IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17676 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1988 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 22 dicembre 1989 e vertente tra Lanari Egidio elettivamente domiciliato in Roma, via Giolitti, 202, presso lo studio del procuratore avv. Domenico Servello, che lo rappresenta e difenda per procura a margine dell'atto di citazione e Repubblica italiana, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi presso l'avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege, Meschini Stefano, Rossini Alfredo, Goria Giovanni, Vassalli Giuliano, contumaci. Oggetto: risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26-27 maggio 1988 Lanari Egidio conveniva in giudizio la Repubblica italiana, Goria Giovanni, Vassalli Giuliano, Meschini Stefano e Rossini Alfredo sostenendo che, nell'esercizio delle loro funzioni, gli ultimi due magistrati in servizio presso il tribunale e la procura della Repubblica di Roma, gli avevano cagionato grave danno con omissioni ed oneri inescusabili. Chiedeva pertanto il risarcimento del pregiudizio derivatogli dal comportamento negligente dei magistrati nonche' dalla promulgazione della legge 13 aprile 1988, n. 117 ("risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' dei magistrati"). Quest'ultima risultava infatti in piu' punti illegittima e violava percio' i suoi diritti di singolo e di membro del popolo sovrano. In quanto firmatari della legge, anche Goria Giovanni e Vassalli Giuliano avrebbero dovuto percio' rispondere del danno da lui subito. Si costituita soltanto lo Stato italiano contestando la fondatezza della richiesta avversa. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio che la assegnava a sentenza all'udienza del 22 dicembre 1989. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente il collegio che a norma dell'art. 19 della legge n. 117/1988, la legge stessa non si applica ai fatti illeciti posti in essere dai magistrati prima della sua entrata in vigore. Non contenendo l'art. 19 alcuna distinzione fra norme sostanziali e procedurali, va necessariamente escluso che le domande di risarcimento danni per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge debbono passare attraverso il vaglio del giudizio preventivo di ammissibilita' di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988. Tali domande non necessitano nemmeno dell'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, essendo stato l'art. 56 definitivamente esperito dal mondo giuridico per effetto del noto referendum abrogativo (secondo i principi generali del diritto processuale, le norme di rito abrogate vanno in difetto di contraria disposizione - immediatamente disapplicate perfino nei giudizi in corso). Consegue da quanto sopra che le domande di risarcimento per fatti commessi da magistrati prima dell'entrata in vigore della legge n. 117/88 risultano oggi liberamente proponibili senza necessita' di alcun esame preventivo d'ammissibilita'. Considerato pero' che la sussistenza di un adeguato filtro risponde a precise esigenze di tutela anche dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati (v. in proposito le sentenze rese dalla Corte costituzionale in data 14 marzo 1968 n. 2 e 3 febbraio 1987, n. 26), appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge n. 117/1988 nella parte in cui non richiede la incoerenza di "condizioni" anche per la proponibilita' delle domande di risarcimento per fatti anteriori alla entrata in vigore della legge (quando cosi' anche una irragionevole disparita' di trattamento fra magistrati). Tale questione investe decisiva importanza nella presente fattispecie (avente ad oggetto il risarcimento di danni per fatti commessi da magistrati prima dell'entrata in vigore della legge n. 117/1988) non avendo il Lanari richiesto l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia (ne' avendo avuto - ovviamente - luogo il giudizio di ammissibilita' di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988) e potendosi passare all'esame del merito soltanto dopo aver superato - in un senso o nell'altro il problema della necessita' o meno di un adeguato filtro preventivo.