ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1989 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cesaroni Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che il Pretore di Ancona, nel giudizio promosso da Cesaroni Giuseppe - gia' titolare di rendita I.N.A.I.L. per malattia professionale, riportata lavorando nel settore industriale, e successivamente colpito da infortunio nel prestare attivita' di coltivatore diretto con postumi invalidanti pari al 5% - per conseguire la liquidazione di una nuova rendita in base alla valutazione complessiva del grado di inabilita', ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 giugno 1989, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); che il giudice a quo, premesso che, per costante interpretazione giurisprudenziale, nell'ipotesi di invalidita' conseguente a piu' infortuni, ovvero ad un infortunio e ad una malattia professionale, riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola), non puo' procedersi alla costituzione di una unica rendita ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva che cio' sembra contrastare: a) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiche' al verificarsi (con l'ulteriore infortunio o malattia) di un aggravamento della situazione di bisogno non fa riscontro una intensificata tutela previdenziale; b) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversa tutela che una eguale situazione di bisogno riceve a seconda che gli eventi lesivi si siano o meno verificati nell'espletamento della stessa attivita' lavorativa; che si e' costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua di quanto gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 71/1990; Considerato che questa Corte con la sentenza n. 71 del 1990, richiamata dall'interveniente, ha dichiarato non fondata questione analoga, richiamandosi all'organizzazione separata dell'assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria, e di quella (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'agricoltura, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche, e rilevando che siffatta separatezza non lede ne' l'art. 38, secondo comma, ne' l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' essa si fonda sull'obbiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela; che nell'ordinanza non sono indicati motivi ed argomenti che possano indurre la Corte a modificare la propria decisione; che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;