ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 241 e seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal Tribunale di Bergamo nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino ed altri, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti a carico di Consoli Costantino e altri - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 241 segg. Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia a giudicare lo stesso magistrato-persona che ha gia' esercitato funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie; Considerato che la questione sollevata e' stata gia' dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui motivazioni non emergono, nell'attuale ordinanza di rimessione, elementi di novita' che possano ora indurre la Corte a diversa decisione,