IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Del Bergiolo Aldo; Preso atto: della richiesta dell'imputato di definizione del processo col rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del c.p.p.; del mancato consenso del p.m. a tale richiesta, la quale pertanto non puo' essere accolta; Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale - sollevata dal difensore dell'imputato - di detto artt. 438 nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del p.m., e non prevede alcun controllo del giudice su tale potere vincolante; Ritenuto che l'eccezione sia rilevante in quanto da tale mancato consenso discende per l'imputato l'improbabilita' di far valere la menzionata richiesta con le previste garanzie giurisdizionali, e di beneficiare della correlativa diminuente; Ritenuto altresi' che l'eccezione non sia manifestamente infondata, in quanto le norme di che trattasi appaiono in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione, purche' consentono disparita' di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m. presta il consenso e quello per il quale lo nega, senza che tale disparita' sia giustificata da una oggettiva diversita' tra i due casi; con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, perche' la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta definitivamente alla valutazione del giudice, non essendo prevista la possibilita' di ritenere fondata la richiesta dell'imputato e ingiustificato il dissenso del p.m. dopo la chiusura del dibattimento, diversamente da quanto stabilito dall'art. 448, primo comma, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti; con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perche' prevedono un potere del p.m., che comprime il potere giurisdizionale del giudice, impedendo a questo di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del c.p.p., anche qualora ritenga ingiustificato il diniego del consenso del p.m.; con l'art. 111 della Costituzione, perche' fanno dipendere dal diniego del p.m. l'impossibilita' di adottare il rito abbreviato e di applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., senza che il giudice debba pronunciarsi su tale mancata applicazione e con la conseguenza che tale decisione resta altresi' sottratta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione;