ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Molise, riapprovata il 6 marzo 1990 dal Consiglio  regionale,  avente
 per  oggetto: "Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984,
 n. 894, inerente all'immissione in ruolo  dei  giovani  di  cui  alla
 legge 1 giugno 1977, n. 285", promosso con ricorso del Presidente del
 Consiglio dei ministri, notificato l'11 aprile  1990,  depositato  in
 cancelleria  il  20  successivo  ed  iscritto  al  n. 35 del registro
 ricorsi 1990.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
    Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;
                           Ritenuto in fatto
    1.   -   Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato  il
 Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della legge della Regione Molise (Norme
 per l'applicazione della legge 22 dicembre  1984,  n.  894,  inerente
 all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1Πgiugno 1977,
 n. 285), riapprovata dal Consiglio regionale il  6  marzo  1990,  per
 violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Il  Presidente  del  Consiglio fa presente che la legge impugnata,
 approvata in prima lettura allo scadere della terza  legislatura  (22
 marzo  1985)  e  riapprovata  una  prima  volta  (senza modifiche e a
 maggioranza assoluta) il 27 dicembre 1989, e' stata di nuovo rinviata
 sul  presupposto  che  si  trattasse  di una legge "nuova" rispetto a
 quella approvata nella precedente  legislatura,  in  quanto  ritenuta
 espressione di un'assemblea legislativa diversa da quella che l'aveva
 approvata la prima volta.
    La  legge  impugnata  consente  ai giovani, che sono stati assunti
 dalla regione e dagli enti locali ai  sensi  della  legge  1Π giugno
 1977,   n.   285   (Provvedimenti   sull'occupazione  giovanile),  di
 partecipare ad  un  ulteriore  giudizio  di  idoneita'  per  ottenere
 l'immissione  nei ruoli delle rispettive amministrazioni. Ma, osserva
 il ricorrente, mentre la legislazione statale (v. legge  22  dicembre
 1984,  n.  894,  intitolata  "Norme integrative della legge 16 maggio
 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge n. 285 del 1977")
 subordina   tale   ulteriore   possibilita'   di  inquadramento  alla
 condizione della costanza nel rapporto alla data del 31 maggio  1984,
 tale  condizione  non  sussiste nella legge impugnata. Di qui deriva,
 sempre secondo il ricorrente, il dubbio di costituzionalita' riguardo
 alla  legge  della  Regione  Molise,  perche'  questa,  omettendo  di
 condizionare l'accesso ai giudizi di idoneita'  alla  permanenza  dei
 candidati  nel rapporto di servizio con l'ente pubblico alla data del
 31 maggio  1984,  darebbe  vita  ad  una  disparita'  di  trattamento
 rispetto  ai  giovani destinatari della legge n. 894 del 1984 e delle
 leggi regionali a questa conformi, disparita'  che,  per  non  essere
 razionalmente  giustificata,  si  porrebbe  in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione.
    2.  -  Si e' costituita in giudizio la Regione Molise per chiedere
 che sia dichiarata l'inammissibilita' o l'infondatezza  del  ricorso.
 Nel  suo atto di costituzione la resistente si limita a preannunziare
 che svolgera' i suoi argomenti in un successivo scritto difensivo.
    3.  -  Nella  memoria  depositata  in prossimita' dell'udienza, la
 Regione  Molise,  a  sostegno  della  pretesa  inammissibilita'   del
 ricorso,  afferma  che  la  legge riapprovata il 27 dicembre 1989 non
 avrebbe dovuto essere considerata come "nuova", sicche'  si  dovrebbe
 ritenere  inesistente  il potere del Governo di effettuare un secondo
 rinvio, a nulla rilevando che tra il  momento  del  rinvio  e  quello
 della   successiva   riapprovazione   a  maggioranza  assoluta  siano
 intervenuti la fine della legislatura e il rinnovo della composizione
 del Consiglio regionale. In altri termini, il ricorso sarebbe viziato
 in quanto proposto a seguito  di  un  rinvio  inesistente,  il  quale
 renderebbe illegittimo l'intero procedimento d'impugnazione.
    Nel  merito,  la  Regione  sostiene che la legge impugnata sarebbe
 immune dal rilevato vizio di costituzionalita', per il fatto che essa
 conterrebbe  un  trattamento  di  maggior  favore  nei  confronti dei
 destinatari   della    legislazione    sull'occupazione    giovanile,
 trattamento  che  sarebbe  perfettamente  conforme alla ispirazione e
 alla finalita' complessiva della legislazione statale in materia,  il
 cui  significato  consisterebbe  proprio  nel  favorire  i giovani da
 inserire nel mondo del lavoro.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il Presidente del
 Consiglio   dei   ministri   solleva   questione   di    legittimita'
 costituzionale  nei confronti della legge della Regione Molise (Norme
 per l'applicazione della legge 22 dicembre  1984,  n.  894,  inerente
 all'immissione  in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977,
 n.  285),  riapprovata  a  maggioranza  assoluta  il  6  marzo  1990,
 ritenendo che essa, nell'omettere ai fini dell'ammissione al giudizio
 di idoneita' per l'ammissione in ruolo dei giovani assunti  ai  sensi
 della legge n. 285 del 1977 la condizione della costanza nel rapporto
 alla data del 31 maggio 1984, produrrebbe un'irragionevole disparita'
 di  trattamento  rispetto ai giovani per i quali quella condizione e'
 applicabile a norma della  legge  n.  894  del  1984  e  delle  leggi
 regionali conformi a quest'ultima prescrizione.
    2. - La questione e' fondata.
    Posto  che  eventuali  vizi connessi al procedimento di formazione
 della legge regionale impugnata e alla  relativa  fase  di  controllo
 svolta  in sede di rinvio governativo risultano sanati dalla avvenuta
 riapprovazione consiliare del 6 marzo 1990 (v. sentt. nn. 8 del 1967;
 158  e  973  del 1988; 80 del 1989 e 122 del 1990), non vi puo' esser
 dubbio alcuno che la  lamentata  difformita'  della  legge  regionale
 impugnata rispetto all'articolo unico della legge statale 22 dicembre
 1984,   n.   894,   costituisce   fondato   motivo   d'illegittimita'
 costituzionale dell'atto sottoposto a questo giudizio.
    Questa Corte ha piu' volte affermato (v. sentt. nn. 998 e 1012 del
 1988,  20  del  1989)  che  l'interesse  nazionale  sottostante  alla
 disciplina   dell'occupazione  giovanile,  tenuto  conto  dei  valori
 costituzionali  che  su  di  esso  gravitano,  "si   presenta   cosi'
 imperativo  e  stringente  in  ogni parte del territorio nazionale da
 esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere
 adeguatamente  perseguita  dal  semplice intervento legislativo delle
 singole regioni". Su questa base, la stessa Corte, nelle sentenze  da
 ultimo  citate,  ha  precisato  che  nella  ricordata materia si deve
 riconoscere alle regioni una potesta' legislativa di  tipo  meramente
 attuativo.
    Appare   allora   evidente   che  il  legislatore  regionale,  nel
 disciplinare l'ammissione ai giudizi di idoneita' dei giovani assunti
 nelle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  del  loro  passaggio nei
 relativi ruoli, non puo' discostarsi dalle norme legislative all'uopo
 predisposte  dallo Stato, salva la sussistenza di giustificati motivi
 che inducano a introdurre localmente norme differenziate, che in ogni
 caso  non possono essere tali da porsi in contraddizione con le norme
 statali piu' generali. Poiche' nel caso non  ricorre  alcuna  ragione
 particolare  che  possa  giustificare l'omissione del requisito della
 costanza in servizio alla data prevista dalla legge n. 894 del 1984 e
 poiche'  tale  requisito  costituisce  una  norma fondamentale di una
 disciplina vo'lta a  tramutare  eccezionalmente  in  posti  di  ruolo
 posizioni  ricoperte  a  titolo  precario,  l'omissione censurata dal
 ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  configura  una
 scelta  arbitraria del legislatore regionale in violazione dei limiti
 propri della potesta' attuativa.