LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso prodotto da
 Cedolini Silvio avverso iscrizione a ruolo Irpef 1982;
    Letti   gli   atti   sentito   il   sig.   rag.  Anna  Bonino  per
 l'amministrazione finanziaria il ricorrente udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    La  vertenza  attiene  l'iscrizione  a  ruolo  per  complessive L.
 1.416.000  (sopratassa  +  interessi)  derivante   da   insufficiente
 versamento  di acconto d'imposta Irpef 1982. Il ricorrente precisa di
 avere versato solo L. 10.000.000 anziche' L. 17.330.000 (pari al 92%)
 in quanto aveva subi'to ritenute d'acconto per L. 61.297.000. Solleva
 il dubbio di costituzionalita' circa il  versamento  dell'acconto  da
 parte  di un professionista che si trova in credito in relazione alle
 ritenute subite.
                                OSSERVA
    La  commissione  ritiene non manifestamente infondata la questione
 di costituzionalita' in concreto sollevata da parte ricorrente e  che
 puo'  porsi  nei  termini  seguenti:  se l'art. 1, primo comma, della
 legge n. 97/77, cosi' come modificato dall'art. 1 l.  n.  749/1977  e
 con legge di conversione n. 891/1980 nonche' con legge di conversione
 n. 52/1982, che stabilisce l'obbligo  del  versamento,  a  titolo  di
 acconto,  del  92% dell'imposta relativa al periodo precedente sia in
 contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione nell'ipotesi in cui
 non  prevede  che  il  contribuente  assoggettato  all'obbligo  della
 ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione  tra  quanto  da
 lui  dovuto  a  titolo  di  acconto  sull'imposta IRPEF e l'eventuale
 credito di imposta dello stesso soggetto vantato  in  conseguenza  di
 versamenti  di importi, a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza
 rispetto all'imposta realmente dovuta  per  il  periodo  considerato.
 Tale   impossibilita'   di   compensazione,   che   consentirebbe  al
 contribuente di versare, per differenza, a titolo di acconto solo  le
 somme  dovute  in  eccedenza  rispetto  al proprio credito di imposta
 riferito al precedente periodo impositivo, contrasta infatti  con  la
 piu  recente  legislazione tributaria che tale compensazione consente
 relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA).