IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 402/1985
 proposto  da  Dindi  Renato  rappresentato  e  difeso   dall'avvocato
 Costantino  Murgia presso il cui studio in Cagliari, via Dante n. 63,
 e' elettivamente domiciliato, contro, l'ufficio tecnico  erariale  di
 Nuoro (U.T.E.) in persona del direttore pro-tempore.
    Il  Ministero  delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore,
 entrambi rappresentati e difesi  dall'avvocatura  distrettuale  dello
 Stato,  per  l'annullamento  dei  provvedimenti  del  Ministero delle
 finanze n. prot. P1/1865 del 20 febbraio 1985  e  n.  152518  del  19
 febbraio 1985 con i quali e' stata respinta la domanda del ricorrente
 diretta ad ottenere l'ammissione agli  esami  di  idoneita'  previsti
 dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato per le amministrazioni intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 22 marzo 1988 la relazione del
 referendario Rosa Panunzio e uditi  altresi',  l'avvocato  Costantino
 Murgia  per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Lucia Salis per le
 amministrazioni resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  a  seguito  dell'entrata in vigore della legge 1º
 giugno 1977, n. 285, veniva assunto con la qualifica di impiegato non
 di  ruolo presso il Ministero delle finanze, ufficio tecnico erariale
 di Nuoro.
    Non  avendo lo stesso superato l'esame di idoneita' necessario per
 essere immesso nei ruoli della p.a., cessava dal rapporto  di  lavoro
 per  risoluzione del contratto, a suo tempo stipulato, con decorrenza
 30 novembre 1982.
    Successivamente interveniva la legge 22 dicembre 1984, n. 894, che
 prorogava i contratti  stipulati  dalle  amministrazioni  statali  ai
 sensi  della  legge n. 285/1977, consentendo a coloro che non avevano
 superato  il  primo  esame,  la  partecipazione  ad  altro  esame  di
 idoneita', previa la frequenza di un apposito corso di formazione.
    Il  ricorrente  chiedeva,  pertanto,  di  poter partecipare a tale
 corso, ma l'istanza veniva  rigettata  dal  Ministero  in  quanto  lo
 stesso  non  era  piu'  in servizio alla data del 31 maggio 1984 come
 espressamente richiesto dalla legge.
    Contro   tale   provvedimento,   l'interessato   propone   ricorso
 giurisdizionale, deducendo il seguente motivo di censura:  Violazione
 dell'art.    3    della   Costituzione;   la   determinazione   della
 amministrazione e' stata assunta in forza del disposto  normativo  di
 cui  alla  legge 22 dicembre 1984, n. 894. Tale norma, prevedendo che
 solo i dipendenti in servizio alla data del 31 maggio 1984  potessero
 usufruire  del beneficio di ripetere l'esame di idoneita' sarebbe del
 tutto  irragionevole,   in   quanto   creerebbe   una   inammissibile
 discriminazione  fra coloro che, per puro caso, hanno cessato la loro
 attivita'  lavorativa  prima   del   suddetto   termine,   per   aver
 l'amministrazione  espletato i concorsi di idoneita' in tempi rapidi,
 e coloro che invece, per lungaggini nello svolgimento  dei  concorsi,
 si trovavano ancora in servizio alla data del 31 maggio 1984.
    Chiede,  pertanto,  il  ricorrente  che  il  tribunale sospenda il
 presente giudizio e promuova dinnanzi alla  Corte  costituzionale  la
 questione di legittimita' costituzionale della legge citata.
    Si  e'  costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, in difesa
 delle amministrazioni intimate, che,  con  memoria  nei  termini,  ha
 controdedotto  alle  tesi avversarie chiedendo il rigetto del ricorso
 con vittoria di spese.
    Con  memoria  del  10  marzo  1988, il difensore del ricorrente ha
 ribadito le tesi difensive gia' proposte con l'atto  introduttivo  ed
 ha insistito per l'accoglimento del gravame.
    Con  ordinanza  n.  49/1985, il tribunale ha accolto la domanda di
 sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
    Alla  pubblica udienza del 22 marzo 1988, presenti i patroni delle
 parti, la causa e' stata assunta in decisione dal tribunale.
                             D I R I T T O
    Con   il   ricorso  indicato  in  epigrafe  il  ricorrente  deduce
 l'illegittimita'  derivata  del   provvedimento   impugnato   perche'
 adottato in ossequio all'articolo unico della legge 22 dicembre 1984,
 n. 894, ritenuto costituzionalmente illegittimo.
    La  legge citata prevede che i giovani assunti a suo tempo in base
 alla legge 1º giugno 1977,  n.  285,  che  abbiano  sostenuto  e  non
 abbiano  superato l'esame di idoneita' disciplinato dall'art. 26- ter
 del d.-l.  30  dicembre  1979,  n.  663,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, siano ammessi, a domanda,
 a partecipare "ad un esame di idoneita' da sostenere  al  termine  di
 appositi  corsi  di  formazione della durata massima di quattro mesi,
 per l'immissione nei ruoli  delle  rispettive  amministrazioni  nella
 qualifica  iniziale  della carriera immediatamente inferiore a quella
 per la quale non hanno superato l'esame di idoneita'".
    La  stessa legge prevede che possano usufruire di questo beneficio
 soltanto i dipendenti "in servizio alla data  del  31  maggio  1984";
 mentre,  per  coloro  che  prestino servizio "alla data di entrata in
 vigore della legge (14 gennaio 1985),  e'  prevista  la  proroga  dei
 contratti   stipulati   ai  sensi  della  legge  n.  285/1977,  "fino
 all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione  ed
 alla approvazione della relativa graduatoria".
    Per  i  dipendenti  in  servizio  al  31 maggio 1984, stante anche
 l'ulteriore riferimento dell'ultimo comma ai  dipendenti  "ancora  in
 servizio" devono intendersi anche quelli cessati dal servizio dopo il
 31 maggio 1984, e, comunque,  non  piu'  in  servizio  alla  data  di
 entrata in vigore della legge.
    Il  legislatore,  quindi, per un verso dispone che vengano ammessi
 ad un nuovo giudizio di idoneita' soltanto i dipendenti  in  servizio
 alla  data del 31 maggio 1984, per altro verso proroga i contratti di
 coloro che prestavano servizio alla data di entrata in  vigore  della
 legge stessa.
    Il  ricorrente  versa  nella  situazione  di  essere  cessato  dal
 servizio con decorrenza 30 novembre  1982  (non  avendo  superato  il
 primo esame di idoneita'), per cui non gli poteva venire applicato il
 beneficio della ammissione al nuovo esame di idoneita'  per  il  solo
 fatto di non essere in servizio alla data suddetta.
    Di fronte alla scelta del legislatore che chiaramente intende dare
 una possibilita' di recupero a coloro che non avevano superato per la
 prima volta l'esame di idoneita', appare al colleggio contraddittorio
 e comunque non comprensibile  la  individuazione  di  una  data,  che
 consente  la partecipazione ai suddetti esami solo a coloro che erano
 in servizio alla data  del  31  maggio  1984  ancorche'  cessati  dal
 servizio  all'entrata  in  vigore  della  legge, e non anche a quelli
 sollevati dal servizio prima di detta data.
    Invero  non  potrebbe  essere  contestata  la ragionevolezza della
 norma laddove avesse riservato il beneficio esclusivamente  a  coloro
 che  fossero  stati  in servizio alla data di entrata in vigore della
 legge in questione (14 gennao 1985),  al  fine  di  salvaguardare  la
 "continuita'"  del  servizio stesso e di non perdere professionalita'
 ormai   acquisite    e    funzionalmente    inserite    nell'apparato
 amministrativo dello Stato.
    Cosi'  operando  il  legislatore  da un lato avrebbe conseguito la
 doppia finalita' di consentire ai "giovani" di conservare il posto di
 lavoro   e   dall'altro   all'amministrazione   di  non  trovarsi  in
 difficolta' per  la  contemporanea  cessazione  dal  servizio  di  un
 notevole numero di dipendenti.
    Suscita   non  poche  perplessita',  invece,  la  concessione  del
 beneficio ai dipendenti che erano cessati dal servizio  diversi  mesi
 prima  dell'entrata in vigore della legge, ma dopo il 31 maggio 1984,
 operando una incomprensibile discriminazione nei confronti di  quelli
 cessati dal servizio in un tempo precedente.
    Ora  se  la  ratio  della prescrizione normativa non risiede nella
 opportunita' di salvaguardare  la  continuita'  lavorativa,  come  si
 deduce dal fatto che il beneficio viene concesso anche a soggetti non
 piu' in servizio, non si intende perche' il  legislatore  abbia,  con
 l'indicare  una  data  perentoria,  differenziato fra loro situazioni
 sostanzialmente identiche facendo discendere dalla maggiore o  minore
 sollecitudine   dell'amministrazione  nell'espletare  i  concorsi  di
 idoneita'  e  nel  risolvere  il  rapporto  con  i  non   idonei   la
 conseguenza,  non  di  poco  conto,  che ad alcuni giovani (quelli in
 servizio  presso  le  amministrazioni  meno  sollecite),  viene  data
 l'opportunita'  di  recuperare il posto di lavoro ormai perso, mentre
 ad altri (in servizio presso amministrazioni  piu'  sollecite)  viene
 negata.
    Ritiene  il  collegio  che  in tale determinazione del legislatore
 possa ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della  Costituzione,  per
 il  fatto  che  non  e' stata assicurata eguaglianza di trattamento a
 soggetti che,  sostanzialmente,  versavano  in  identiche  condizioni
 soggettive  ed  oggettive;  e la diversita' di trattamento non appare
 fondata su un riconoscibile criterio di ragionevolezza.
    Poiche'  i provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla
 suddetta norma di legge, la eventuale declaratoria di  illegittimita'
 di  questa  non  potrebbe  non  riflettersi  sulla loro validita'; il
 prospettato problema di costituzionalita' e' dunque -  oltreche'  non
 manifestamente infondato - rilevante ai fini del decidere.
    Il  collegio, pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatezza
 e la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso in  esame,  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo unico della
 legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui stabilisce che  il
 beneficio  della  ripetibilita'  dell'esame di idoneita' sia concesso
 solo a dipendenti in servizio a una certa data, in relazione all'art.
 3  della  Costituzione,  sospeso  il  giudizio  in  corso, rimette la
 questione stessa  all'esame  della  Corte  costituzionale,  ai  sensi
 dell'art.   134   della   Costituzione,   dell'art.   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge  11  mnarzo
 1953, n. 87.