ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il 6 aprile 1989 dal Tribunale di Trieste nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed  altro,
 iscritta  al  n.  182  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  16,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in cui il ricorrente,
 titolare di  pensione  di  riversibilita'  a  carico  della  Gestione
 speciale  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni, aveva richiesto
 l'integrazione  al  minimo  di  tale  trattamento,   gia'   negatogli
 dall'I.N.P.S.   in   quanto   egli   percepiva   anche  una  pensione
 d'invalidita'  a  carico  dell'assicurazione  generale   obbligatoria
 (A.G.O.),  il  Tribunale  di  Trieste, con ordinanza emessa in data 6
 aprile  1989,  ha  sollevato,   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte  in  cui
 preclude   tale  integrazione  in  caso  di  cumulo  degli  anzidetti
 trattamenti,  richiamando   le   numerose   decisioni   della   Corte
 costituzionale in materia;
    Considerato  che  questa  Corte ha gia' dichiarato con sentenza n.
 373 del 1989 l'illegittimita' costituzionale in parte qua della norma
 impugnata;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;