IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 935/1988 da
 Baglieri Concetta, rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Antonella
 Balsamo  e  Giuseppina  Amenta  presso il cui studio e' elettivamente
 domiciliata in Catania, via Umberto n. 296, contro il Ministero della
 pubblica  istruzione,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore  e  il
 provveditorato agli studi di Siracusa, in  persona  del  provveditore
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Catania, domiciliataria ex  lege,  per  l'annullamento
 del   provvedimento   n.   2262/D  3.a.  del  25  febbraio  1988  del
 provveditore agli studi di Siracusa, e per l'accertamento del diritto
 della  ricorrente  al mantenimento in servizio fino al raggiungimento
 del settantesimo anno di eta';
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 26 maggio 1989 la relazione del
 referendario dott. Francesco  Scano,  e  udito,  per  la  ricorrente,
 l'avv. A. Balsamo;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    La ricorrente, nata l'11 novembre 1923, e' stata assunta nel ruolo
 degli insegnanti elementari con decorrenza, agli  effetti  giuridici,
 dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
    Negli  anni  precedenti  aveva  prestato  servizio come supplente,
 presso una  scuola  materna  privata  (dall'anno  scolastico  1967-68
 all'anno  scolastico 1975-76) e come incaricata a tempo indeterminato
 in qualita' di assistente di scuola materna dal 6  aprile  1977  (con
 decorrenza  giuridica  dal  1º  settembre 1976), presso il circolo di
 Castelfiorentino.
    In data 27 gennaio 1981 aveva presentato domanda al provveditorato
 agli studi di Siracusa per il riscatto del servizio pre-ruolo.
    Infine  con  istanza  del  12  maggio 1987 la medesima ricorrente,
 signora Baglieri, chiedeva al provveditore agli studi di Siracusa  di
 essere mantenuta in servizio fino al compimento del settantesimo anno
 di eta' al fine di raggiungere il numero di anni di servizio  per  il
 raggiungimento  del minimo della pensione ai sensi dell'art. 13 della
 legge 30 luglio 1973, n. 477.
    Col provvedimento impugnato il provveditore agli studi di Siracusa
 rigettava la predetta istanza perche' la signora Baglieri non era  in
 servizio alla data del 1º ottobre 1974.
    Avverso  il  provvedimento  impugnato  l'interessata fa valere due
 motivi di ricorso:
      1)  violazione  e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 30
 luglio 1973, n. 477 e degli artt. 40 e 147  del  d.P.R.  29  dicembre
 1973, n. 1092.
    La  ricorrente andava mantenuta in servizio fino al raggiungimento
 del settantesimo anno di eta' in quanto alla data del 1º ottobre 1974
 era  da  considerare  in  servizio  in virtu' del riconoscimento agli
 effetti pensionistici del servizio pre-ruolo;
      2)  eccesso  di  potere  per erroneita' dei presupposti, carenza
 assoluta di motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta;
 violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 15 della legge 30 luglio
 1973, n. 477, in relazione all'art. 40 del d.P.R. 29  dicembre  1979,
 n.  1032;  violazione  della  circolare  ministeriale  n. 247 dell'11
 ottobre 1973.
    Il  provveditore  avrebbe  dovuto  considerare  anche  il servizio
 prestato dalla ricorrente presso la scuola materna privata,  al  fine
 di  verificare  se  la  stessa  potesse  o meno essere considerata in
 servizio alla data del 1º ottobre 1974.
    Le  amministrazioni  intimate  hanno  dedotto  l'infondatezza  del
 ricorso chiedendone il rigetto.
    Alla  pubblica  udienza  del 26 maggio 1989 la causa e' passata in
 decisione.
                             D I R I T T O
    1.  -  Il  collocamento  a riposo per raggiunti limiti di eta' del
 personale, ispettivo, direttivo, docente e non docente  delle  scuole
 statali  di  ogni  ordine  e grado e' disciplinato dall'art. 15 della
 legge 30 luglio 1973, n. 477 e dall'art. 109, primo comma, del d.P.R.
 31 maggio 1974, n. 417.
    L'art.  15 della legge n. 477/1973 cosi' dispone: "A decorrere dal
 1º ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
 per  il  personale  ispettivo, direttivo, docente e non docente della
 scuola materna, primaria,  secondaria  ed  artistica  avviene  al  1º
 ottobre  successivo  alla  data  di compimento del sessantacinquesimo
 anno di eta'.
    Al  personale  ispettivo,  direttivo,  docente  e  non  docente in
 servizio al 1º ottobre 1974 che, per effetto del disposto  del  comma
 precedente,  debba  essere collocato a riposo per raggiunti limiti di
 eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio  attualmente
 richiesto  per  il  massimo  della pensione e' consentito rimanere in
 servizio sul richiesta fino al raggiungimento del  limite  massimo  e
 comunque non oltre il settantesimo anno di eta'.
    La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica fino al
 conseguimento dell'anzianita'  minima  per  la  quiescenza  anche  al
 personale  che,  in  servizio  al  1º ottobre 1974, al compimento del
 sessantacinquesimo anno di eta' abbia raggiunto  il  numero  di  anni
 richiesto per ottenere il minimo della pensione".
    Con  sentenza  n. 207 del 9 luglio 1986 la Corte costituzionale ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma  dell'art.
 15   citato,   limitatamente   alle  parole  "fino  al  conseguimento
 dell'anzianita' minima per la quiescenza".
    Con  il  primo  comma  dell'art.  15  della  legge n. 477/1973, il
 legislatore ha voluto uniformare  la  normativa  del  collocamento  a
 riposo  per  limiti  di  eta'  del personale insegnante, eliminando i
 regimi differenziati all'epoca esistenti tra le  varie  categorie  di
 docenti.
    Infatti,  prima che fosse introdotta la nuova disciplina unitaria,
 i docenti delle scuole secondarie erano collocati a riposo, qualunque
 fosse la loro anzianita' di servizio, al termine dell'anno scolastico
 in cui compivano il settantesimo anno di eta' (legge 7  giugno  1951,
 n. 500).
    Viceversa  per  gli insegnanti elementari il collocamento a riposo
 era previsto a decorrere dal 30 settembre  successivo  al  compimento
 del  sessantacinquesimo  anno di eta' (art. 1 della legge 15 febbraio
 1958, n. 46 ed articolo unico della legge 9 agosto 1954, n. 637).
    Parimenti  per  il  personale  non docente delle scuole statali il
 collocamento   a   riposo   era   previsto    al    compimento    del
 sessantacinquesimo anno (art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio
 1958, n. 46).
    Allorche' il limite di eta' per la permanenza in servizio e' stato
 unificato per tutto il personale scolastico a sessantacinque anni, il
 legislatore,  al  fine di non pregiudicare la posizione di coloro che
 contavano  di  essere  collocati  in  pensione  al   compimento   del
 settantesimo  anno,  ha  introdotto  delle  particolari  disposizioni
 (secondo e terzo comma dell'art. 15  della  legge  n.  477/1973),  in
 forza  delle  quali  e'  stato  consentito a tutti i docenti ed i non
 docenti, in servizio al 1º ottobre 1974, di continuare a svolgere  la
 loro attivita' lavorativa:
       a)  fino  a  maturare  il  periodo di servizio richiesto per il
 massimo della pensione e comunque non oltre al settantesimo anno;
       b)   fino   al   settantesimo   anno,  ove  al  compimento  del
 sessantacinquesimo anno non fosse stato raggiunto il numero  di  anni
 richiesto per il minimo della pensione.
    A  ben  vedere,  tenuto  conto  della  pregressa  normativa,  tale
 particolare regime di favore avrebbe dovuto essere previsto  soltanto
 per  i  docenti  delle  scuole  secondarie  di  ogni  ordine e grado,
 contemplati dalla legge 7 giugno 1951, n. 500.
    Invece  il  legislatore  ha esteso le c.d. norme transitorie anche
 agli insegnanti elementari e delle scuole  materne,  nonche'  ai  non
 docenti,  per  i  quali  il  collocamento  a riposo al compimento del
 sessantacinquesimo anno non costituiva un quid novi.
    L'art. 109, primo comma del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (emanato
 dal Governo in forza della delega contenuta nella legge n.  477/1973)
 si  e'  limitato a prevedere che il personale docente "e' collocato a
 riposo, per raggiunti limiti di ea', dal 1º ottobre  successivo  alla
 data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'" omettendo di
 richiamare  le  prescrizioni  di  cui  all'art.  15  della  legge  n.
 477/1973.
    Analogamente,  nessuna particolare disposizioni sul collocamento a
 riposo per limiti di eta' del personale non docente e' stata inserita
 nel  d.P.R.  31  maggio  1974,  n. 420 (emanato dal Governo sempre in
 forza della delega di cui alla legge n. 477/1973), il cui art. 39  si
 e'  limitato  a  richiamare,  per quanto non previsto, le norme sullo
 stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
    Oltre  alla  particolare  normativa,  propria  del personale della
 scuola, occorre individuare le disposizioni di carattere generale che
 disciplinano  il  collocamento  a  riposo  per  limiti  di  eta'  del
 personale civile dello Stato.
    L'art.  6  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120) ribadisce, al primo  comma,
 che  tutti  gli  impiegati  civili  di  ruolo  e  non  di ruolo vanno
 collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
    La  medesima  disposizione,  al terzo comma, fa salve le norme che
 stabiliscono limiti fissi di eta' per gli appartenenti a  particolari
 categorie,  quelle  che  stabiliscono per il personale insegnante una
 particolare decorrenza della  cessazione  dal  servizio,  nonche'  le
 norme   che   prevedono   il   trattenimento   in  servizio  dopo  il
 raggiungimento dei limiti fissi di eta'.
    2.  -  Richiamata  la  normativa  in  atto  vigente  in materia di
 collocamento a riposo per limiti di eta' del personale della  scuola,
 la  Sezione  puo'  ora procedere all'esame della pretesa fatta valere
 dalla ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio.
    La  signora  Baglieri  Concetta,  insegnante elementare, nata l'11
 novembre 1923, e' stata immessa in  ruolo,  agli  effetti  giuridici,
 dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.
    Col provvedimento impugnato il provveditore agli studi di Siracusa
 ha  respinto  la  richiesta  di  mantenimento  in  servizio  fino  al
 raggiungimento  del  settantesimo anno di eta', in quanto la medesima
 non trovavasi in servizio alla data del 1º ottobre  1974  cosi'  come
 richiesto dall'art. 15 della legge n. 477/1973.
    Sulla questione la sezione ha gia' avuto modo di pronunciarsi, con
 la sentenza n. 205 del 3 marzo 1989, con la quale ha ritenuto che  la
 possibilita'  del  collocamento  a  riposo  del  personale docente al
 compimento   del   settantesimo   anno   di   eta',    anziche'    al
 sessantacinquesimo anno di eta', e' applicato solamente ai docenti di
 ruolo alla data del 1º ottobre 1974 ed a quelli con incarico a  tempo
 indeterminato alla medesima data.
    Pertanto,  considerato  che  alla  data  del  1º  ottobre  1974 la
 ricorrente non era in servizio  di  ruolo  o  a  tempo  indeterminato
 (sebbene  potesse  vantare per il medesimo periodo un servizio non di
 ruolo riscattabile agli effetti pensionistici)  la  sezione  dovrebbe
 respingere il ricorso.
    3. - Tuttavia, prima di adottare una simile pronuncia, il collegio
 ritiene necessario che debba  essere  verificata  la  conformita'  ai
 precetti  costituzionali  dell'art.  15,  terzo comma, della legge 30
 luglio 1973, n. 477, nella parte in cui non prevede  il  mantenimento
 in  servizio  fino al settantesimo anno dei docenti e dei non docenti
 ultrasessantancinquenni, assunti dopo il 1º ottobre 1974, i quali non
 abbiano  maturato  l'anzianita'  minima  richiesta  dalla  legge  per
 ottenere il trattamento di quiescenza.
    In proposito, debbono essere formulate le seguenti considerazioni.
     A)   Nel   settore   del  pubblico  impiego  esiste  una  stretta
 connessione tra il limite di eta'  per  l'assunzione  dei  dipendenti
 pubblici  ed  il limite di eta' prescritto per il loro collocamento a
 riposo, determinato in modo tale da garantire  il  conseguimento  del
 diritto a pensione.
    La  vigenza  di  tale  principio di carattere generale puo' essere
 agevolmente dimostrato raffrontando le norme vigenti in materia.
    I) L'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (nel testo modificato
 dall'art.  1  della  legge  27  gennaio  1989,  n.  25)  consente  la
 partecipazione  ai  concorsi  pubblici da parte dei candidati di eta'
 non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai quaranta, nonche'
 da  parte  di coloro che non abbiano superato gli anni quarantacinque
 ed appartengono a categorie per le quali  siano  previste  deroge  da
 leggi speciali.
    A  sua volta, l'art. 42, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
 n. 1032, prescrive che i  dipendenti  che  cessano  dal  servizio  al
 raggiungimento del limite di eta' hanno diritto alla pensione normale
 se hanno compiuto quindici anni di effettivo servizio.
    Tra  queste  due  disposizioni  esiste un'intima correlazione, dal
 momento che:
       a)  il limite di eta' per l'assunzione e' riferito alla data di
 scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione  ai
 concorsi (art. 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
    L'espletamento  di  un  pubblico  concorso  richiede  spesso tempi
 lunghi (talvolta passano anni dalla presentazione  delle  domande  di
 partecipazione  alla  nomina  dei  vincitori)  e l'amministrazione ha
 facolta' di coprire i posti rimasti scoperti per rinuncia,  decadenza
 o  dimissioni  dei  vincitori,  nel termine di due anni dalla data di
 approvazione della graduatoria (art. 8 del d.P.R. n. 3/1957).
    Conseguentemente coloro che appartengono a categorie aventi titolo
 all'elevazione del limite di eta' possono di fatto assumere  servizio
 anche  dopo  parecchio  tempo  dalla pubblicazione del bando e quindi
 alla soglia dei cinquant'anni;
       b)  tenuto  conto  che  il limite di eta' per il collocamento a
 riposo e' costituito dal compimento del sessantacinquesimo  anno,  il
 legislatore  ha  conseguentemente  previsto  che  coloro che iniziano
 l'attivita' lavorativa presso una pubblica  amministrazione  a  quasi
 cinquantanni  di  eta'  possono  conseguire il diritto a pensione con
 quindici anni di effettivo servizio.
    II)  Allorche'  disposizioni  speciali hanno previsto l'assunzione
 agli impieghi prescindendo dai limiti di eta'  indicati  dall'art.  2
 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il legislatore si e' preoccupato di
 far conseguire il diritto a pensione agli  interessati,  elevando  il
 limite di eta' per il collocamento a riposo.
    Cio'  e'  avvenuto  con l'art. 13 della legge 26 dicembre 1981, n.
 763 (recante  la  normativa  organica  per  i  profughi),  che  cosi'
 dispone: "Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile
 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi,
 in  possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non
 abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di eta', sono equiparati
 agli  invalidi  civili di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 2
 della detta legge.
    Il  beneficio  di  cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482, e'
 riconosciuto ai profughi, in possesso della formale  qualifica,  fino
 alla  maturazione  del  periodo  previdenziale  minimo  ai  fini  del
 conseguimento della pensione".
    Con sentenza n. 1028 del 26 luglio 1988, questo tribunale, sezione
 prima, ha precisato che la normativa richiamata e'  coerente  con  la
 disciplina  del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato,
 permettendo ai profughi, i quali al termine legale del loro  rapporto
 d'impiego  non  abbiano  raggiunto  un  numero  di  anni  di servizio
 sufficiente  per  ottenere  il  minimo  della  pensione,  di  restare
 eccezionalmente in servizio per conseguire quel diritto.
    III) Un intento analogo a quello di cui all'art. 13 della legge 26
 dicembre 1981, n. 763, e' stato perseguito dal legislatore anche  con
 l'art. 15, terzo comma, della legge n. 477/1973.
    A ben vedere, tale disposizione ha natura duplice, trattandosi di:
       a) norma transitoria di favore, nei confronti dei docenti delle
 scuole  secondarie  che,  collocabili  a  riposo  al  compimento  del
 settantesimo anno in forza della legge 7 giugno 1951, n. 500, avevano
 maturato delle legittime aspettative in ordine alla  maturazione  del
 diritto  a  pensione  e  che  dalla  riduzione  dei  limiti di eta' a
 sessantacinque   anni   avrebbero    potuto    essere    pregiudicati
 irrimediabilmente;
       b)  norma  volta  a  garantire  il  diritto  del trattamento di
 quiescenza di tutti i dipendenti della scuola statale che, assunti in
 ruolo  ope  legis  (e  quindi  prescindendo dai limiti di eta' di cui
 all'art. 2 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3),  non  avrebbero  potuto
 effettuare  il  servizio  minimo  richiesto  dalla legislazione sulle
 pensioni,  ove  fossero  stati  mantenuti   in   servizio   fino   al
 sessantacinquesimo anno.
    Se il legislatore avesse perseguito unicamente la finalita' di cui
 alla superiore lett. a), la norma  in  esame  avrebbe  dovuto  essere
 applicata limitatamente ai docenti delle scuole secondarie.
    Viceversa,  rilevato  che  l'art.  15, terzo comma, si riferisce a
 tutte indistintamente le categorie del personale  della  scuola  (ivi
 compresi  i  docenti  delle  scuole  materne  ed  elementari ed i non
 docenti che, in forza della pregressa normativa, andavano collocati a
 riposo  al compimento del sessantacinquesimo anno, e' da ritenere che
 l'intendimento  di  cui  alla  lett.  b),   sia   stato   prevalente,
 rispondendo oltretutto ad una precisa esigenza di equita' sociale.
    Il  legislatore  non  ha  tuttavia  portato  tale  scelta alle sue
 naturali conseguenze ed ha limitato  il  beneficio  al  personale  in
 servizio al 1º ottobre 1974.
    Ad  avviso del collegio, l'esclusione dal mantenimento in servizio
 oltre il sessantacinquesimo  anno  dei  docenti  e  dei  non  docenti
 assunti  dopo il 1º ottobre 1974 (giustificabile ove l'art. 15, terzo
 comma, avesse avuto soltanto natura di  norma  transitoria,  riferita
 unicamente  ai  docenti delle scuole secondarie) appare irrazionale e
 discriminatoria, dal momento che la disposizione in  esame  e'  volta
 prevalentemente  a  garantire  il  diritto  al  trattamento minimo di
 pensione di tutti i dipendenti della scuola statale, anche se assunti
 in  ruolo dopo il superamento dei limiti di eta' indicati dalla legge
 per partecipare ai pubblici concorsi.
    In   sostanza,   con   tale   limitazione  si  e'  introdotta  una
 ingiustificata disparita' di  trattamento  tra  dipendenti  pubblici,
 chiamati  ad  esplicare  identiche  funzioni,  in  palese  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
    La  diversa  disciplina  dell'eta'  di  collocamento  a riposo dei
 docenti e dei non docenti, a seconda che si siano trovati o  meno  in
 servizio  al  1º  ottobre  1974,  non appare al collegio frutto di un
 ragionevole   uso   della   discrezionalita'   legislativa,   poiche'
 l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per
 ottenere il  minimo  della  pensione  e'  un  interesse  di  tutti  i
 lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione.
     B) Va rilevato altresi' che la Corte costituzionale, con sentenza
 n. 238 del 24  febbraio-3  marzo  1988,  ha  posto  in  evidenza  che
 l'esigenza  di mantenere eccezionalmente in servizio un impiegato per
 numero di anni sufficiente per ottenere il minimo della  pensione  va
 ricondotta,   in   via  generale,  ad  un  interesse  tutelato  dalla
 Costituzione come diritto del lavoratore in  quanto  tale  (art.  38,
 secondo  comma, della Costituzione), nei cui confronti appare perfino
 indifferente la circostanza che il dipendente risulti inserito in  un
 rapporto d'impiego pubblico o in uno di tipo privato.
    Con  la medesima sentenza, la Corte costituzionale ha chiarito che
 "non si  puo'  rinvenire  nella  legislazione  statale  un  principio
 consistente   nel   divieto  assoluto  di  mantenere  in  servizio  i
 dipendenti  che  abbiano  raggiunto  il  limite   massimo   dell'eta'
 lavorativa  legislativamente fissato per la categoria interessata. Al
 contrario, il principio oggi vigente permette che l'anzidetto  limite
 possa   essere   eccezionalmente   derogato  a  fini  assicurativi  o
 previdenziali".
    Cio', in quanto l'ordinamento deve tendere a "conferire il massimo
 di effettivita' alla garanzia  del  diritto  sociale  alla  pensione,
 sotto  forma  del  diritto  ad  una  giusta  retribuzione  differita,
 riconosciuto dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione".
    L'art.  15,  terzo  comma,  della  legge  n.  477/1973  si pone in
 contrasto  con   la   predetta   disposizione   costituzionale,   non
 consentendo  il  conseguimento  del  diritto  alla pensione minima da
 parte di quei lavoratori che, entrati in ruolo successivamente al  1º
 ottobre   1974,  ad  un'eta'  inoltrata,  in  base  alle  regole  del
 collocamento a riposo non riuscirebbe  a  completare  il  periodo  di
 lavoro  per  ottenere il trattamento di quiescenza soltanto per pochi
 anni, se non addirittura per qualche mese o pochi giorni.
    Tale  disposizione  inoltre,  non  consentendo  la  permanenza  in
 servizio di coloro che non hanno raggiunto l'anzianita'  contributiva
 di legge, lede il diritto sociale alla pensione minima, impedendo che
 alcuni lavoratori come la ricorrente, pur avendo versato un numero di
 contributi  non  indifferente,  perdono la possibilita' di godere del
 trattamento minimo di quiescenza per non aver  potuto  completare  il
 periodo  contributivo  per  poco tempo, venendo meno a quell'esigenza
 equitativa di rendere effettivo il diritto a pensione.
    Nel  senso  della necessita' della tutela del diritto al lavoro ed
 alla pensione nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni  si
 e'  pronunciata  la  Corte  costituzionale,  sia pure con riferimento
 all'impiego privato, con sentenza n. 176 del 27 giugno 1986.
    In   base  alle  considerazioni  che  precedono,  il  sospetto  di
 incostituzionalita' dell'art. 15, terzo comma, della legge 30  luglio
 1973,  n.  477, nella parte in cui sono esclusi dalla possibilita' di
 permanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno  i  dipendenti
 scolastici  che  alla  data  del  1º  ottobre  1974 intrattenevano un
 rapporto di lavoro di tipo continuativo,  appare  non  manifestamente
 infondato e rilevante ai fini della decisione.
    Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
 la sorte  del  ricorso  e'  indissolubilmente  legata  all'esito  del
 giudizio  di costituzionalita' del citato art. 15, terzo comma, della
 legge n. 477/1973, dal momento che la domanda della  ricorrente  puo'
 essere  accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione
 di legittimita' costituzionale.