ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  241  e
 seguenti del decreto legislativo 28 luglio 1989,  n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento e transitorie, del codice di procedura
 penale), promosso con  ordinanza  emessa  il  15  febbraio  1990  dal
 Tribunale  di  Bergamo  nei  procedimenti  penali riuniti a carico di
 Consoli  Costantino  ed  altri,  iscritta  al  n.  270  del  registro
 ordinanze   1990   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica, n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri,
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di Bergamo - con ordinanza emessa il 15
 febbraio 1990 nei procedimenti penali riuniti  a  carico  di  Consoli
 Costantino  e  altri  - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
 241  segg.  Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella parte in
 cui consentono che, nei procedimenti di competenza del pretore, abbia
 a  giudicare  lo  stesso  magistrato-persona  che  ha gia' esercitato
 funzioni di pubblico ministero o comunque funzioni istruttorie;
    Considerato  che  la  questione sollevata e' stata gia' dichiarata
 manifestamente infondata con l'ordinanza n. 180/90, rispetto alle cui
 motivazioni  non  emergono,  nell'attuale  ordinanza  di  rimessione,
 elementi di novita' che  possano  ora  indurre  la  Corte  a  diversa
 decisione,