IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 1º settembre 1988, da Cappelletto Ilario, assistito dal procuratore domiciliatario avv. G. Morisi per mandato al ricorso, ricorrente, contro l'A.C.T.V., assistito dal procuratore domiciliatario avv. A. Cagnato per mandato alla comparsa di costituzione, convenuto. Oggetto: differenze retributive. Con ricorso depositato il 1º settembre 1988 Cappelletto Ilario conveniva in giudizio l'A.C.T.V. azienda del consorzio trasporti veneziani al fine di vedere riconosciuto il suo diritto al godimento delle ferie annuali nell'ambito dell'anno lavorativo, premesso che aveva fatto la richiesta di godere dei giorni di ferie residue spettantegli nell'anno in corso e che l'azienda non gli aveva mai dato alcuna risposta, cosicche' al fine di poter concretamente esercitare il proprio diritto, era stato costretto ad assentarsi per ferie, negli ultimi giorni dell'anno, senza il consenso della azienda stessa. Nel costituirsi in giudizio l'A.C.T.V. rilevava la infondatezza della domanda, assumendo che il diritto al godimento delle ferie necessitava sempre del consenso della azienda, che invece nella fattispecie non era stato dato per esigenze di servizio. Nel corso del procedimento la difesa dell'azienda chiariva che la legittimita' della propria condotta trovava fondamento nell'art. 22, penultimo comma, allegato A), al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, che cosi' recita "I congedi richiesti dall'agente durante l'annata e non potuti usufruire per esigenze di servizio vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno successivo". Da tale norma risultava chiaro che l'azienda aveva il diritto di far godere ai propri dipendenti, per ragioni di servizio, le ferie annuali anche oltre il decorso dell'anno purche' entro il trimestre successivo. Ritenuto che tale interpretazione della norma fosse corretta ma che la norma cosi' interpretata apparisse in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita al lavoratore dall'art. 36 della Costituzione che stabilisce un diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, veniva rileata d'ufficio la questione di costituzionalita' della norma sopraindicata in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Si osserva infatti come dopo le due sentenze della Corte costituzionale n. 66/1963 e n. 16/1969 che hanno stabilito il diritto dei lavoratori subordinati alla ferie annuali anche nell'ambito dei rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno il principio della "postannualita'" sia stato sostituito da quello della "intro annualita'" con la inconstestabile conseguenza che le ferie devono esserese sempre godute entro l'anno di lavoro e non dopo il suo compimento. La funzione dell'istituo delle ferie annuali che com'e' noto consiste nella soddisfazione di una esigenza fisiologica di riposo e di altre esigenze connesse alla vita di relazione ed allo svolgimento della personalita' del lavoratore e' stata ritenuta di primaria importanza e meritevole di tutela costituzionale con la conseguenza che eventuali altri interessi pur rilevanti devono esservi subordinati. Non puo' invero dubitarsi del fatto che le esigenze di un pubblico servizio che quello dei trasporti, siano meritevoli di attenzione e che l'azienda debba predisporre ogni mezzo ed organizzare il lavoro e le ferie dei dipendenti in modo da garantire sempre nell'arco dell'intero anno un servizio adeguato alle necessita' degli utenti; ma e' egualmente indubbio che, essendo tutte le esigenze organizzative del servizio conosciute o conoscibili dalla azienda medesima fin dall'inizio dell'anno, essa abbia la possibilita' di organizzare e distribuire il lavoro e le ferie dei dipendenti in modo da garantire contestualmente la funzionalita' del servizio e il concreto esercizio del diritto alle ferie annuali spettanti ai propri dipendenti. Solo delle eventuali imprevedibili od impreviste esigenze sopravvenute potrebbero giustificare un sacrificio del diritto in questione, mentre le ordinarie e programmabile esigenze devono trovare adeguata soddisfazione senza che cio' comporti limitazioni al diritto dei lavoratori di godere, nei limiti temporali fissati dalla Costituzione, del periodo di riposo. La norma della cui costituzionalita' si dubita consentirebbe invece normalmente data la generica dizione usata "esigenze di servizio" di sacrificare il diritto alle ferie annuali, attribuendo al datore di lavoro il diritto di procrastinare il periodo del loro godimento oltre il decorso dell'anno. Ritenuto che tale limitazione non trovi alcuna valida giustificazione e si ponga invece in contrasto con la tutela costituzionale del diritto al riposo annuale viene dichiarata d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, penultimo comma, allegato A), del r.d. 8 novembre 1931, n. 148, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.