ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti  economici
 al  personale statale in attivita' ed in quiescenza), come sostituito
 dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27
 maggio  1959,  n.  324,  recante miglioramenti economici al personale
 statale in attivita' ed in quiescenza); degli art. 3 e 38 del  d.P.R.
 29  dicembre  1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
 sulle prestazioni previdenziali a  favore  dei  dipendenti  civili  e
 militari  dello Stato), come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge
 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine  previsto  dall'articolo  1
 della  legge  6  dicembre  1979,  n.  610,  in materia di trattamento
 economico del personale civile e militare dello Stato in servizio  ed
 in   quiescenza;  norme  in  materia  di  computo  della  tredicesima
 mensilita' e di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita e  norme
 di  interpretazione  e  di  attuazione dell'articolo 6 della legge 29
 aprile 1976, n. 177, sul  trasferimento  degli  assegni  vitalizi  al
 Fondo  sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con
 ordinanza emessa il  24  giugno  1987  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  il Lazio sul ricorso proposto da Mirabile Giovanni ed
 altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, iscritta al
 n.  136  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 con ordinanza 24 giugno 1987 (pervenuta a questa  Corte  il  9  marzo
 1990),  ha  sollevato  questioni  di  legittimita' costituzionale: a)
 dell'art. 1, terzo comma, lett. b) della legge  27  maggio  1959,  n.
 324,  come  sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 -
 nella  parte  in  cui  esclude  la   computabilita'   dell'indennita'
 integrativa  speciale  agli  effetti  dell'indennita'  di  buonuscita
 erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali - in  riferimento  agli
 artt. 3, 38 e 97 della Costituzione; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificati dagli artt. 2  e  3  della
 legge  20  marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per
 cento dello stipendio annuo e delle altre indennita' ivi previste  la
 base di calcolo dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.
 ai dipendenti statali - in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' dichiarato inammissibili (e
 poi manifestamente inammissibili) questioni analoghe a quella sub a),
 censurandosi  una  scelta riservata alla discrezionalita' legislativa
 (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n. 143 e n. 189 del 1990; n. 419
 del 1989; n. 639, n. 641, n. 869, n. 1070 e n. 1072 del 1988);
      che   questa   Corte   ha   gia'   dichiarato  infondate  e  poi
 manifestamente infondate (sentenza n. 220 del 1988; ordinanze n.  639
 e n. 1072 del 1988), questioni analoghe a quella sub b);
      che  non sono stati addotti profili nuovi rispetto a quelli gia'
 esaminati;
    Visti  gli  artt.  26,  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.