ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, primo e
 secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio  1986,
 n.  20 (Disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza
 emessa il 17 gennaio 1989 dal Pretore di Trento - Sezione  distaccata
 di  Borgo  Valsugana  nel  procedimento  civile  vertente  tra Robich
 Giovanni e la Provincia autonoma di Trento, iscritta al  n.  157  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
 Francesco Greco;
    Udito l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore di Trento - Sezione distaccata di Borgo Valsugana,
 nel procedimento civile promosso  da  Robic  Giovanni  nei  confronti
 della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di
 una sanzione amministrativa per violazione della legge  regionale  28
 luglio  1986,  n.  20  (che  disciplina  la  raccolta dei funghi), ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo
 e  secondo  comma,  della  detta  legge, nella parte in cui limita la
 liberta' della raccolta per i non residenti nella provincia.
    Ha   osservato   che,   sebbene   finalizzata  alla  conservazione
 dell'habitat micetico, la disposizione  censurata,  oltre  ad  essere
 irrazionale,  crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini
 perche' distingue tra i residenti e i non  residenti  consentendo  ai
 primi   una   piu'   ampia  liberta'  di  ricerca  e  raccolta.  Onde
 risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto piu'  che  la
 discriminazione  prodotta  si  fonda  su  un  elemento  assolutamente
 inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza.
    2.  -  L'ordinanza,  ritualmente notificata e comunicata, e' stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    3. - Nel giudizio si e' costituita la Provincia autonoma di Trento
 la  quale  ha  preliminarmente  eccepito  la  inammissibilita'  della
 questione  per  mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale
 esposizione dei fatti, ed, inoltre, perche' la  proposta  censura  e'
 diretta  ad  eliminare  la  norma  generale  e  a  riportare tutte le
 fattispecie nella disciplina speciale derogatoria  che  si  assume  a
 tertium  comparationis.  In  sostanza,  pero',  viene  in  rilievo la
 disciplina generale che e' piu' restrittiva.
    Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non
 sono assimilabili  e  che,  peraltro,  la  differente  disciplina  e'
 determinata  dalla  esigenza  del  rispetto delle consuetudini locali
 cosi' come e'  evidenziato  nella  disposizione  in  esame,  onde  la
 infondatezza della questione.
   Nella  memoria presentata in prossimita' della udienza la Provincia
 ha insistito nel rilievo che il legislatore  provinciale  non  poteva
 ignorare  i  diritti  di  uso  civico  al  fungatico  riconosciuto ab
 immemorabili  alle  popolazioni   del   Trentino   ed   anche   dalla
 legislazione statale in materia.
                         Considerato in diritto
    1. - Il Pretore dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
 2, primo e secondo comma, della legge  della  Provincia  autonoma  di
 Trento  29  luglio  1986,  n. 20, nella parte in cui limita la libera
 raccolta  dei  funghi  solo  per  i  non  residenti  nel   territorio
 provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perche', a
 suo avviso, risulterebbe  violato  l'art.  3  della  Costituzione  in
 quanto  irragionevolmente  sarebbe creata una discriminazione solo in
 ragione  della  ininfluente  circostanza  della   residenza   in   un
 determinato luogo.
    2.  -  Le  eccezioni di inammissibilita' non sono condivisibili in
 quanto dal contesto dell'ordinanza si  evincono  la  rilevanza  della
 questione nel giudizio a quo, i suoi esatti limiti e le finalita' che
 si vogliono raggiungere.
    3. - Nel merito la questione non e' fondata.
    La  disciplina  apprestata  dal legislatore provinciale e' diretta
 alla tutela dell'ambiente ed alla protezione  della  flora  micogena,
 anche in considerazione di quanto e' stato legiferato dalla limitrofa
 Provincia di Bolzano (libera raccolta  dei  funghi  nei  soli  giorni
 pari).
    L'art.  2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente
 a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia  di  Trento,  la
 raccolta   dei  funghi  nei  soli  giorni  dispari  entro  il  limite
 quantitativo di due chilogrammi per persona di eta' superiore ai  sei
 anni.  Il  secondo  comma  statuisce  che  i  soli  residenti possano
 effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti
 di quantita'.
    Inoltre,  se  la  situazione  lo  consente,  verificandosi, cioe',
 favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati
 alla  raccolta,  specie  coloro per i quali essa costituisce fonte di
 lavoro e di sussistenza.
    Dalle   richiamate   disposizioni  non  deriva  una  irragionevole
 discriminazione tra residenti e non residenti  anzitutto  perche'  le
 situazioni  poste  a  raffronto  non  sono  affatto assimilabili. Ed,
 inoltre, perche',  come  e'  evidenziato  dalla  stessa  disposizione
 impugnata,  il  trattamento  fatto  ai  residenti  trova  adeguata  e
 ragionevole  giustificazione  nella  necessita'  di   rispettare   le
 consuetudini   locali  e  i  diritti  di  uso  civico  al  fungatico,
 riconosciuto ab immemorabili ai cittadini residenti.
    Ed e' proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini
 che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente
 diversa  da  quella  in  cui  versano  i  non  residenti che vogliano
 raccogliere funghi nel territorio della provincia.
    Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.