ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del decreto
 legislativo  28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di  attuazione,   di
 coordinamento  e transitorie del codice di procedura penale), e degli
 artt. 438, 440, primo comma, e 442,  secondo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  promossi con quattro ordinanze emesse l'8 gennaio
 1990 dal Tribunale di Napoli, il 19 gennaio  1990  dal  Tribunale  di
 Milano,  il 1Πfebbraio 1990 dal Tribunale di Mondovi' e l'11 gennaio
 1990 dal Tribunale di Bergamo, iscritte rispettivamente ai  nn.  224,
 237,  252  e  277  del  registro  ordinanze  1990  e pubblicate nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn.  20  e  21,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Napoli con ordinanza dell'8 gennaio
 1990, il Tribunale di Bergamo con ordinanza dell'11 gennaio 1990,  il
 Tribunale  di Milano con ordinanza del 19 gennaio 1990 e il Tribunale
 di Mondovi' con ordinanza del 1Πfebbraio 1990  hanno  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3,  24,  101, 102 e 111 della Costituzione,
 questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 438  e  442  del
 codice  di  procedura penale e dell'art. 247 del testo delle norme di
 attuazione, di coordinamento e  transitorie  di  tale  codice  (testo
 approvato  con  il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella
 parte in cui non prevedono che il pubblico  ministero  sia  tenuto  a
 motivare  il  proprio dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato
 formulata dall'imputato e nella parte in  cui  non  attribuiscono  al
 giudice,  una volta ritenuto il dissenso ingiustificato, il potere di
 applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 442 del codice di
 procedura penale;
    Considerato  che i giudizi riguardano questioni identiche e vanno,
 quindi, riuniti;
      che  le  ordinanze  di  rimessione sono state emesse prima delle
 formalita' d'apertura di  dibattimenti  di  primo  grado  relativi  a
 processi gia' in corso alla data d'entrata in vigore del nuovo codice
 di procedura penale;
      che,  per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
 la possibilita' di far luogo al giudizio abbreviato e'  appositamente
 disciplinata  dall'art.  247  del testo delle norme di attuazione, di
 coordinamento e transitorie del codice  di  procedura  penale  (testo
 approvato  con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la
 conseguenza che gli artt. 438 e 442 del nuovo codice  non  potrebbero
 ricevere   diretta   applicazione  nei  giudizi  a  quibus,  data  la
 diversita' e l'autonomia della disciplina transitoria  rispetto  alla
 corrispondente  disciplina  codicistica  (v. sentenza n. 66 del 1990;
 ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del
 1990);
      che  questa  Corte,  con  sentenza n. 66 del 1990, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 247, primo, secondo e terzo
 comma,  del  testo  delle  norme  di  attuazione,  di coordinamento e
 transitorie del codice di procedura penale (testo  approvato  con  il
 decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio "nella parte in
 cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba
 enunciarne  le  ragioni  e  nella  parte  in  cui  non prevede che il
 giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene  ingiustificato  il
 dissenso,   possa   applicare   all'imputato  la  riduzione  di  pena
 contemplata dall'art. 442, secondo comma,  del  codice  di  procedura
 penale del 1988".
    Visti  gli  artt.26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.