IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    L'art.  2.8  della  legge delega n. 81/1987 recepisce il principio
 che la verbalizzazione degli atti del processo  dovra'  avvenire,  in
 ogni  fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e
 con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una  integrale  e  fedele
 trasposizione delle parole adoperate dalle parti.
    Rimarra'  affidato  alla discrezionalita' del giudice adottare una
 diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla  loro
 semplicita'   o   limitata   rilevanza,  nonche'  in  relazione  alla
 contingente indisponibilita' di mezzi o ausiliari tecnici.
    Non  sembra  che  il  legislatore  delegato  si  sia attenuto alla
 direttiva del legislatore delegante, in quanto  non  ha  previsto  la
 verbalizzazione  mediante  mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase
 del procedimento, ma l'ha limitata  alla  sola  fase  dibattimentale,
 precludendo  al  giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi
 tecnici  idonei  ad  una  integrale  verbalizzazione  delle   proprie
 operazioni  anche  quando  la complessita' del caso consiglierebbe il
 ricorso a tale strumento.  Si  noti  che  l'uso  della  registrazione
 fonografica  o audiovisiva potrebbe rivestire particolare utilita' in
 sede di convalida dell'arresto o del fermo, incombente che  segue  le
 forme  dell'udienza  preliminare,  in  quanto in tale sede si procede
 normalmente al primo  interrogatorio  dell'imputato  e  ad  eventuali
 confronti. Il richiamo al solo secondo comma dell'art. 140 del c.p.p.
 elimina ogni dubbio al riguardo (vedi art.  420,  quinto  comma,  del
 c.p.p.).
    Pare  doversi da cio' desumere che per fasi processuali differenti
 da  quella  dibattimentale  (e  dall'incidente  probatorio   che   la
 anticipa)  e'  vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non sia
 meramente riassuntiva.
    Puo' peraltro darsi il caso, come nella fattispecie, che l'udienza
 di convalida ovvero l'udienza preliminare, a  seguito  dell'esercizio
 del  diritto alla prova legittimamente esercitato dalle parti, assuma
 i  caratteri  della  complessita'  e  che  una  verbalizzazione   non
 riassuntiva delle dichiarazioni delle parti risulti opportuna ai fini
 sia dell'esercizio  del  diritto  di  difesa,  sia  della  speditezza
 processuale e dell'attendibilita' stessa dell'atto.
    Non  a  caso  il  modello  ministeriale  predisposto per l'udienza
 preliminare  prevede  il  caso,  in   evidente   contrasto   con   la
 disposizione  di  legge,  che  il  giudice  disponga  l'assistenza di
 personale   idoneo   per   l'azionamento   dei   mezzi   tecnici   di
 verbalizzazione integrale e letterale.
    Rilevante  e  non  manifestamente  infondata  appare,  quindi,  la
 qestione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, quinto  comma,
 del  c.p.p.  nella  parte  in cui prevede che il verbale dell'udienza
 preliminare sia sempre ed in ogni caso redatto in  forma  riassuntiva
 ai sensi dell'art. 140, secondo comma, del c.p.p., anziche' demandare
 alla  valutazione  del  giudice  se  far  luogo  a  tale   forma   di
 verbalizzazione  ovvero  alla  registrazione  su nastro ovvero ancora
 alla registrazione in fonotipia dell'udienza medesima.
    E'  noto  che,  per  opinione  pacifca,  le violazioni della legge
 delega integrano gli estremi dell'illegittimita'  costituzionale  per
 violazione dell'art. 76 della Carta costituzionale e che la questione
 appare  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,   non   essendo
 dubitabile, sulla scorta della lettura dei due testi normativi (legge
 delega e legge delegata) che la direttiva del  legislatore  delegante
 e'  stata  disattesa  e l'ambito di applicazione della documentazione
 strumentale degli atti del processto e' stata ristretta ad  una  sola
 fase,  quella dibattimentale, anziche' essere prevista per ogni fase.
    Ricorrono   quindi   i   presupposti   per   investire   la  Corte
 costituzionale  dell'esame  della  questione,  la  quale  non  appare
 manifestamente infondata.