IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado iscritta  al  n.  17676  del  ruolo  generale  per  gli  affari
 contenziosi   dell'anno   1988  posta  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale  del  22  dicembre  1989  e  vertente  tra  Lanari  Egidio
 elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via  Giolitti,  202, presso lo
 studio del procuratore avv. Domenico Servello, che lo  rappresenta  e
 difenda  per  procura  a  margine dell'atto di citazione e Repubblica
 italiana, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi presso l'avvocatura
 dello  Stato  che lo rappresenta e difende ex lege, Meschini Stefano,
 Rossini Alfredo, Goria Giovanni, Vassalli Giuliano, contumaci.
    Oggetto: risarcimento danni.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  atto  di  citazione  notificato  il  26-27 maggio 1988 Lanari
 Egidio conveniva in giudizio la Repubblica italiana, Goria  Giovanni,
 Vassalli Giuliano, Meschini Stefano e Rossini Alfredo sostenendo che,
 nell'esercizio delle loro funzioni,  gli  ultimi  due  magistrati  in
 servizio  presso  il tribunale e la procura della Repubblica di Roma,
 gli  avevano  cagionato  grave   danno   con   omissioni   ed   oneri
 inescusabili.  Chiedeva  pertanto  il  risarcimento  del  pregiudizio
 derivatogli dal comportamento negligente dei magistrati nonche' dalla
 promulgazione  della  legge 13 aprile 1988, n. 117 ("risarcimento dei
 danni  cagionati  nell'esercizio   delle   funzioni   giudiziarie   e
 responsabilita'  dei  magistrati"). Quest'ultima risultava infatti in
 piu' punti illegittima e violava percio' i suoi diritti di singolo  e
 di  membro del popolo sovrano. In quanto firmatari della legge, anche
 Goria  Giovanni  e  Vassalli  Giuliano   avrebbero   dovuto   percio'
 rispondere del danno da lui subito.
    Si costituita soltanto lo Stato italiano contestando la fondatezza
 della richiesta avversa.
    Precisate  dalle  parti le rispettive conclusioni, la causa veniva
 rimessa al Collegio che la assegnava a sentenza  all'udienza  del  22
 dicembre 1989.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Osserva preliminarmente il collegio che a norma dell'art. 19 della
 legge n. 117/1988, la legge stessa non si applica ai  fatti  illeciti
 posti in essere dai magistrati prima della sua entrata in vigore.
    Non  contenendo l'art. 19 alcuna distinzione fra norme sostanziali
 e  procedurali,  va  necessariamente  escluso  che  le   domande   di
 risarcimento  danni  per  fatti anteriori all'entrata in vigore della
 legge debbono passare attraverso il vaglio del giudizio preventivo di
 ammissibilita' di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988.
    Tali  domande  non  necessitano  nemmeno  dell'autorizzazione  del
 Ministro  di  grazia   e   giustizia,   essendo   stato   l'art.   56
 definitivamente  esperito  dal  mondo  giuridico per effetto del noto
 referendum  abrogativo  (secondo  i  principi  generali  del  diritto
 processuale,  le norme di rito abrogate vanno in difetto di contraria
 disposizione - immediatamente disapplicate  perfino  nei  giudizi  in
 corso).
    Consegue  da quanto sopra che le domande di risarcimento per fatti
 commessi da magistrati prima dell'entrata in vigore  della  legge  n.
 117/88  risultano  oggi  liberamente  proponibili senza necessita' di
 alcun esame preventivo d'ammissibilita'.
    Considerato  pero'  che  la  sussistenza  di  un  adeguato  filtro
 risponde a precise  esigenze  di  tutela  anche  dell'indipendenza  e
 dell'autonomia dei magistrati (v. in proposito le sentenze rese dalla
 Corte costituzionale in data 14 marzo 1968 n. 2 e 3 febbraio 1987, n.
 26),   appare   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge  n.  117/1988
 nella  parte  in cui non richiede la incoerenza di "condizioni" anche
 per  la  proponibilita'  delle  domande  di  risarcimento  per  fatti
 anteriori  alla entrata in vigore della legge (quando cosi' anche una
 irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra   magistrati).   Tale
 questione  investe  decisiva  importanza  nella  presente fattispecie
 (avente ad oggetto il risarcimento di danni  per  fatti  commessi  da
 magistrati  prima dell'entrata in vigore della legge n. 117/1988) non
 avendo il Lanari richiesto l'autorizzazione del Ministro di grazia  e
 giustizia  (ne'  avendo  avuto  -  ovviamente  - luogo il giudizio di
 ammissibilita' di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988) e potendosi
 passare  all'esame  del  merito  soltanto  dopo aver superato - in un
 senso o nell'altro il problema della necessita' o meno di un adeguato
 filtro preventivo.