IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 935/1988 da
Baglieri Concetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella
Balsamo e Giuseppina Amenta presso il cui studio e' elettivamente
domiciliata in Catania, via Umberto n. 296, contro il Ministero della
pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore e il
provveditorato agli studi di Siracusa, in persona del provveditore
pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale
dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, per l'annullamento
del provvedimento n. 2262/D 3.a. del 25 febbraio 1988 del
provveditore agli studi di Siracusa, e per l'accertamento del diritto
della ricorrente al mantenimento in servizio fino al raggiungimento
del settantesimo anno di eta';
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 26 maggio 1989 la relazione del
referendario dott. Francesco Scano, e udito, per la ricorrente,
l'avv. A. Balsamo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
La ricorrente, nata l'11 novembre 1923, e' stata assunta nel ruolo
degli insegnanti elementari con decorrenza, agli effetti giuridici,
dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
Negli anni precedenti aveva prestato servizio come supplente,
presso una scuola materna privata (dall'anno scolastico 1967-68
all'anno scolastico 1975-76) e come incaricata a tempo indeterminato
in qualita' di assistente di scuola materna dal 6 aprile 1977 (con
decorrenza giuridica dal 1º settembre 1976), presso il circolo di
Castelfiorentino.
In data 27 gennaio 1981 aveva presentato domanda al provveditorato
agli studi di Siracusa per il riscatto del servizio pre-ruolo.
Infine con istanza del 12 maggio 1987 la medesima ricorrente,
signora Baglieri, chiedeva al provveditore agli studi di Siracusa di
essere mantenuta in servizio fino al compimento del settantesimo anno
di eta' al fine di raggiungere il numero di anni di servizio per il
raggiungimento del minimo della pensione ai sensi dell'art. 13 della
legge 30 luglio 1973, n. 477.
Col provvedimento impugnato il provveditore agli studi di Siracusa
rigettava la predetta istanza perche' la signora Baglieri non era in
servizio alla data del 1º ottobre 1974.
Avverso il provvedimento impugnato l'interessata fa valere due
motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30
luglio 1973, n. 477 e degli artt. 40 e 147 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092.
La ricorrente andava mantenuta in servizio fino al raggiungimento
del settantesimo anno di eta' in quanto alla data del 1º ottobre 1974
era da considerare in servizio in virtu' del riconoscimento agli
effetti pensionistici del servizio pre-ruolo;
2) eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, carenza
assoluta di motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30 luglio
1973, n. 477, in relazione all'art. 40 del d.P.R. 29 dicembre 1979,
n. 1032; violazione della circolare ministeriale n. 247 dell'11
ottobre 1973.
Il provveditore avrebbe dovuto considerare anche il servizio
prestato dalla ricorrente presso la scuola materna privata, al fine
di verificare se la stessa potesse o meno essere considerata in
servizio alla data del 1º ottobre 1974.
Le amministrazioni intimate hanno dedotto l'infondatezza del
ricorso chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 26 maggio 1989 la causa e' passata in
decisione.
D I R I T T O
1. - Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' del
personale, ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole
statali di ogni ordine e grado e' disciplinato dall'art. 15 della
legge 30 luglio 1973, n. 477 e dall'art. 109, primo comma, del d.P.R.
31 maggio 1974, n. 417.
L'art. 15 della legge n. 477/1973 cosi' dispone: "A decorrere dal
1º ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della
scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene al 1º
ottobre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'.
Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in
servizio al 1º ottobre 1974 che, per effetto del disposto del comma
precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di
eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente
richiesto per il massimo della pensione e' consentito rimanere in
servizio sul richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al
conseguimento dell'anzianita' minima per la quiescenza anche al
personale che, in servizio al 1º ottobre 1974, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione".
Con sentenza n. 207 del 9 luglio 1986 la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art.
15 citato, limitatamente alle parole "fino al conseguimento
dell'anzianita' minima per la quiescenza".
Con il primo comma dell'art. 15 della legge n. 477/1973, il
legislatore ha voluto uniformare la normativa del collocamento a
riposo per limiti di eta' del personale insegnante, eliminando i
regimi differenziati all'epoca esistenti tra le varie categorie di
docenti.
Infatti, prima che fosse introdotta la nuova disciplina unitaria,
i docenti delle scuole secondarie erano collocati a riposo, qualunque
fosse la loro anzianita' di servizio, al termine dell'anno scolastico
in cui compivano il settantesimo anno di eta' (legge 7 giugno 1951,
n. 500).
Viceversa per gli insegnanti elementari il collocamento a riposo
era previsto a decorrere dal 30 settembre successivo al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta' (art. 1 della legge 15 febbraio
1958, n. 46 ed articolo unico della legge 9 agosto 1954, n. 637).
Parimenti per il personale non docente delle scuole statali il
collocamento a riposo era previsto al compimento del
sessantacinquesimo anno (art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio
1958, n. 46).
Allorche' il limite di eta' per la permanenza in servizio e' stato
unificato per tutto il personale scolastico a sessantacinque anni, il
legislatore, al fine di non pregiudicare la posizione di coloro che
contavano di essere collocati in pensione al compimento del
settantesimo anno, ha introdotto delle particolari disposizioni
(secondo e terzo comma dell'art. 15 della legge n. 477/1973), in
forza delle quali e' stato consentito a tutti i docenti ed i non
docenti, in servizio al 1º ottobre 1974, di continuare a svolgere la
loro attivita' lavorativa:
a) fino a maturare il periodo di servizio richiesto per il
massimo della pensione e comunque non oltre al settantesimo anno;
b) fino al settantesimo anno, ove al compimento del
sessantacinquesimo anno non fosse stato raggiunto il numero di anni
richiesto per il minimo della pensione.
A ben vedere, tenuto conto della pregressa normativa, tale
particolare regime di favore avrebbe dovuto essere previsto soltanto
per i docenti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado,
contemplati dalla legge 7 giugno 1951, n. 500.
Invece il legislatore ha esteso le c.d. norme transitorie anche
agli insegnanti elementari e delle scuole materne, nonche' ai non
docenti, per i quali il collocamento a riposo al compimento del
sessantacinquesimo anno non costituiva un quid novi.
L'art. 109, primo comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (emanato
dal Governo in forza della delega contenuta nella legge n. 477/1973)
si e' limitato a prevedere che il personale docente "e' collocato a
riposo, per raggiunti limiti di ea', dal 1º ottobre successivo alla
data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'" omettendo di
richiamare le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge n.
477/1973.
Analogamente, nessuna particolare disposizioni sul collocamento a
riposo per limiti di eta' del personale non docente e' stata inserita
nel d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 (emanato dal Governo sempre in
forza della delega di cui alla legge n. 477/1973), il cui art. 39 si
e' limitato a richiamare, per quanto non previsto, le norme sullo
stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Oltre alla particolare normativa, propria del personale della
scuola, occorre individuare le disposizioni di carattere generale che
disciplinano il collocamento a riposo per limiti di eta' del
personale civile dello Stato.
L'art. 6 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120) ribadisce, al primo comma,
che tutti gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo vanno
collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
La medesima disposizione, al terzo comma, fa salve le norme che
stabiliscono limiti fissi di eta' per gli appartenenti a particolari
categorie, quelle che stabiliscono per il personale insegnante una
particolare decorrenza della cessazione dal servizio, nonche' le
norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il
raggiungimento dei limiti fissi di eta'.
2. - Richiamata la normativa in atto vigente in materia di
collocamento a riposo per limiti di eta' del personale della scuola,
la Sezione puo' ora procedere all'esame della pretesa fatta valere
dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
La signora Baglieri Concetta, insegnante elementare, nata l'11
novembre 1923, e' stata immessa in ruolo, agli effetti giuridici,
dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
Col provvedimento impugnato il provveditore agli studi di Siracusa
ha respinto la richiesta di mantenimento in servizio fino al
raggiungimento del settantesimo anno di eta', in quanto la medesima
non trovavasi in servizio alla data del 1º ottobre 1974 cosi' come
richiesto dall'art. 15 della legge n. 477/1973.
Sulla questione la sezione ha gia' avuto modo di pronunciarsi, con
la sentenza n. 205 del 3 marzo 1989, con la quale ha ritenuto che la
possibilita' del collocamento a riposo del personale docente al
compimento del settantesimo anno di eta', anziche' al
sessantacinquesimo anno di eta', e' applicato solamente ai docenti di
ruolo alla data del 1º ottobre 1974 ed a quelli con incarico a tempo
indeterminato alla medesima data.
Pertanto, considerato che alla data del 1º ottobre 1974 la
ricorrente non era in servizio di ruolo o a tempo indeterminato
(sebbene potesse vantare per il medesimo periodo un servizio non di
ruolo riscattabile agli effetti pensionistici) la sezione dovrebbe
respingere il ricorso.
3. - Tuttavia, prima di adottare una simile pronuncia, il collegio
ritiene necessario che debba essere verificata la conformita' ai
precetti costituzionali dell'art. 15, terzo comma, della legge 30
luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede il mantenimento
in servizio fino al settantesimo anno dei docenti e dei non docenti
ultrasessantancinquenni, assunti dopo il 1º ottobre 1974, i quali non
abbiano maturato l'anzianita' minima richiesta dalla legge per
ottenere il trattamento di quiescenza.
In proposito, debbono essere formulate le seguenti considerazioni.
A) Nel settore del pubblico impiego esiste una stretta
connessione tra il limite di eta' per l'assunzione dei dipendenti
pubblici ed il limite di eta' prescritto per il loro collocamento a
riposo, determinato in modo tale da garantire il conseguimento del
diritto a pensione.
La vigenza di tale principio di carattere generale puo' essere
agevolmente dimostrato raffrontando le norme vigenti in materia.
I) L'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25) consente la
partecipazione ai concorsi pubblici da parte dei candidati di eta'
non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai quaranta, nonche'
da parte di coloro che non abbiano superato gli anni quarantacinque
ed appartengono a categorie per le quali siano previste deroge da
leggi speciali.
A sua volta, l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1032, prescrive che i dipendenti che cessano dal servizio al
raggiungimento del limite di eta' hanno diritto alla pensione normale
se hanno compiuto quindici anni di effettivo servizio.
Tra queste due disposizioni esiste un'intima correlazione, dal
momento che:
a) il limite di eta' per l'assunzione e' riferito alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai
concorsi (art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
L'espletamento di un pubblico concorso richiede spesso tempi
lunghi (talvolta passano anni dalla presentazione delle domande di
partecipazione alla nomina dei vincitori) e l'amministrazione ha
facolta' di coprire i posti rimasti scoperti per rinuncia, decadenza
o dimissioni dei vincitori, nel termine di due anni dalla data di
approvazione della graduatoria (art. 8 del d.P.R. n. 3/1957).
Conseguentemente coloro che appartengono a categorie aventi titolo
all'elevazione del limite di eta' possono di fatto assumere servizio
anche dopo parecchio tempo dalla pubblicazione del bando e quindi
alla soglia dei cinquant'anni;
b) tenuto conto che il limite di eta' per il collocamento a
riposo e' costituito dal compimento del sessantacinquesimo anno, il
legislatore ha conseguentemente previsto che coloro che iniziano
l'attivita' lavorativa presso una pubblica amministrazione a quasi
cinquantanni di eta' possono conseguire il diritto a pensione con
quindici anni di effettivo servizio.
II) Allorche' disposizioni speciali hanno previsto l'assunzione
agli impieghi prescindendo dai limiti di eta' indicati dall'art. 2
del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il legislatore si e' preoccupato di
far conseguire il diritto a pensione agli interessati, elevando il
limite di eta' per il collocamento a riposo.
Cio' e' avvenuto con l'art. 13 della legge 26 dicembre 1981, n.
763 (recante la normativa organica per i profughi), che cosi'
dispone: "Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile
1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi,
in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non
abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', sono equiparati
agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 2
della detta legge.
Il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e'
riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino
alla maturazione del periodo previdenziale minimo ai fini del
conseguimento della pensione".
Con sentenza n. 1028 del 26 luglio 1988, questo tribunale, sezione
prima, ha precisato che la normativa richiamata e' coerente con la
disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato,
permettendo ai profughi, i quali al termine legale del loro rapporto
d'impiego non abbiano raggiunto un numero di anni di servizio
sufficiente per ottenere il minimo della pensione, di restare
eccezionalmente in servizio per conseguire quel diritto.
III) Un intento analogo a quello di cui all'art. 13 della legge 26
dicembre 1981, n. 763, e' stato perseguito dal legislatore anche con
l'art. 15, terzo comma, della legge n. 477/1973.
A ben vedere, tale disposizione ha natura duplice, trattandosi di:
a) norma transitoria di favore, nei confronti dei docenti delle
scuole secondarie che, collocabili a riposo al compimento del
settantesimo anno in forza della legge 7 giugno 1951, n. 500, avevano
maturato delle legittime aspettative in ordine alla maturazione del
diritto a pensione e che dalla riduzione dei limiti di eta' a
sessantacinque anni avrebbero potuto essere pregiudicati
irrimediabilmente;
b) norma volta a garantire il diritto del trattamento di
quiescenza di tutti i dipendenti della scuola statale che, assunti in
ruolo ope legis (e quindi prescindendo dai limiti di eta' di cui
all'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), non avrebbero potuto
effettuare il servizio minimo richiesto dalla legislazione sulle
pensioni, ove fossero stati mantenuti in servizio fino al
sessantacinquesimo anno.
Se il legislatore avesse perseguito unicamente la finalita' di cui
alla superiore lett. a), la norma in esame avrebbe dovuto essere
applicata limitatamente ai docenti delle scuole secondarie.
Viceversa, rilevato che l'art. 15, terzo comma, si riferisce a
tutte indistintamente le categorie del personale della scuola (ivi
compresi i docenti delle scuole materne ed elementari ed i non
docenti che, in forza della pregressa normativa, andavano collocati a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno, e' da ritenere che
l'intendimento di cui alla lett. b), sia stato prevalente,
rispondendo oltretutto ad una precisa esigenza di equita' sociale.
Il legislatore non ha tuttavia portato tale scelta alle sue
naturali conseguenze ed ha limitato il beneficio al personale in
servizio al 1º ottobre 1974.
Ad avviso del collegio, l'esclusione dal mantenimento in servizio
oltre il sessantacinquesimo anno dei docenti e dei non docenti
assunti dopo il 1º ottobre 1974 (giustificabile ove l'art. 15, terzo
comma, avesse avuto soltanto natura di norma transitoria, riferita
unicamente ai docenti delle scuole secondarie) appare irrazionale e
discriminatoria, dal momento che la disposizione in esame e' volta
prevalentemente a garantire il diritto al trattamento minimo di
pensione di tutti i dipendenti della scuola statale, anche se assunti
in ruolo dopo il superamento dei limiti di eta' indicati dalla legge
per partecipare ai pubblici concorsi.
In sostanza, con tale limitazione si e' introdotta una
ingiustificata disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici,
chiamati ad esplicare identiche funzioni, in palese violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
La diversa disciplina dell'eta' di collocamento a riposo dei
docenti e dei non docenti, a seconda che si siano trovati o meno in
servizio al 1º ottobre 1974, non appare al collegio frutto di un
ragionevole uso della discrezionalita' legislativa, poiche'
l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per
ottenere il minimo della pensione e' un interesse di tutti i
lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione.
B) Va rilevato altresi' che la Corte costituzionale, con sentenza
n. 238 del 24 febbraio-3 marzo 1988, ha posto in evidenza che
l'esigenza di mantenere eccezionalmente in servizio un impiegato per
numero di anni sufficiente per ottenere il minimo della pensione va
ricondotta, in via generale, ad un interesse tutelato dalla
Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale (art. 38,
secondo comma, della Costituzione), nei cui confronti appare perfino
indifferente la circostanza che il dipendente risulti inserito in un
rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato.
Con la medesima sentenza, la Corte costituzionale ha chiarito che
"non si puo' rinvenire nella legislazione statale un principio
consistente nel divieto assoluto di mantenere in servizio i
dipendenti che abbiano raggiunto il limite massimo dell'eta'
lavorativa legislativamente fissato per la categoria interessata. Al
contrario, il principio oggi vigente permette che l'anzidetto limite
possa essere eccezionalmente derogato a fini assicurativi o
previdenziali".
Cio', in quanto l'ordinamento deve tendere a "conferire il massimo
di effettivita' alla garanzia del diritto sociale alla pensione,
sotto forma del diritto ad una giusta retribuzione differita,
riconosciuto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione".
L'art. 15, terzo comma, della legge n. 477/1973 si pone in
contrasto con la predetta disposizione costituzionale, non
consentendo il conseguimento del diritto alla pensione minima da
parte di quei lavoratori che, entrati in ruolo successivamente al 1º
ottobre 1974, ad un'eta' inoltrata, in base alle regole del
collocamento a riposo non riuscirebbe a completare il periodo di
lavoro per ottenere il trattamento di quiescenza soltanto per pochi
anni, se non addirittura per qualche mese o pochi giorni.
Tale disposizione inoltre, non consentendo la permanenza in
servizio di coloro che non hanno raggiunto l'anzianita' contributiva
di legge, lede il diritto sociale alla pensione minima, impedendo che
alcuni lavoratori come la ricorrente, pur avendo versato un numero di
contributi non indifferente, perdono la possibilita' di godere del
trattamento minimo di quiescenza per non aver potuto completare il
periodo contributivo per poco tempo, venendo meno a quell'esigenza
equitativa di rendere effettivo il diritto a pensione.
Nel senso della necessita' della tutela del diritto al lavoro ed
alla pensione nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni si
e' pronunciata la Corte costituzionale, sia pure con riferimento
all'impiego privato, con sentenza n. 176 del 27 giugno 1986.
In base alle considerazioni che precedono, il sospetto di
incostituzionalita' dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio
1973, n. 477, nella parte in cui sono esclusi dalla possibilita' di
permanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno i dipendenti
scolastici che alla data del 1º ottobre 1974 intrattenevano un
rapporto di lavoro di tipo continuativo, appare non manifestamente
infondato e rilevante ai fini della decisione.
Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
la sorte del ricorso e' indissolubilmente legata all'esito del
giudizio di costituzionalita' del citato art. 15, terzo comma, della
legge n. 477/1973, dal momento che la domanda della ricorrente puo'
essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione
di legittimita' costituzionale.