ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 566, ottavo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 l'8  febbraio  1990  dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a
 carico di Daigor Bic ed  altri,  iscritta  al  n.  273  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 giugno 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  il Pretore di Isernia con ordinanza dell'8 febbraio
 1990  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 566, ottavo comma,
 del codice di procedura penale, "nella parte in cui  non  prevede  la
 sindacabilita',  da  parte  del  giudice,  del  dissenso  del P.M. al
 giudizio abbreviato";
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento di competenza pretorile
 promosso  dal  pubblico  ministero  con  rito  direttissimo  ai sensi
 dell'art. 566 del codice di procedura penale;
      e  che  l'art.  566, ottavo comma (piu' precisamente, la seconda
 parte di tale comma, a norma del quale "Si applicano le  disposizioni
 dell'art.  452  comma  2Œ),  risulta  chiamato in causa erroneamente,
 trovando nella specie  diretta  applicazione,  in  forza  del  rinvio
 disposto  dal  comma  denunciato,  l'art.  452,  secondo  comma, gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo con  sentenza  n.  183  del
 1990,  proprio  "nella  parte  in  cui  non  prevede  che il pubblico
 ministero, quando non consente alla richiesta di  trasformazione  del
 giudizio  direttissimo  in  giudizio  abbreviato,  debba enunciare le
 ragioni del suo dissenso e nella parte in  cui  non  prevede  che  il
 giudice,   quando,   a   giudizio   direttissimo   concluso,  ritiene
 ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,  possa  applicare
 all'imputato  la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
 comma, dello stesso codice";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.