IL PRETORE In funzione di giudice del lavoro, dott. Gian Cristoforo Turri, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19 febbraio 1990, nella causa n. 6633/89 r.g.l. promossa da Cassone Rocco, con l'avv. V. Nicoletti, contro l'Azienda trasporti municipalizzati Milano, con gli avv. S. Trifiro' e G. Favalli in punto a: impugnazione di licenziamento. O S S E R V A Il signor Cassone e' stato assunto dall'A.T.M. di Milano il 6 novembre 1962 ed inquadrato nella qualifica di autista di linea con decorrenza 16 dicembre 1962. Nel dicembre 1973 i sanitari della Cassa di soccorso e malattia ne dichiaravano l'inidoneita' allo svolgimento di qualsiasi mansione in vettura. Conseguentemente l'azienda assegnava al ricorrente le mansioni di pulitore uffici, che venivano mantenute fino al suo esonero, disposto il 16 maggio 1989, con decorrenza 14 luglio 1989, in applicazione della legge 12 luglio 1988, n. 270. Con ricorso depositato il 14 luglio 1989 il sig. Cassone adiva questa pretura chiedendo dichiararsi illegittimo il licenziamento subito, in quanto non aveva prestato il suo consenso alla risoluzione del rapporto. L'azienda convenuta resisteva, obiettando che la legislazione vigente ammette nella fattispecie il provvedimento di esonero, prescindendo dal consenso o domanda dell'interessato. Il giudicante, udita la discussione, dubita della legittimita' costituzionale di tale legislazione relativamente alle disposizioni riguardanti l'"esodo dei lavoratori iscritti al fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986" e per i quali sussistano determinati presupposti contributivi (art. 3, della legge n. 270/1988). La rilevanza della questione e' fuor di dubbio, in quanto ne dipende la legittimita' o meno del licenziamento impugnato. Il merito della questione non puo' essere illustrato prima di aver provveduto alla ricognizione della materia entro la quale si pone e che ha riguardo all'ordinamento dei rapporti di lavoro del personale delle aziende auto-ferro-tranviarie, disciplinato dal r.d. 8 gennaio 1931, n. 148. In tale orinamento e' previsto che l'azienda possa far luogo all'esonero definitivo degli agenti stabili, addetti al c.d. movimento, per inabilita' al servizio nelle funzioni proprie della qualifica di cui e' rivestito l'agente, quando non accetti altre mansioni compatibili con le sue attitudini o condizioni in posti disponibili (cosi' l'art. 27 lett. b) del r.d. n. 148/1931). Fu in applicazione di tale norma, oltreche' di disposizioni aziendali, che il ricorrente, dichiarato inidoneo alle mansioni di agente in vettura, venne destinato a compiti di pulitore uffici nel lontano 1973. Nel 1986, le parti collettive, a fronte della consistenza numerica del personale divenuto inidoneo alle mansioni di movimento e rimasto ciononostante in servizio in virtu' della norma da ultimo citata, divennero ad un accordo nazionale - destinato ad essere trasfuso in legge -, con il quale si prevedeva la realizzazione di un programma quinquennale di esodo riguardante appunto i lavoratori dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, i quali, indipendentemente dall'eta', avessero raggiunto (o avrebbero raggiunto entro il quinquennio) almeno quindici anni di contribuzione al Fondo. Tali lavoratori sarebbero stati collocati obbligatoriamente in quiescenza con diritto a pensione, commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorata del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione e, comunque, non oltre il sessantesimo anno di eta'. Con la richiamata legge n. 270/1988 il Parlamento recepi' la descritta norma contrattuale, omettendo peraltro il riferimento all'obbligatorieta' del collocamento in quiescenza, in relazione alla facolta' che veniva riservata al Ministro del tesoro di apportare riduzioni al programma di esodo, nel caso che risultasse comportare un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti (art. 3, primo e secondo comma). Provvedimenti legislativi autorizzativi di esodi e prepensionamenti sono stati piu' volte assunti nell'ultimo decennio. Oltre alla notissima legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha riguardato ampie fasce di lavoratori dipendenti da imprese in crisi e che e' stata piu' volte prorogata, si rammentano la legge 5 agosto 1981, n. 416, per i dipendenti delle imprese editrici e la legge 23 maggio 1983, n. 230, per i lavoratori portuali. E' regola comune a tutti i casi che il prepensionamento non possa prescindere dalla domanda dell'interessato. Soltanto per i lavoratori portuali e' previsto che, qualora non venga raggiunto in base alle domande il numero di esodi programmati, il Ministro della marina mercantile individui il personale "che deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, in base al criterio della maggior eta'". Dunque, fino alla legge n. 270/1988, la disciplina del prepensionamento si caratterizzava per essere fondato sull'iniziativa del lavoratore interessato; in un caso eccezionale era previsto che se ne potesse prescindere, adottando peraltro un criterio di individuazione dei lavoratori da collocare a riposo oggettivo, rigoroso ed uguale per tutti (la maggiore eta'). Con la legge in esame, invece, si prescinde del tutto dalla domanda ed il criterio di individuazione dei lavoratori da estromettere dall'azienda e' eminentemente soggettivo e, inoltre, valorizza un fatto storico - la dichiarazione di inidoneita' allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che, in base al meccanismo previsto dall'art. 27 del regio decreto n. 48/1931, ha esaurito la propria efficacia, dando luogo, in un passato che puo' essere anche remoto, ad un mutamento di mansioni e e che non potrebbe ormai avere piu' alcuna rilevanza, se non fosse stato inopinatamente "resuscitato" dalla legge n. 270/88. Con il risultato - che ha suscitato nel giudicante l'esigenza di investire l'onorevole Corte - che il signor Cassone, addetto da oltre 16 anni alle mansioni di pulitore uffici, potrebbe e, forse, dovrebbe essere "esodato", perche' nel lontano 1973 venne dichiarato inidoneo alle mansioni di agente in vettura, mentre il suo eventuale collega, che versi in analoga situazione contributiva e che svolga le sue stesse mansioni, eppero' sin dall'assunzione o in virtu' di una successiva assegnazione determinata da un motivo diverso dalla inidoenita' all'esercizio di quelle precedentemente svolte, resta tranquillamente in servizio. Sembra a questo pretore che cio' realizzi un trattamento discriminatorio ingiustificato, irragionevole e pertanto illegittimo con riguardo all'art. 3 della Costituzione. Ne' appare estranea alla valutazione che si propone alla Corte la considerazione dell'art. 4 della Costituzione, laddove impegna anche il legislatore a promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, piuttosto che a spianare la strada a pensionamenti anticipati, obbligatori e discriminatori.