'emanazione
 del  nuovo c.p.p. detta i criteri cui doveva attenersi il legislatore
 delegato nello stabilire  i  casi  in  cui  la  p.g.  puo'  procedere
 all'arresto  in  flagranza  di reato. Esso recita in particolare alla
 lett. b) "facolta' della p.g. di procedere all'arresto  in  flagranza
 soltanto  se  la  misura  e'  giustificata  dalla  gravita'  o  dalle
 circostanze  del   fatto   o   dalla   pericolosita'   del   soggetto
 relativamente  a  delitti  punibili  con  la reclusione superiore nel
 massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare  gravita',
 tassativamente  indicati,  anche a delitti punibili con la reclusione
 non  inferiore  nel  massimo  a  tre  anni";  orbene  secondo  questo
 giudicante  con  l'art.  224,  primo  comma,  della  legge citata, il
 legislatore delegato ha chiaramente  violato  i  limiti  al  riguardo
 stabiliti  dalla  legge di delegazione se reato contemplato dall'art.
 152 del citato t.u.l.p.s. e' una contravvenzione laddove  chiaramente
 nel  punto  32  citato  ai  fini  della  fissazione  dei  criteri per
 l'esercizio della facolta' di arresto in  flagranza  da  parte  della
 p.g. si fa esclusivo riferimento a delitti e cio' sia nella prima che
 nella seconda  parte  poiche'  il  potere  conferito  al  legislatore
 delegato di stabilire casi di arresto facoltativo anche per reati che
 sono punibili con pena non  inferiore  nel  massimo  a  tre  anni  e'
 riferita esclusivamente ai delitti. E' pacifico che la violazione dei
 limiti della legge  di  delegazione  si  risolva  in  una  violazione
 dell'art.  76  della  costituzione  che  stabilisce  le condizioni di
 legittimita' della delegazione (e  cioe'  che  essa  si  riferisca  a
 "oggetti  definiti)";  che  sia  limitato  il tempo entro il quale il
 potere delegato puo'  esercitarsi,  che  siano  indicati  principi  e
 criteri direttivi, che destinatario della delega sia il governo).
    In  definitiva il preciso rispetto dei limiti costituzionali posti
 dalla legge di delegazione costituisce condizione  di  validita'  del
 decreto  delegato in riferimento e in base alla necessita', implicito
 nell'art. 76 della Costituzione, del loro rispetto.
    Vi   e',   altresi',  da  aggiungere  che  risulta  in  ogni  caso
 inspiegabile la disposizione di cui all'art. 224  delle  disposizioni
 di  attuazione  secondo  le  quali trascorsi due anni dall'entrata in
 vigore del c.p.p. non si potra' piu' procedere  all'arresto  ex  art.
 152 del t.u.l.p.s.
    Per  le  considerazioni  svolte  la  questione deve essere portata
 all'esame della Corte costituzionale.