IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 402/1985 proposto da Dindi Renato rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Murgia presso il cui studio in Cagliari, via Dante n. 63, e' elettivamente domiciliato, contro, l'ufficio tecnico erariale di Nuoro (U.T.E.) in persona del direttore pro-tempore. Il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, per l'annullamento dei provvedimenti del Ministero delle finanze n. prot. P1/1865 del 20 febbraio 1985 e n. 152518 del 19 febbraio 1985 con i quali e' stata respinta la domanda del ricorrente diretta ad ottenere l'ammissione agli esami di idoneita' previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 22 marzo 1988 la relazione del referendario Rosa Panunzio e uditi altresi', l'avvocato Costantino Murgia per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Lucia Salis per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Il ricorrente, a seguito dell'entrata in vigore della legge 1º giugno 1977, n. 285, veniva assunto con la qualifica di impiegato non di ruolo presso il Ministero delle finanze, ufficio tecnico erariale di Nuoro. Non avendo lo stesso superato l'esame di idoneita' necessario per essere immesso nei ruoli della p.a., cessava dal rapporto di lavoro per risoluzione del contratto, a suo tempo stipulato, con decorrenza 30 novembre 1982. Successivamente interveniva la legge 22 dicembre 1984, n. 894, che prorogava i contratti stipulati dalle amministrazioni statali ai sensi della legge n. 285/1977, consentendo a coloro che non avevano superato il primo esame, la partecipazione ad altro esame di idoneita', previa la frequenza di un apposito corso di formazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, di poter partecipare a tale corso, ma l'istanza veniva rigettata dal Ministero in quanto lo stesso non era piu' in servizio alla data del 31 maggio 1984 come espressamente richiesto dalla legge. Contro tale provvedimento, l'interessato propone ricorso giurisdizionale, deducendo il seguente motivo di censura: Violazione dell'art. 3 della Costituzione; la determinazione della amministrazione e' stata assunta in forza del disposto normativo di cui alla legge 22 dicembre 1984, n. 894. Tale norma, prevedendo che solo i dipendenti in servizio alla data del 31 maggio 1984 potessero usufruire del beneficio di ripetere l'esame di idoneita' sarebbe del tutto irragionevole, in quanto creerebbe una inammissibile discriminazione fra coloro che, per puro caso, hanno cessato la loro attivita' lavorativa prima del suddetto termine, per aver l'amministrazione espletato i concorsi di idoneita' in tempi rapidi, e coloro che invece, per lungaggini nello svolgimento dei concorsi, si trovavano ancora in servizio alla data del 31 maggio 1984. Chiede, pertanto, il ricorrente che il tribunale sospenda il presente giudizio e promuova dinnanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della legge citata. Si e' costituita in giudizio l'avvocatura dello Stato, in difesa delle amministrazioni intimate, che, con memoria nei termini, ha controdedotto alle tesi avversarie chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Con memoria del 10 marzo 1988, il difensore del ricorrente ha ribadito le tesi difensive gia' proposte con l'atto introduttivo ed ha insistito per l'accoglimento del gravame. Con ordinanza n. 49/1985, il tribunale ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 22 marzo 1988, presenti i patroni delle parti, la causa e' stata assunta in decisione dal tribunale. D I R I T T O Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente deduce l'illegittimita' derivata del provvedimento impugnato perche' adottato in ossequio all'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, ritenuto costituzionalmente illegittimo. La legge citata prevede che i giovani assunti a suo tempo in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, che abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneita' disciplinato dall'art. 26- ter del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, siano ammessi, a domanda, a partecipare "ad un esame di idoneita' da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneita'". La stessa legge prevede che possano usufruire di questo beneficio soltanto i dipendenti "in servizio alla data del 31 maggio 1984"; mentre, per coloro che prestino servizio "alla data di entrata in vigore della legge (14 gennaio 1985), e' prevista la proroga dei contratti stipulati ai sensi della legge n. 285/1977, "fino all'espletamento delle operazioni relative al corso di formazione ed alla approvazione della relativa graduatoria". Per i dipendenti in servizio al 31 maggio 1984, stante anche l'ulteriore riferimento dell'ultimo comma ai dipendenti "ancora in servizio" devono intendersi anche quelli cessati dal servizio dopo il 31 maggio 1984, e, comunque, non piu' in servizio alla data di entrata in vigore della legge. Il legislatore, quindi, per un verso dispone che vengano ammessi ad un nuovo giudizio di idoneita' soltanto i dipendenti in servizio alla data del 31 maggio 1984, per altro verso proroga i contratti di coloro che prestavano servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa. Il ricorrente versa nella situazione di essere cessato dal servizio con decorrenza 30 novembre 1982 (non avendo superato il primo esame di idoneita'), per cui non gli poteva venire applicato il beneficio della ammissione al nuovo esame di idoneita' per il solo fatto di non essere in servizio alla data suddetta. Di fronte alla scelta del legislatore che chiaramente intende dare una possibilita' di recupero a coloro che non avevano superato per la prima volta l'esame di idoneita', appare al colleggio contraddittorio e comunque non comprensibile la individuazione di una data, che consente la partecipazione ai suddetti esami solo a coloro che erano in servizio alla data del 31 maggio 1984 ancorche' cessati dal servizio all'entrata in vigore della legge, e non anche a quelli sollevati dal servizio prima di detta data. Invero non potrebbe essere contestata la ragionevolezza della norma laddove avesse riservato il beneficio esclusivamente a coloro che fossero stati in servizio alla data di entrata in vigore della legge in questione (14 gennao 1985), al fine di salvaguardare la "continuita'" del servizio stesso e di non perdere professionalita' ormai acquisite e funzionalmente inserite nell'apparato amministrativo dello Stato. Cosi' operando il legislatore da un lato avrebbe conseguito la doppia finalita' di consentire ai "giovani" di conservare il posto di lavoro e dall'altro all'amministrazione di non trovarsi in difficolta' per la contemporanea cessazione dal servizio di un notevole numero di dipendenti. Suscita non poche perplessita', invece, la concessione del beneficio ai dipendenti che erano cessati dal servizio diversi mesi prima dell'entrata in vigore della legge, ma dopo il 31 maggio 1984, operando una incomprensibile discriminazione nei confronti di quelli cessati dal servizio in un tempo precedente. Ora se la ratio della prescrizione normativa non risiede nella opportunita' di salvaguardare la continuita' lavorativa, come si deduce dal fatto che il beneficio viene concesso anche a soggetti non piu' in servizio, non si intende perche' il legislatore abbia, con l'indicare una data perentoria, differenziato fra loro situazioni sostanzialmente identiche facendo discendere dalla maggiore o minore sollecitudine dell'amministrazione nell'espletare i concorsi di idoneita' e nel risolvere il rapporto con i non idonei la conseguenza, non di poco conto, che ad alcuni giovani (quelli in servizio presso le amministrazioni meno sollecite), viene data l'opportunita' di recuperare il posto di lavoro ormai perso, mentre ad altri (in servizio presso amministrazioni piu' sollecite) viene negata. Ritiene il collegio che in tale determinazione del legislatore possa ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, per il fatto che non e' stata assicurata eguaglianza di trattamento a soggetti che, sostanzialmente, versavano in identiche condizioni soggettive ed oggettive; e la diversita' di trattamento non appare fondata su un riconoscibile criterio di ragionevolezza. Poiche' i provvedimenti impugnati si fondano esclusivamente sulla suddetta norma di legge, la eventuale declaratoria di illegittimita' di questa non potrebbe non riflettersi sulla loro validita'; il prospettato problema di costituzionalita' e' dunque - oltreche' non manifestamente infondato - rilevante ai fini del decidere. Il collegio, pertanto, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui stabilisce che il beneficio della ripetibilita' dell'esame di idoneita' sia concesso solo a dipendenti in servizio a una certa data, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sospeso il giudizio in corso, rimette la questione stessa all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge 11 mnarzo 1953, n. 87.