ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 248 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.271   (Norme   di   attuazione   di
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
 con ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore  di  Napoli  nel
 procedimento penale a carico di Montanera Carmine, iscritta al n. 129
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 23 maggio 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Pretore di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre
 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo  comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 248 del testo delle
 norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
 procedura  penale  (testo  approvato  con  il  decreto legislativo 28
 luglio  1989,  n.  271),  "nella  parte  in  cui,   consentendo   nei
 procedimenti  penali  per  i quali non sono state espletate alla data
 del 24 ottobre  1989  le  formalita'  di  apertura  del  dibattimento
 l'operativita'   dell'istituto   dell'applicazione   della   pena  su
 richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la  decisione  sulla
 domanda proposta dalla parte civile";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  il giudice a quo ha sollevato la questione prima
 ancora che il pubblico ministero esprimesse il proprio consenso sulla
 richiesta  di  applicazione  della  pena  avanzata  dall'imputato  e,
 quindi,  prima  ancora  di  essere  chiamato  a  decidere  in  ordine
 all'applicabilita'  del  rito previsto dagli artt. 444 e seguenti del
 codice di procedura penale;
      che,   di   conseguenza,   la   questione,  risultando  proposta
 prematuramente ed in via del tutto eventuale, deve essere  dichiarata
 inammissibile  (v.,  da  ultimo,  ordinanze n. 79 del 1990, n. 76 del
 1990, n. 13 del 1990);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;