ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
 22  luglio  1966,  n.  614  (Interventi  straordinari  a  favore  dei
 territori  depressi  dell'Italia settentrionale e centrale), promosso
 con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985 dalla Commissione  Tributaria
 di  primo  grado  di  Terni  sul  ricorso proposto da Camilli Claudio
 contro l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritta  al  n.  186  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 giugno 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel giudizio promosso da Camilli Claudio avverso il
 provvedimento dell'Ufficio Imposte Dirette di Terni di  revoca  della
 concessione dell'esenzione decennale dell'imposta locale sui redditi,
 la Commissione Tributaria di primo grado di Terni, con ordinanza  del
 23 gennaio 1985, pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990
 (R.O. n. 186 del 1990), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3  e
 53  della  Costituzione  -  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, nella  parte  in  cui
 limita  l'esenzione  decennale da ogni tributo sul reddito alle nuove
 imprese artigiane e alle nuove piccole e  medie  imprese  industriali
 aventi per oggetto produzione di beni che si costituiscono nelle zone
 depresse dell'Italia settentrionale e centrale;
      che, ad avviso della Commissione, la norma censurata - in quanto
 non riferibile alle imprese produttrici di servizi che, ai fini della
 propulsione  del  sistema economico, esercitano una funzione simile a
 quella delle imprese artigiane ed industriali - contrasterebbe con  i
 principi in tema di uguaglianza e di capacita' contributiva stabiliti
 dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in  rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
 concludeva per la manifesta inammissibilita' della questione;
    Considerato  che  identica  questione  e'  gia'  stata  dichiarata
 manifestamente inammissibile da questa Corte (ordinanza  n.  319  del
 1987)  alla  stregua  della  considerazione  che, dovendosi escludere
 l'uguaglianza delle situazioni comparate, la richiesta estensione del
 beneficio  rientra  nella  sfera  di  discrezionalita'  riservata  al
 legislatore e che l'esclusione della  sindacabilita'  del  differente
 trattamento    vale    anche   a   dimostrare   la   inammissibilita'
 dell'impugnativa relativa all'art. 53 della Costituzione;
      che  non  sono  stati  addotti motivi o prospettazioni nuove sui
 quali possa fondarsi una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;