IL PRETORE
    A  scioglimento  della  riserva,  di cui al verbale che precede il
 pretore osserva in fatto e in diritto: l'attore, premesso  di  essere
 stato   giudicato  inidoneo  alle  mansioni  di  autista,  si  doleva
 dell'applicazione nei suoi confronti della procedura di esodo, di cui
 all'art.  3 della legge n. 270/1988, posto che la sua inidoneita' non
 era stata piu' verificata  in  difformita'  di  quanto  stabilito  da
 accordo   sindacale   interno  e  che  la  seconda  dichiarazione  di
 inidoneita', in seguito alla visita in data 29 aprile 1985 non  aveva
 avuto  oggetto  le  mansioni  effettivamente  da  ultimo disimpegnate
 (operaio tecnico manutentore).
    L'azienda  datrice  contestava  in  toto  le  deduzioni  attoree e
 chiedeva il rigetto della domanda attorea.
    Ritiene  il  pretore che vada preliminarmente demandato al giudice
 competente lo scrutinio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3
 della legge n. 270/1988, nella parte in cui consente il licenziamento
 di prestatori inidonei a pregresse  mansioni  e  non  gia'  a  quelle
 attualmente disimpegnate.
    Invero,  tale  disposto  urta  con  il  generale  principio  delle
 eccezioni definite alla stabilita'  del  rapporto  e  riducendosi  in
 definitiva  a  motivazioni  di carattere disciplinare (giusta causa o
 giustificato motivo oggettivo) o di carattere oggettivo (giustificato
 motivo oggettivo rappresentando dall'inutilizzabilita' del prestatore
 vuoi per inabilita' definitiva vuoi  per  esuberanza  dei  prestatori
 utilmente utilizzabili).
    E'  cosi'  introdotta nell'ambito della legislazione vincolistica,
 alla quale la datrice sarebbe soggetto e comunque per le sole aziende
 o  imprese destinatarie del predetto art. 3, un ulteriore fattispecie
 di recedibilita', assolutamente non rapportabile ai principi generali
 della   legislazione  vigente,  appunto  perche',  si  ribadisce,  il
 presupposto di fatto di applicabilita'  non  e'  rappresentato  dalla
 inidoneita'  alle  mansioni  attuali  (giacche' se cosi' fosse non vi
 sarebbe disomogeneita' alcuna rispetto al sistema normativo),  ma  da
 una pregressa inidoneita' a mansioni del tutto diverse (ed esercitate
 nel caso di specie fino al novembre 1980, dopo di  che'  l'attore  e'
 stato adibito a compiti di manutenzione e non piu' di guida).
    E' cio' senza che emerga con chiarezza una ragione giustificatrice
 alla deroga, non potendosi certo  ritenere  che  l'attore  sia  stato
 mantenuto  in  servizio  per  dieci  anni  in  mansioni fittiziamente
 assegnategli.
    La  rilevanza  della  questione  e' di tutta evidenza posto che, a
 prescindere  dall'adempimento  ad  obblighi  di  verifica  di   fonte
 pattizia, l'art. 3 che si censura sarebbe comunque applicabile stante
 il suo carattere  imperativo,  di  fronte  al  quale  eventuali  atti
 negoziali,  ancorche'  collettivi,  si  appaleserebbero  radicalmente
 nulli, con conseguente inevitabile rigetto della domanda attorea.