IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
     Letti  gli atti del procedimento n. 128/1989 r.g.i.p. a carico di
 Guccione Massimiliano nato a Palermo il 6 luglio  1969,  imputato  di
 mancanza  alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) perche' chiamato alle
 armi per adempiere il servizio militare di leva a mezzo  di  pubblici
 manifesti affissi il 29 settembre 1988, ometteva senza giusto motivo,
 di presentarsi al d.m. di Palermo il  2  maggio  1989  e  nei  cinque
 giorni successivi e sino al 4 aprile 1990.
                             O S S E R V A
    Con  sentenza  n.  409/1989,  la  Corte  costituzionale ha sancito
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  secondo  comma,  della
 legge  15  dicembre  1972,  n. 772, come sostituito dall'art. 2 della
 legge 24 dicembre 1974, n. 695, nella parte in cui determina la  pena
 edittale  ivi  comminata nella misura minima di anni due anzicche' in
 quella di mesi sei e, nella massima  di  anni  quattro  anzicche'  in
 quella  di  anni due, cosi' come avviene per il reato di cui all'art.
 151 del c.p.m.p.
    La  Corte  ha  ritenuto doversi applicare la medesima sanzione per
 entrambi i reati poiche' "i comportamenti previsti dalle due  ipotesi
 criminose  ledono,  con  modalita'  analoghe lo stesso bene giuridico
 (...) e che e' identico il rimprovero di colpevolezza che si muove ai
 soggetti  attivi  dei  due  delitti". Nell'articolata motivazione, la
 Corte esamina funditus anche la questione concernente l'asserita  (da
 parte  dei  Giudici  rimettenti)  disparita'  di  trattamento  tra  i
 condannati per rifiuto del servizio militare e  quelli  per  mancanza
 alla chiamata: i primi vedono estinto l'obbligo del servizio militare
 ai sensi del terzo comma  dell'art.  8  della  legge  citata,  per  i
 secondi  l'obbligo  permane, nulla disponendo in tal senso l'art. 151
 della c.p.m.p. Tale diversa disciplina  e'  stata  ritenuta  aderente
 alla  Costituzione  ed  in  particolare  al  principio di uguaglianza
 sancito dall'art. 3.
    Non  sembra  opportuno  richiamare  qui  anche  soltanto  i  punti
 salienti della  motivazione  poiche'  non  riguarda  il  procedimento
 odierno.  La  questione  che  si  ritiene  necessario  sottoporre  al
 giudizio della Corte riguarda, invece, la mancata analoga  previsione
 per  gli imputati o condannati per il reato di mancanza alla chiamata
 della disciplina prevista dal quinto  e  settimo  comma  dell'art.  8
 della legge citata. In particolare, l'imputato o il condannato per il
 reato di cui al primo comma dell'art. 8 ha la facolta' di  presentare
 domanda   per   prestare  servizio  civile  o  militare  non  armato;
 l'imputato od il condannato ai sensi del secondo comma  possono  fare
 domanda per essere arruolati nelle Forze armate.
    In  entrambe  le  ipotesi, se il Ministro della difesa accoglie le
 domande, l'imputato vedra' estinto il reato  a  lui  ascritto  ed  il
 condannato vedra' cessare gli effetti penali della condanna.
    Sulla  particolare  disciplina,  la Corte ha gia' fornito adeguata
 spiegazione  e,  in  particolare,  ha  osservato  che  "anche   nella
 situazione  prevista  dal  secondo  comma  dell'art. 8 della legge in
 discussione, la pena deve perseguire, come  di  regola,  il  recupero
 alla  comunita'  del  deviante:  anzi,  il  fatto  che  ai  sensi del
 precitato  art.  8,  quarto,  quinto,  sesto  e  settimo  comma,   il
 condannato  possa  anche  durante  l'esecuzione  della pena detentiva
 proporre domanda di essere arruolato nelle Forze armate o  di  essere
 ammesso  al servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo
 civile e che l'accoglimento delle predette  domande,  nell'estinguere
 il  reato,  fa  cessare,  se vi e' stata condanna, l'esecuzione della
 pena, dimostra che l'interesse dello  Stato  al  'recupero'  ed  alla
 'rieducazione'  del  reo, e', nella situazione in esame, realmente ed
 intensamente perseguito".
    Se  cio'  e' vero, ed a meno di voler considerare che lo Stato non
 abbia in altre fattispecie, reale ed intenso  interesse  al  recupero
 del  reo,  non risponde al criterio di uguaglianza la mancata analoga
 disciplina per i mancanti alla chiamata che hanno dato  sicuro  segno
 di  ravvedimento  e  cioe'  quegli  imputati  o  condannati  ai sensi
 dell'art. 151 del c.p.m.p. che risultino incorporati.
    La  mancata  previsione di detta possibilita' anche per i mancanti
 alla chiamata non trova, pertanto, fondamento in  alcuna  motivazione
 logica,  ne'  appare  giustificabile con il semplice riferimento alla
 libera scelta del legislatore; essa, infatti, appare censurabile  sia
 in  riferimento  al  principio  di  uguaglianza  (si  richiama quanto
 stabilito dalla Corte nella sentenza n. 409/1989; "... non  puo'  non
 sottolinearsi  la lesione, con analoghe modalita' oggettive, da parte
 di entrambi i fatti delittuosi, di uno stesso bene  giuridico"),  sia
 in  riferimento  all'art. 27, terzo comma, della Costituzione secondo
 cui la pena  deve  tendere  a  rieducare  il  condannato  laddove  il
 mancante  alla chiamata gia' incorporato ha gia' fornito sicuro segno
 di ravvedimento.
    Ne'   la   diversita'   della  disciplina  puo'  ricercarsi  nella
 diversita' delle motivazioni che determinano coloro che rifiutano  il
 servizio militare di leva rispetto ai mancanti alla chiamata; sarebbe
 veramente  iniquo,  se  il   legislatore   valutasse   con   maggiore
 benevolenza  chi  si sottrae ai suoi doveri per convinzioni attinenti
 ad un ideale filosofico rispetto a chi viola la norma penale  perche'
 costretto da necessita' piu' cogenti (emigrazione, conviventi e figli
 naturali non riconosciuti da mantenere etc.).
    Infine,  poiche'  con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo c.p.p. e'
 possibile aversi una pluralita' di condanne anche per i mancanti alla
 chiamata  (la  norma  del  nuovo  codice che impone la chiusura delle
 indagini preliminari entro i sei mesi, obbliga a celebrare i processi
 anche  per  i  reati di assenza, sebbene questa non sia eventualmente
 cessata; cio' non era possibile vigente l'art. 377 del  c.p.m.p.  che
 deve  intendersi  abrogato),  risponderebbe a criterio di uguaglianza
 che anche a costoro, cosi' come previsto dai commi quinto e  settimo,
 venga  concesso  l'incentivo al "ravvedimento" consistente nel vedere
 estinto il reato o cessati gli effetti della  condanna  nel  caso  di
 incorporazione.
    Cio'  premesso  e cosi' prospettata, la questione appare rilevante
 ai fini del procedimento penale  in  esame,  trattandosi  di  giovane
 imputato di mancanza alla chiamata gia' in servizio militare di leva,
 e non manifestamente infondata;