IL PRETORE A scioglimento della riserva, di cui al verbale che precede il pretore osserva in fatto e in diritto: l'attore, premesso di essere stato giudicato inidoneo alle mansioni di autista, si doleva dell'applicazione nei suoi confronti della procedura di esodo, di cui all'art. 3 della legge n. 270/1988, posto che la sua inidoneita' non era stata piu' verificata in difformita' di quanto stabilito da accordo sindacale interno e che la seconda dichiarazione di inidoneita', in seguito alla visita in data 29 aprile 1985 non aveva avuto oggetto le mansioni effettivamente da ultimo disimpegnate (operaio tecnico manutentore). L'azienda datrice contestava in toto le deduzioni attoree e chiedeva il rigetto della domanda attorea. Ritiene il pretore che vada preliminarmente demandato al giudice competente lo scrutinio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 270/1988, nella parte in cui consente il licenziamento di prestatori inidonei a pregresse mansioni e non gia' a quelle attualmente disimpegnate. Invero, tale disposto urta con il generale principio delle eccezioni definite alla stabilita' del rapporto e riducendosi in definitiva a motivazioni di carattere disciplinare (giusta causa o giustificato motivo oggettivo) o di carattere oggettivo (giustificato motivo oggettivo rappresentando dall'inutilizzabilita' del prestatore vuoi per inabilita' definitiva vuoi per esuberanza dei prestatori utilmente utilizzabili). E' cosi' introdotta nell'ambito della legislazione vincolistica, alla quale la datrice sarebbe soggetto e comunque per le sole aziende o imprese destinatarie del predetto art. 3, un ulteriore fattispecie di recedibilita', assolutamente non rapportabile ai principi generali della legislazione vigente, appunto perche', si ribadisce, il presupposto di fatto di applicabilita' non e' rappresentato dalla inidoneita' alle mansioni attuali (giacche' se cosi' fosse non vi sarebbe disomogeneita' alcuna rispetto al sistema normativo), ma da una pregressa inidoneita' a mansioni del tutto diverse (ed esercitate nel caso di specie fino al novembre 1980, dopo di che' l'attore e' stato adibito a compiti di manutenzione e non piu' di guida). E' cio' senza che emerga con chiarezza una ragione giustificatrice alla deroga, non potendosi certo ritenere che l'attore sia stato mantenuto in servizio per dieci anni in mansioni fittiziamente assegnategli. La rilevanza della questione e' di tutta evidenza posto che, a prescindere dall'adempimento ad obblighi di verifica di fonte pattizia, l'art. 3 che si censura sarebbe comunque applicabile stante il suo carattere imperativo, di fronte al quale eventuali atti negoziali, ancorche' collettivi, si appaleserebbero radicalmente nulli, con conseguente inevitabile rigetto della domanda attorea.