Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni per la regione Toscana, in
 persona  del   presidente   pro-tempore   della   giunta   regionale,
 rappresentato  e  difeso  per  mandato  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliato  in  Roma,  via G. Carducci n. 4, giusta delibera g.r. n.
 4686 del 28 maggio  1990  contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  pro-tempore  per  l'annullamento  del  decreto del Ministro
 della  sanita'  3  aprile  1990  "coordinamento  delle  attivita'  di
 prelievo  e  trapianto di fegato in Italia" pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1990, pag. 8.
    1.1  -  Con  legge  2  dicembre  1975, n. 644, veniva approvata ed
 emanata la "disciplina dei prelievi di parti di cadavere a  scopo  di
 trapianto   terapeutico"  contenente  altresi'  "norme  sul  prelievo
 dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di  estratti  per  uso
 terapeutico".
    All'art.  13  tale  legge  dispone  che  in ogni regione, gli enti
 ospedalieri di istituti universitari, di istituti  di  ricerca  e  le
 case  di  cura  private  autorizzate  ai  sensi degli artt. 3 e 10 ad
 effettuare  i  prelievi  o  i  trapianti  devono  convenzionarsi  per
 l'istituzione  e  la gestione di un centro regionale o interregionale
 di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il
 trapianto di organi.
    Le  regioni  promuovono  la  costituzione  dei centri indicati nel
 comma precedente.
    Il   centro   regionale   o   interregionale  comunica  agli  enti
 convenzionati  i  dati  necessari  per  stabilire  la  compatibilita'
 genetica  fra  soggetto  donante  e  soggetto ricevente il trapianto,
 sulla base dei dati forniti dagli stessi".
    Ulteriori  competenze regionali, attive o consultive, sono inoltre
 previste dagli artt. 16 (in tema di prelievo e utilizzo dell'ipofisi)
 e  17  (in  tema  di  istituzione  e  funzionamento dei centri per la
 diagnosi e la cura del nanismo ipofisario).
    1.2.  -  Secondo  la previsione dell'art. 24, secondo comma, della
 legge, con d.P.R.  16  giugno  1977,  n.  409,  veniva  approvato  il
 regolamento di esecuzione della legge n. 644/1975.
    Tale  regolamento  conferma e specifica le competenze regionali in
 materia, in particolare quelle relative alla costituzione dei  centri
 previsti  dall'art.  13  della  legge,  dei quali anzi il regolamento
 sollecita l'apertura, prevedendola nel termine di  120  giorni  dalla
 comunicazione  alle  regioni  delle prime tre autorizzazioni concesse
 per il prelievo e il trapianto di  organi  (cfr.  art.  8,  quarto  e
 quinto comma).
    Lo stesso regolamento individua le funzioni del centro regionale o
 interregionale di riferimento, che si sostanziano - come e'  evidente
 dal  contenuto  dell'art.  12  -  in attivita' di coordinamento delle
 attivita' di prelievo e trapianto, volte alla migliore riuscita delle
 delicatissime  operazioni  relative  (art. 12), e regola le modalita'
 della sua costituzione e gestione (art. 11), ribadendo  che  esso  e'
 costituito   "con   provvedimento   della  Regione  o  delle  regioni
 interessate" (art. 11, primo comma).
    1.3. - La competenza regionale in materia e' stata successivamente
 confermata dalla ripartizione delle competenze avvenute in forza  del
 d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978.
    In  particolare,  il  d.P.R.  n.  616/1977  indica  con  chiarezza
 l'appartenenza delle attivita' e  funzioni  relative  al  prelievo  e
 trapianto   di   organi  alla  materia  dell'assistenza  sanitaria  e
 ospedaliera (cfr. artt. 27 e 30) e specifica che le competenze  dello
 Stato  in  materia, per quanto concerne il prelievo e il trapianto di
 organi sono limitate "alle funzioni di  cui  alla  legge  2  dicembre
 1975, n. 644" (art. 30, lett. l) con la conseguenza che la competenza
 nella materia e' ripartita fra Stato e regione, senza delega a queste
 ultime.
    E'   significativo   sottolineare  (come  e'  stato  ricordato  in
 dottrina, cfr. Iannotta, art. 30 del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616,
 in  commento  al  decreto n. 616, coord. da Capaccioli e Satta, t. I,
 Milano, 1980, p. 561-562) che il precedente art. 6 n. 16  del  d.P.R.
 14  gennaio  1972,  n. 4 "non esprimeva limitazioni circa l'ambito di
 tale competenza mentre l'art. 30,  lett.  l),  limita  la  competenza
 'alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644'".
    La  limitazione  delle  competenze  dello  Stato  a quelle ad esso
 riservate dalla  legge  n.  644/1975  e'  confermata  negli  identici
 termini dall'art. 6, lett. l), della legge n. 833/1978.
    Ne  segue  che la normativa successiva alla legge n. 644/1975 e la
 stessa legge di riforma sanitaria hanno provveduto ad  attribuire  la
 competenza  allo  Stato  salvo  pero' quella attribuita alle regioni,
 mantenendo ad esse le competenze che erano loro riservate dalla legge
 n.  644/1975  e,  tra  queste,  in  particolare, quelle relative alla
 costituzione e al funzionamento dei centri regionali o interregionali
 di riferimento, con - ovviamente - tutte le competenze loro riservate
 dall'art. 12 del d.P.R. n. 409/1977.
    2.1.  -  La regione Toscana e' stata tra le prime ad esercitare le
 proprie competenze in materia.
    In particolare, con la delibera del consiglio regionale n. 310 del
 14 giugno 1977 ha costituito il "centro regionale di riferimento  per
 l'individuazione  dei  soggetti  idonei  a  ricevere  il trapianto di
 organi" ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre  1975,  n.  644,
 indicando altresi' specifici sedi di centri di prelievo.
    Con  delibera  c.r. 31 gennaio 1978, n. 19, la precedente delibera
 e' stata integrata con disposizioni relative alla ubicazione  e  alla
 dotazione  di  attrezzature sanitarie e professionali del centro; con
 delibera g.r. 8 aprile 1980, n. 3034, la  regione  ha  attribuito  al
 centro  regionale  di  riferimento  ulteriori  compiti in ordine alla
 tipizzazione  tissutale  (reputata  "un  valido   ausilio   ai   fini
 diagnostici  di  alcune  malattie,  quando  la  diagnosi  con i mezzi
 tradizionali risulta incerta, in  considerazione  del  fatto  che  la
 presenza di alcuni antigeni costituisce una valida indicazione per la
 diagnosi").
    2.2.  -  Con la l.r. 6 dicembre 1984, n. 70 (dettante norme per il
 piano  sanitario  regionale  nel  triennio  1984-86)  la  regione  ha
 prescritto  che l'attivita' di prelievo di parti di cadavere connessa
 ai trapianti debba essere svolta in tutte le u.s.l., e con  la  legge
 TOS  n.  595  del  23  ottobre  1985, disciplinante la programmazione
 sanitaria regionale, e' stata prevista come azione programmata  (art.
 8,  primo  comma) l'organizzazione e il potenziamento delle attivita'
 di trapianto d'organo.
    Con  successiva  deliberazione  c.r. n. 147 del 28 aprile 1987, la
 regione ha adottato ulteriori disposizioni sulla organizzazione e  lo
 sviluppo  dei  trapianti di organo in Toscana, e con deliberazione n.
 427 del 10 novembre 1987, avendo previsto al punto 8 del  dispositivo
 della  delibera  precedente  la  costituzione di apposita commissione
 consultiva con il compito di formulare  suggerimenti  ed  indicazioni
 operative  per  l'organizzazione e lo sviluppo dei trapianti d'organo
 in Toscana, ha provveduto alla costituzione e nomina  dei  membri  di
 tale  commissione, che e' gia' operativa e ha gia' prodotto relazioni
 e suggerimenti.
    2.3. - Allo stato attuale pertanto:
      la   regione   Toscana  ha  esercitato  in  maniera  assidua  le
 competenze riconosciutele in materia dalle disposizioni vigenti;
      la  regione  Toscana  ha  gia' costituito un centro regionale di
 riferimento, ai sensi dell'art. 13 della legge  n.  644/1975,  i  cui
 compiti,  come  si  evince dalle delibere regionali di costituzione e
 dalla stessa legge n. 644, nonche' dagli artt. 11 e 12 del d.P.R.  n.
 409/1977,  non  sono  limitati  al  coordinamento  delle attivita' di
 prelievo e trapianto di questo e quell'organo,  ma  si  estendono  al
 coordinamento  di  tutti  i  profili  di "individuazione dei soggetti
 idonei a ricevere il trapianto di organi", quali che essi siano;
      in Toscana esistono 9 u.s.l. autorizzate al prelievo di cornee;
      e'  costituito presso la u.s.l. 10/D un centro per il prelievo e
 il trapianto di midollo osseo;
      e' costituito uno specifico centro regionale di immunogenetica e
 biologia dei trapianti, con sede in Firenze presso  la  u.s.l.  10/D,
 nonche' un centro trapianti con sede in Pisa presso la u.s.l. 12, per
 quanto concerne il processo prelievo-trapianto di reni;
      la   relazione   finale  del  novembre  1988  della  commissione
 consultiva regionale trapianti di organi e tessuti (costituita,  come
 detto,  con  deliberazione  n.  147 del 28 aprile 1987), evidenzia la
 necessita' che l'attivita' collegata di prelievo e di  trapianto  sia
 svolta con la partecipazione del maggior numero possibile di u.s.l. e
 in modo da  coordinare  secondo  regole  di  razionalita'  e  di  non
 dispersivita'  le  operazioni finalizzate al trapianto nel territorio
 della regione.
    Si  puo' aggiungere che la circolare del Consiglio superiore della
 sanita' n. 5 del 14 gennaio 1988 ha  fatto  presente  che  il  C.S.S.
 nelle sedute del 26 novembre 1987 e del 21 dicembre 1987 ha ravvisato
 l'opportunita' di rilasciare  a  taluni  dei  centri  precedentemente
 autorizzati  al prelievo di reni e di cuore anche l'autorizzazione al
 prelievo di fegato: cosicche' la limitazione del coordinamento di cui
 al  d.m.  impugnato  alle sole attivita' concernenti il prelievo e il
 trapianto di fegato non e' ragione sufficiente della violazione  (per
 non dire espropriazione) delle competenze regionali in materia, anche
 perche' ai centri autorizzati al prelievo di reni e cuore puo' essere
 in   qualunque   momento  concessa  l'autorizzazione  al  prelievo  e
 trapianto di fegato.
    3.1.  - Con il decreto ministeriale di cui si denunzia l'invasione
 delle competenze regionali, il Ministro della sanita'  ha  omesso  di
 tener  conto  delle competenze regionali quali stabilite e confermate
 dalla legge n. 644/1975,  dal  d.P.R.  n.  409/1977,  dal  d.P.R.  n.
 616/1977,  dalla  legge  n.  833/1978,  e  mai  di seguito smentite o
 sottratte alle regioni, disponendo che le funzioni spettanti a centri
 che  la  normativa  vigente  prevede  debbano essere costituiti dalle
 regioni, spettino invece solo a due centri (dato  che  i  centri  non
 debbono  essere piu' dei due - interregionali - gia' costituiti), per
 quanto concerne  il  coordinamento  della  attivita'  di  prelievo  e
 trapianto  di  fegato,  e  affermando  apoditticamente  che  i centri
 debbono essere solo due e solo quelli operanti per il  trapianto  del
 cuore.
    3.2.  -  E'  evidente  il  palese  conflitto con l'esercizio delle
 competenze specificamente attribuite a quelle regioni nelle quali non
 sono  collocati  i due centri e che si trovano a vedersi sottratte le
 proprie competenze, che per di piu' la regione Toscana non ha  omesso
 per sua parte di esercitare.
    E'  anche  evidente  l'irragionevolezza  e  l'arbitrarieta'  della
 scelta effettuata dal decreto, che individua due  soli  centri  senza
 nessuna  logica  spiegazione  del  perche'  si  sia addivenuti a tale
 limitazione  quantitativa  e  qualitativa  (il  collegamento  con   i
 trapianti di cuore).
    Ancora   va   detto   che   il  decreto,  che  e'  rubricato  come
 "coordinamento delle attivita' di prelievo e di trapianto del fegato"
 non e' affatto un atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' di
 prelievo a norma del d.P.R. n. 616/1977 o della  legge  n.  833/1978,
 art.   5.  Tale  attivita'  e'  tipica  della  competenza  regionale,
 esercitata dalle regioni. Il decreto non effettua alcuna attivita' di
 coordinamento,   perche'  puramente  e  semplicemente  estromette  le
 regioni,  istituendo  un  coordinamento  (e  demandandolo  ai  centri
 interregionali  di  riferimento)  di  cui  la  legge  non parla. Essa
 conosce un centro nazionale di  riferimento  (art.  14  della  legge)
 costituito  presso  l'Istituto  nazionale  di  sanita' con compiti di
 determinazione degli standards genetici e, secondo il regolamento, un
 coordinamento  dello  scambio  di  reagenti  standards;  essa conosce
 altresi', come centri di riferimento, quelli istituiti dalle regioni,
 per  l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto, in
 relazione  ai  quali  non   e'   pero'   prevista   un'attivita'   di
 coordinamento  affidata  a  centri, tanto meno da parte del Ministro,
 che non ha potere di istituire enti di coordinamento  ne'  potere  di
 esercitare  il  potere  di  coordinamento  che incontestabilmente gli
 spetta in modi procedimentali difformi da quelli previsti dalla legge
 e  con  contenuti  sostanziali  contrari  al principio di legalita' e
 invasivi celle competenze regionali.
    Il  decreto  ministeriale  si  sostanzia  nella  espropriazione di
 funzioni  attribuite  a  centri  che  debbono  essere  costituiti  su
 iniziativa   regionale,   a  favore  di  centri  interregionali  gia'
 costituiti, con violazione  delle  competenze  regionali  determinate
 dalla  normativa  statale,  che  impone  alle regioni nell'art. 13 la
 costituzione di un centro.
    A  prescindere  dalle  illegittimita'  che  il  decreto  evidenzia
 (erronea  valutazione  dei  presupposti  di  fatto  e   di   diritto,
 illogicita',  violazione  di  legge, carenza assoluta di motivazione,
 totale carenza di istruttoria), e' evidente  che  esso  si  sostanzia
 nell'esercizio, da parte del Ministro della sanita', di un potere non
 attribuito da nessuna norma che impedisce alle regioni, in capo  alle
 quali  persiste  la  competenza  a  costituire  centri  regionali  di
 riferimento, di costituirne effettivamente dotandoli delle necessarie
 funzioni,  di  gestirli  ove  costituiti  per  il  coordinamento  del
 prelievo e trapianto di fegato, dal momento che tali  attivita'  sono
 state  attribuite  una  volta per tutte ai soli centri interregionali
 indicati  dal  decreto  impugnato,  alla  cui  costituzione   restano
 estranee  proprio  le regioni che per legge sono tenute, viceversa, a
 costituirlo, addirittura con imposizione di un termine.
    3.3.  -  Alla  violazione di principi costituzionali in materia di
 riparto delle  competnze  tra  organi  dello  Stato  e  regione,  con
 riferimento  all'art.  117 della Costituzione e alla normativa di cui
 alle leggi n. 644/1975, d.P.R. n. 409/1977, d.P.R. n. 616/1977, legge
 n.  833/1978,  si  aggiunge  la  violazione  dei  principi in tema di
 indirizzo e coordinamento e di esercizio dell'attivita'  sostitutiva,
 se  tale si potesse ritenere quella in base alla quale il Ministro ha
 provveduto.
    La  giurisprudenza  della  Corte  ha chiaramente stabilito che gli
 atti di coordinamento in tanto possono essere giustificati in  quanto
 rispettino  il  criterio  di  legalita' (cfr. sentenze nn. 150/1982 e
 418/1988). Nel caso di specie,  il  principio  di  legalita'  non  e'
 affatto  rispettato, perche' il decreto ministeriale non e' attuativo
 di criteri predeterminati dalla legge: al contrario, esso e' eversivo
 rispetto  a  tali  criteri,  che  impongono  che l'attribuzione delle
 funzioni di coordinamento delle attivita' di prelievo e trapianto  di
 organi spetti a centro di riferimento costituiti liberamente, secondo
 esigenze liberamente valutabili da ciascuna singola regione  o  dalle
 regioni tra loro in seguito ad accordi liberamente sottoscritti.