ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente, titolare di pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aveva richiesto l'integrazione al minimo di tale trattamento, gia' negatogli dall'I.N.P.S. in quanto egli percepiva anche una pensione d'invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), il Tribunale di Trieste, con ordinanza emessa in data 6 aprile 1989, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui preclude tale integrazione in caso di cumulo degli anzidetti trattamenti, richiamando le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato con sentenza n. 373 del 1989 l'illegittimita' costituzionale in parte qua della norma impugnata; che, pertanto, la proposta questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;