ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  autonoma della
 Sardegna notificato il 20 marzo 1990, depositato in cancelleria il 27
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del  Ministro  dell'ambiente  del   4   dicembre   1989,   intitolato
 "Individuazione  della  zona di importanza naturalistica nazionale ed
 internazionale di Monte Arcosu", ed iscritto al n.  10  del  registro
 conflitti 1990;
    Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna;
                           Ritenuto in fatto
    1.-  Con  ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
 Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei  confronti  dello
 Stato  in  relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre
 1989,   intitolato   "Individuazione   della   zona   di   importanza
 naturalistica nazionale ed internazionale di Monte Arcosu". Ad avviso
 della ricorrente, questo  decreto  sarebbe  lesivo  delle  competenze
 previste  dagli  artt. 3 e 6 dello Statuto speciale, come attuati dal
 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, ed in particolare dall'art.  58  dello
 stesso.
    Secondo  la  Regione, infatti, l'art. 5 della legge 8 luglio 1986,
 n. 349, indicato nella premessa dell'atto impugnato, attribuisce allo
 Stato   (Ministro  dell'ambiente)  solo  il  potere  di  proporre  la
 individuazione delle aree di importanza  naturalistica  nazionale  ed
 internazionale,  e  non anche quello di individuare direttamente tali
 zone. Cio' si  spiegherebbe  con  il  fatto  che  quell'articolo  non
 attribuirebbe  allo  Stato  nessun  altro  potere oltre a quello gia'
 riservato allo stesso dall'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 la   cui   disciplina,   essendo  prevista  in  relazione  ai  parchi
 interregionali ed essendo basata dunque su  un  criterio  geografico,
 non  sarebbe  applicabile  alla  Sardegna per il suo stesso carattere
 geografico di "isola".
    Inoltre,  sempre  secondo  la ricorrente, il decreto impugnato non
 potrebbe trovare giustificazione nel preteso interesse internazionale
 della  Foresta di Monte Arcosu, in quanto nel caso di specie, come ha
 gia' affermato questa Corte nella sentenza n. 830 del 1988, non viene
 in  discussione  il  limite degli "obblighi internazionali", che solo
 potrebbe  legittimare  una  deroga   nell'ordine   delle   competenze
 costituzionalmente   riconosciute   alla  Regione  Sardegna.  Ne'  si
 potrebbe dire, continua la ricorrente, che l'intervento statale possa
 essere  giustificato  dalla  inerzia della Regione nella tutela della
 Foresta di Monte Arcosu, dal momento che la legge regionale 7  giugno
 1989,   n.   31,   ha   gia'   ricompreso   questa  zona  nell'ambito
 dell'istituendo Parco  naturale  del  Sulcis  ed  ha,  nel  contempo,
 dettato rigorose norme di salvaguardia.
    In  ogni  caso,  ove si dovesse ritenere sussistente la competenza
 del Ministro dell'ambiente in ordine alla individuazione delle aree e
 questa  non dovesse essere considerata limitata alla sola proposta di
 individuazione, l'atto impugnato, ad avviso della ricorrente, sarebbe
 egualmente  lesivo  delle  proprie  competenze. Esso, infatti, non si
 limiterebbe ad individuare l'area, ma detterebbe una disciplina della
 organizzazione  della  riserva  naturale, che, secondo la ricorrente,
 eccederebbe l'ambito delle competenze in  ipotesi  riconosciute  allo
 Stato.  In  secondo luogo, poiche' tale potere costituisce pur sempre
 espressione della funzione di indirizzo  e  coordinamento  (art.  83,
 u.c.,  d.P.R.  n. 616 del 1977), risulterebbe violato il principio di
 legalita', in quanto non sarebbero in alcun  modo  determinati  dalla
 legge i criteri in base ai quali questa funzione dovrebbe in concreto
 essere esercitata. In terzo  luogo,  non  risulterebbe  osservato  il
 principio  della previa intesa con la Regione, ogni qual volta vi sia
 incisione  su  competenze  primarie  della  Regione   stessa.   Sotto
 quest'ultimo  profilo,  precisa  la  ricorrente, lo Stato non avrebbe
 formulato neppure una proposta di intesa, non  potendosi  considerare
 tale  la  lettera del Ministero dell'ambiente in data 17 aprile 1989,
 indirizzata anche ad altri enti locali, la quale non contiene neanche
 un termine per la formulazione del parere e rende cosi' inapplicabile
 il procedimento previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59,
 impropriamente richiamato nella premessa dell'atto impugnato. Infine,
 sempre secondo la Regione Sardegna, il decreto sarebbe in  ogni  caso
 illegittimo  in  quanto,  mentre  l'art.  5  attribuisce al Ministero
 dell'ambiente   la   competenza   ad   elaborare   le   proposte   di
 individuazione  della  zona,  al  contrario  il potere di individuare
 l'area  d'interesse  nazionale  o  internazionale   e'   disciplinato
 dall'art.  83,  ultimo  comma,  del  d.P.R. n. 616 del 1977, il quale
 inquadra quel potere tra le forme  di  esercizio  della  funzione  di
 indirizzo  e coordinamento. L'atto impugnato, pertanto, sarebbe stato
 adottato al di fuori  di  ogni  forma  di  esercizio  della  predetta
 funzione e dovrebbe, quindi, esser annullato.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello  Stato  in  relazione  al  decreto  del  Ministro
 dell'Ambiente  (Individuazione  della zona d'importanza naturalistica
 nazionale e internazionale di  Monte  Arcosu),  adottato  in  data  4
 dicembre  1989, sul presupposto che tale decreto, nell'individuare la
 zona  della  Foresta  di  Monte  Arcosu  come  area   di   importanza
 naturalistica  nazionale  ed  internazionale, lederebbe le competenze
 legislative  e  amministrative  garantite   costituzionalmente   alla
 Regione  stessa  dagli  artt.  3  e  6  dello Statuto speciale per la
 Sardegna (Legge cost. 26 febbraio  1948,  n.  3),  come  attuati  dal
 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 58 ("Sono trasferite alla regione
 le  funzioni  amministrative  concernenti  gli  interventi   per   la
 protezione della natura, le riserve e i parchi naturali").
    2. - Il ricorso va accolto.
    In  un caso recentemente deciso (v. sent. n. 830 del 1988), questa
 Corte ha gia' avuto modo di pronunziarsi su un decreto  del  Ministro
 dell'ambiente  diretto  a  istituire  la  riserva  naturale  di Monte
 Arcosu, dichiarando che il relativo potere non spettava allo Stato  e
 annullando    consequenzialmente    il    decreto    impugnato.    In
 quell'occasione questa Corte ha esaminato le norme poste a  base  del
 potere  ministeriale  allora  contestato,  le  quali  sono  le stesse
 invocate  dal  Ministro  dell'ambiente  per   il   decreto   ora   in
 discussione,  e  ne  ha  fornito un'interpretazione che, come allora,
 conduce all'accoglimento del ricorso.
    2.1.  - Va, innanzitutto, ricordato che con le norme di attuazione
 dello Statuto speciale per la Sardegna contenute nel d.P.R. 19 giugno
 1979,  n.  348,  la  materia della "protezione della natura" e' stata
 trasferita alla competenza  esclusiva  della  suddetta  Regione,  nel
 quadro  del complessivo adeguamento dell'autonomia costituzionalmente
 garantita alla Sardegna ai trasferimenti di funzioni compiuti con  il
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  a favore delle regioni a statuto
 ordinario.
    Sebbene   le  anzidette  norme  abbiano  trasferito  alla  Regione
 Sardegna ampi poteri in materia di parchi e di riserve naturali, esse
 non  possono  essere  considerate  preclusive  del  potere statale di
 individuare aree che rivestano un'importanza naturalistica di rilievo
 nazionale   o  internazionale  -  pur  se  queste  aree  occupano  un
 territorio  racchiuso  nei  confini  di  una  sola  regione  -  e  di
 istituirvi  parchi o riserve. Questa Corte ha, anzi, precisato che il
 potere allo Stato di individuare le aree da destinare a  parchi  o  a
 riserve  naturali e di adottare le conseguenti misure di salvaguardia
 rientra in una piu' vasta potesta' statale, comprensiva  anche  della
 definizione  dei  confini  della  zona da tutelare e dell'istituzione
 degli organi preposti alla protezione della stessa,  nella  quale  si
 esprime   la   complessa   valutazione,   da   parte   dello   Stato,
 dell'interesse  nazionale  (o  sovranazionale)  che   giustifica   la
 destinazione  di  una  certa  area a un regime speciale, diretto alla
 tutela di beni naturalistici  di  notevole  importanza  per  l'intera
 collettivita'  nazionale o internazionale (v. spec. sent. n. 1031 del
 1988, nonche' sentt. nn. 123 del 1980, 223 del 1984, 617 del  1987  e
 1029 del 1988).
    Tuttavia  e' affermazione piu' volte ripetuta da questa Corte che,
 quando lo Stato agisce per l'attuazione di un interesse  nazionale  o
 di  un  obbligo  internazionale, la sussistenza dell'uno o dell'altro
 non puo' essere semplicemente affermata o desunta  genericamente,  ma
 dev'esser  comprovata  da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri
 argomenti giustificativi, sottoponibili,  in  sede  di  sindacato  di
 legittimita'  costituzionale,  a uno scrutinio particolarmente severo
 (v., per gli obblighi internazionali, sent. n. 830 del 1988,  e,  per
 l'interesse  nazionale,  sentt.  nn. 177, 217 e 633 del 1988, 407 del
 1989 e 139 del 1990). E cio' perche', come e' stato  affermato  nella
 sent.  n. 830 del 1988, si tratta di limiti alla competenza regionale
 nelle materie trasferite la cui natura e la cui consistenza sono tali
 da  comportare  una  eccezionale  alterazione  della ripartizione dei
 poteri stabilita con norme di rango costituzionale.
    2.2.  - Questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 830 del 1988) che
 nessuno degli atti di diritto internazionale o comunitario richiamati
 e' tale da giustificare il potere statale di individuazione dell'area
 naturalistica, svolto  con  l'impugnato  decreto  ministeriale,  come
 necessario  mezzo di adempimento di un obbligo internazionale o di un
 vincolo comunitario.
    Non  lo  e'  la  Convenzione di Berna, relativa alla conservazione
 della vita selvatica e dell'ambiente naturale in  Europa  (ratificata
 con   la   legge  5  agosto  1981,  n.  503),  la  quale,  prevedendo
 "espressamente una  normazione  interna  di  attuazione  (secondo  la
 letterale  formula  dell'art.  6:  'leggi  e regolamenti') da emanare
 senza limiti di tempo", rinvia chiaramente alla  "ripartizione  delle
 attribuzioni  prevista dalle norme interne di livello costituzionale,
 salva, in caso di successiva e persistente inerzia delle Regioni,  la
 sostituzione  dello Stato, intesa ad evitare la responsabilita' verso
 gli altri Stati contraenti,  gravante  per  principio  a  carico  del
 medesimo".
    Ne'  la  base  di un vincolo sovranazionale puo' esser individuata
 nella Direttiva del Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.  79/409,
 poiche'  anche  questa, nelle materie riservate alle regioni e, tanto
 piu',  in  una  assegnata  alla  competenza  esclusiva,  comporta  il
 riconoscimento  alle  stesse della relativa competenza di attuazione,
 salvo il potere di sostituzione dello Stato in  caso  di  persistente
 inattivita'  delle  regioni medesime (v. anche sent. n. 304 del 1987,
 e, da ultimo, sent. n. 284 del 1989).
    Ma  -  tanto con riferimento alla Convenzione di Berna, quanto con
 riferimento alla citata direttiva  comunitaria  -  nella  fattispecie
 nessuno  spazio  puo'  esser riconosciuto al potere sostitutivo dello
 Stato, dal momento che la Regione Sardegna, con legge 7 giugno  1989,
 n.  31,  aveva  gia'  esercitato  il proprio potere di individuazione
 della zona della Foresta di Monte Arcosu come area da assoggettare  a
 tutela    naturalistica,    ricomprendendola    entro    i    confini
 dell'istituendo Parco naturale del Sulcis.
    2.3.  -  Sotto il profilo dell'eventuale ricorrenza dell'interesse
 nazionale,  occorre  sottolineare  che  -  sia  nella  premessa   che
 nell'articolato   del   decreto   ministeriale   impugnato   -  manca
 un'adeguata dimostrazione della sussistenza dei motivi che dovrebbero
 provare   l'importanza   naturalistica   per  l'intera  collettivita'
 nazionale della zona considerata. In particolare, poiche' la  Regione
 Sardegna, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di
 "protezione della natura", ha gia' destinato l'area della Foresta  di
 Monte   Arcosu   all'istituzione  di  un  parco  naturale,  manca  la
 dimostrazione  da  parte  dello  Stato  che  la  fauna,  la  flora  e
 l'ambiente  di  quella zona non possono essere adeguatamente tutelati
 dalla istituzione di  un  parco  naturale  d'interesse  regionale  ed
 esigano,  invece, una protezione diversa e piu' rigorosa, come quella
 propria di una riserva naturale (di un certo tipo)  avente  rilevanza
 nazionale.  A tale scopo, infatti, non basta affermare che ricorra un
 interesse prioritario alla conservazione di talune  specie  di  fauna
 insediate  nell'area della Foresta di Monte Arcosu o che quest'ultima
 costituisca un tipico esempio di  foresta  mediterranea,  ma  occorre
 provare  la sussistenza di un interesse naturalistico cosi' rilevante
 e imperativo da indurre a ritenere fondatamente che  la  Regione  non
 disponga  dei  poteri  e  dei  mezzi  adeguati  all'apprestamento  di
 un'idonea tutela di quel particolare interesse.
    3.  -  Ne',  infine,  puo' essere taciuto il rilievo che il potere
 esercitato con il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  oggetto  di
 impugnazione  e'  totalmente  privo di una base legislativa. Sicche',
 quand'anche  per  ipotesi  fosse  dato  di  rinvenire  un   interesse
 nazionale  o  un  obbligo internazionale o comunitario giustificativo
 del potere dello Stato di  individuare  aree  sulle  quali  istituire
 riserve    o   parchi   d'interesse   nazionale   o   internazionale,
 sussisterebbe, comunque, un  ulteriore  motivo  di  accoglimento  del
 ricorso  nel  fatto  che  il  potere  di  individuazione dell'area da
 proteggere e' stato esercitato nelle forme non dovute.
    L'art.  5,  comma secondo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - che
 e' richiamato dalla premessa del  decreto  ministeriale  impugnato  -
 trasferisce genericamente al Ministro dell'ambiente le competenze per
 l'innanzi imputate al Ministro dell'agricoltura e foreste  in  ordine
 ai  parchi  nazionali  e  all'individuazione  delle zone d'importanza
 naturalistica nazionale e internazionale, competenze tra le quali non
 e'  ricompresa la potesta' di deliberazione dell'individuazione delle
 aree su cui istituire le riserve e i  parchi  naturali.  Quest'ultimo
 potere,  infatti,  e' regolato dall'art. 83, comma quarto, del d.P.R.
 24 luglio 1977, n. 616,  che  attribuisce  al  Governo,  "nell'ambito
 della  funzione  di  indirizzo  e coordinamento, la potesta' (...) di
 individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali  e
 parchi  di  carattere interregionale" e, a fortiori, riserve e parchi
 di carattere nazionale o internazionale (v. sentt. nn. 123 del  1980,
 1029  e  1031  del  1988).  Quest'ultima  norma non e' stata abrogata
 dall'art. 5, precedentemente ricordato,  ma  e'  stata  integralmente
 richiamata  dallo  stesso  articolo  al  suo  primo comma, che, anzi,
 precisa essere di spettanza del Ministro  dell'ambiente  soltanto  il
 potere  di  proposta  in  relazione  all'individuazionedelle  aree da
 destinare a riserve o a parchi naturali (v. cosi' sent.  n.  830  del
 1988). Sicche' si deve ritenere che il Ministro dell'ambiente sia del
 tutto privo del potere di deliberare l'individuazione delle  aree  su
 cui  istituire  riserve  o  parchi  naturali d'importanza nazionale o
 internazionale.